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LEGGE 13 maggio 1961, n. 427

Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61 e assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

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Testo in vigore dal:  15-6-1961

Art. 3


Al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge per l'espletamento dei suoi compiti ordinari è assegnato il contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62.
Alla copertura dell'onere previsto dal precedente comma, si provvederà mediante corrispondenti prelevamenti della quota interessi di pertinenza del "Fondo per l'incremento della produttività", per i mutui di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 626.
Gli importi relativi saranno versati ad apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato.