LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-3-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
 
  Le disposizioni della legge 18 marzo 1982, n.  90,  recante  misure
finanziarie straordinarie per  il  potenziamento  e  l'ammodernamento
tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e  della  sicurezza
pubblica, sono prorogate per il triennio 1985-1987. 
  Per le realizzazioni indicate dall'articolo 1 della legge 18  marzo
1982, n. 90, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire  600  miliardi,
da iscriversi  nel  capitolo  2779  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per
l'anno finanziario 1985, di lire 200 miliardi per l'anno  1986  e  di
lire 300 miliardi per l'anno 1987. 
  E' autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire  50  miliardi  da
iscrivere nello  stato  di  previsione  del  Ministero  di  grazia  e
giustizia da  destinare  al  potenziamento  degli  impianti  e  delle
attrezzature del sistema informativo del Ministero stesso. 
  Per le finalita' di cui al decreto-legge 2  agosto  1984,  n.  409,
convertito in legge, con  modificazioni,  dalla  legge  28  settembre
1984, n. 618, e' autorizzata, per l'anno 1985, la ulteriore spesa  di
lire 87 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli,
con decreto del Ministro del  tesoro,  sulla  base  di  un  programma
concertato di intesa fra le due amministrazioni interessate. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1985, i conti correnti aperti  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato, concernenti  le  gestioni  dei  conti
correnti ed assegni postali e del risparmio postale, sono fruttiferi. 
L'onere per l'anno 1985 e' valutato in lire 1.200 miliardi. 
  I criteri e le modalita' per la gestione dei conti correnti di  cui
al precedente comma, nonche'  per  la  determinazione  del  tasso  di
remunerazione  annuale  delle  relative  somme  depositate,   restano
regolati  dalla  normativa  in  vigore  alla  data  di   applicazione
dell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130. 
  Per gli  interessi  concernenti  le  predette  gestioni  dei  conti
correnti ed assegni postali e del risparmio postale di cui al  quinto
comma, non corrisposti nel periodo dal 1 luglio 1983 al  31  dicembre
1984, e' autorizzata in favore della Cassa depositi  e  prestiti  una
sovvenzione  straordinaria  a  titolo  di  remunerazione  forfettaria
determinata in lire 1.800 miliardi. 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38)). 
  La Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato
e' tenuta alla somministrazione delle monete e dei biglietti a debito
dello Stato a tutte le tesorerie, secondo  disposizioni  e  modalita'
stabilite  dalla  direzione  generale  del  tesoro.  Le   convenzioni
stipulate ai sensi del quarto comma dell'articolo 11 della  legge  30
aprile  1978,  n.  154,  occorrenti  per  il  rimborso   all'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato delle spese comunque sostenute per  i
locali e  per  assicurare  l'attivita'  della  Cassa  speciale,  sono
soggette al preventivo parere del Consiglio di Stato  quando  l'onere
annuo previsto e' superiore ai cinque miliardi di lire. 
  Il  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile  e'
autorizzato a ricorrere alla BEI per la contrazione di  prestiti  per
le finalita'  di  cui  al  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24  luglio  1984,
n. 363. Le operazioni di credito sono  contratte  nella  forma,  alle
condizioni e con le modalita' stabilite in apposite  convenzioni,  da
stipularsi tra il Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione
civile e la BEI,  previa  autorizzazione  del  Ministro  del  tesoro.
L'onere dei suddetti  prestiti,  per  capitale  ed  interessi,  sara'
assunto a carico del bilancio dello Stato mediante  iscrizione  delle
relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro.  Il
controvalore netto  in  lire  dei  prestiti  e'  portato  a  scomputo
dell'autorizzazione di spesa prevista  dal  decreto-legge  26  maggio
1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  24
luglio 1984, n. 363. 
  Il limite di valore indicato nell'articolo 56, penultimo comma, del
regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,  modificato  dall'articolo
unico della legge 26 marzo  1975,  n.  92,  e'  elevato  a  lire  900
milioni. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1985, l'autorizzazione  di  spesa  recata
dall'articolo 3 della legge  13  maggio  1961,  n.  427,  concernente
l'assegnazione di un contributo annuo di  lire  100  milioni  per  il
finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di  assistenza
tecnica e produttivita' e'  soppressa.  Le  disponibilita'  esistenti
sull'apposito conto corrente presso  la  tesoreria  centrale  di  cui
all'articolo 1 della predetta legge sono  versate  in  conto  entrate
eventuali del Tesoro. 
  A decorrere dall'esercizio finanziario 1985,  in  deroga  a  quanto
stabilito dall'ultimo comma dell'articolo  15  del  decreto-legge  15
marzo 1965, n. 124, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 13 maggio 1965, n. 431  -  ferma  restando  la  competenza  dei
provveditori  alle  opere  pubbliche  ad  emettere   i   decreti   di
concessione dei  contributi  nei  limiti  delle  promesse  fatte  dal
Ministro dei lavori  pubblici  -  i  pagamenti  delle  annualita'  di
contributo sui mutui concessi dalla Cassa depositi  e  prestiti  sono
effettuati  direttamente  dall'amministrazione  centrale  dei  lavori
pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato  altresi'  a
corrispondere  direttamente  alla  Cassa  depositi   e   prestiti   i
contributi   connessi   all'applicazione   dell'articolo    17    del
decreto-legge 13 agosto  1975,  n.  376,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.  In  presenza  di
delega alle regioni dell'esercizio di  funzioni  amministrative  gia'
esercitate da organi centrali, decentrati e periferici dello Stato in
materia di  opere  pubbliche,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  puo'
richiedere il pagamento delle annualita' di  contributo  direttamente
all'amministrazione che finanzia tali funzioni amministrative.  Sulle
somme dovute a qualsiasi titolo alla Cassa depositi e prestiti e  non
pagate entro il  31  dicembre  1983  sono  dovuti  gli  interessi  di
ritardato  versamento.  Il  controllo  della  Corte  dei  conti   sui
pagamenti ordinati a favore della Cassa  depositi  e  prestiti  viene
esercitato in via successiva. 
  (COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362) 
  All'articolo 10 della legge 27 aprile 1962, n. 211, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: 
    "La parte non erogata  degli  stanziamenti  di  bilancio  per  la
manutenzione delle linee e del materiale e di  quelli  per  le  spese
complementari di cui alle lettere a), b), c) e d) e' mantenuta,  alla
chiusura dell'anno finanziario, tra i residui passivi". 
  Le  spese  correnti  di  cui  all'articolo  7,  primo   comma   del
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n.  873,  non  impegnate
alla chiusura dell'esercizio finanziario  1984,  possono  esserlo  in
quello  successivo.  Quelle  di  cui  al  sesto  comma  dello  stesso
articolo, non impegnate alla chiusura degli esercizi  finanziari  dal
1984 al 1986, possono esserlo in quelli  successivi  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 1987. 
  Le somme di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138,
non impegnate nel corso dell'anno cui si riferiscono, possono esserlo
nell'anno successivo. Il Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato,  con
propri decreti, ad effettuare variazioni compensative, in termini  di
residui e di cassa,  dal  capitolo  5952,  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro, e dal  capitolo  1582,  iscritto
nello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  ai  capitoli,
anche  di  nuova  istituzione,  dei  Ministeri  interessati  per   il
finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della
medesima legge 16 maggio 1984, n. 138. 
  Ai  fini  della   verifica   dell'attuazione   dei   programmi   di
investimento gestiti  dalle  amministrazioni  pubbliche,  dagli  enti
territoriali, nonche' dagli enti pubblici  e'  istituito,  presso  il
Ministero del bilancio e della programmazione  economica,  un  nucleo
ispettivo, composto da non piu' di 35 unita', scelte tra il personale
civile del Ministero del bilancio e della programmazione economica  o
comandati dalle amministrazioni dello Stato e  degli  enti  pubblici,
nonche' tra il personale  militare,  anche  richiamato  da  posizione
ausiliaria. 
  Per l'espletamento dei compiti di cui al  precedente  comma,  sulla
base  degli  indirizzi  formulati  dal  CIPE,  il  nucleo   ispettivo
acquisisce,  anche  con   accertamenti   diretti,   le   informazioni
necessarie dalle amministrazioni e dagli enti interessati,  che  sono
tenuti a fornirle. 
  Al fine  di  disciplinare  la  tenuta  ed  il  funzionamento  delle
contabilita' speciali comunque aperte presso le tesorerie provinciali
dello Stato, anche in relazione all'uso di supporti elettronici e  di
evidenze  magnetiche,  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato   a
provvedere con propri decreti,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
alle norme del relativo regolamento, approvato con regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, in materia di contabilita' speciali. 
  Per le contabilita' speciali di cui al precedente comma,  la  Banca
d'Italia trasmette  mensilmente  alla  Corte  dei  conti,  in  deroga
all'articolo   74   delle   disposizioni   sull'amministrazione   del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato,  approvate  con
regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  ed  agli  articoli  610  e
seguenti del relativo regolamento, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827,  un  prospetto,  anche  su  supporto  magnetico,
contenente  l'elenco  delle  operazioni  di  entrata  e  di   uscita.
Parimenti, con cadenza mensile, sono trasmesse agli enti titolari  di
contabilita' speciale le rendicontazioni di cui all'articolo 604  del
regolamento di contabilita' generale dello Stato. 
  Al primo comma dell'articolo 17 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,  sono  soppresse  le  parole  "in
conformita' della legge 2 dicembre 1975, n. 576". L'articolo  21  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976,  n.
902, e' abrogato. 
  Le agevolazioni  ai  turisti  stranieri  previste  dalla  legge  22
febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al  31  dicembre  1985.  Al
relativo onere si provvede a carico  della  disponibilita'  esistente
sulla contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale
dello Stato di Roma  ed  intestata  alla  direzione  generale  affari
generali del turismo e dello sport, Ministero  del  turismo  e  dello
spettacolo. 
  Ai trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle isole e  in
partenza dalle isole stesse e' applicata una riduzione pari al trenta
per  cento  sulle  tariffe  delle   ferrovie   dello   Stato.   Detta
agevolazione e'  elevata  al  sessanta  per  cento  per  le  sostanze
prodotte  e  lavorate  nelle  isole.  L'ammontare   delle   riduzioni
accordate e' posto a carico del Ministero del tesoro, che provvede ai
rimborsi   a   favore   dell'Azienda   ferroviaria   in   base   alla
regolamentazione comunitaria. (8) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto che "in esecuzione della
decisione della Commissione delle Comunita' europee 91/523/CEE del 18
settembre  1991,  le  riduzioni  delle  tariffe  ferroviarie  per  il
trasporto dalle isole  di  sostanze  minerali  e  di  altre  sostanze
prodotte e lavorate  nelle  isole,  previste  dall'ultimo  comma  del
presente articolo, sono soppresse".