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DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 376

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 (in G.U. 17/10/1975, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-10-1975
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Art. 17

Completamento di opere già di competenza statale


La competenza a definire i procedimenti amministrativi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è trasferita alle regioni a statuto ordinario
((entro il 29 febbraio 1976))
.
I tempi e le modalità del procedimento di trasferimento saranno concordati tra le regioni interessate e gli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici.
Per provvedere agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed oneri fiscali in pendenza della esecuzione di dette opere pubbliche, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro determina ed accredita, sulla base di fabbisogni predisposti dalle regioni interessate, la quota spettante a ciascuna di esse per far fronte agli oneri di cui sopra.