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LEGGE 18 marzo 1982, n. 90

Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

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Testo in vigore dal:  25-3-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la realizzazione, anche tramite acquisti di immobili, di opere, di infrastrutture, di mezzi tecnici e logistici, ivi compreso l'equipaggiamento, e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli apparati strumentali e per l'adeguamento dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è autorizzata la spesa complessiva di lire 440 miliardi da iscriversi nel capitolo 2779 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
La spesa di cui al precedente comma è ripartita in lire 150 miliardi per l'anno finanziario 1982 e in lire 145 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1983 e 1984.