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LEGGE 27 febbraio 1980, n. 38

Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/1986)
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Testo in vigore dal:  23-5-1984
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Art. 2

((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1984, N. 116))
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Tali nomine cessano inderogabilmente al venir meno delle cause che le hanno determinate.
Per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici è consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali.