stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 maggio 1984, n. 138

Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

nascondi
Testo in vigore dal:  2-6-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al secondo comma dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-ter del predetto decreto-legge che non siano stati ancora immessi nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno superato l'esame di idoneità.
I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneità che deve essere certificato dall'amministrazione che ha indetto gli esami, anche se le relative graduatorie non risultino ancora approvate, ed a parità di merito, da quelli di cui all'articolo 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I posti da mettere a concorso, distinti per qualifica e sedi di servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le modalità di svolgimento del medesimo, nonché la composizione delle commissioni saranno determinati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente.
I concorsi di cui al presente articolo dovranno essere espletati dalle singole amministrazioni entro tre mesi dalla scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I posti che, dopo l'espletamento del concorso di cui al presente articolo, rimangono comunque vacanti possono essere coperti mediante pubblico concorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento di personale. La riserva di cui all'articolo 26-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per le carriere cui si riferiscono i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.
I candidati risultati vincitori del concorso di cui al presente articolo sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione che le amministrazioni di cui al primo comma dovessero ritenere necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali.