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LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  29-12-1983

Art. 35



Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è elevato, per l'anno 1984, di lire 120 miliardi verso contestuale riduzione di lire 55 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984, intendendosi ridotte dello stesso importo le somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. L'importo del contributo straordinario può essere utilizzato dall'ente anche per la corresponsione di contributi ed integrazioni relativi ad anni precedenti.
Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiato da pubbliche calamità, già elevato a lire 54.500 milioni con l'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, è ulteriormente elevato a lire 104.500 milioni. La maggiore spesa di lire 50.000 milioni è ripartita nel quinquennio 1984-1988, in ragione di lire 10.000 milioni annui.
A decorrere dall'anno finanziario 1984, per far fronte agli oneri derivanti dalla rivalutazione dei titoli di cui all'articolo 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, viene annualmente iscritto, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, nel bilancio di assestamento o nel bilancio dell'anno successivo, un apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero del tesoro, commisurato all'onere che si presume deriverà, per l'anno cui si riferisce il bilancio, dalla rivalutazione nominale del capitale in base al lasso di inumazione risultante dall'indice prescelto.
Il predetto stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoriera centrale denominate "Conto speciale per fronteggiare gli oneri di rivalutazione dei certificati di credito del tesoro reali", dal quale verranno prelevate le occorrenze necessarie in occasione del rimborso dei titoli di cui al terzo comma.
A decorrere dalla data di inquadramento nei ruoli organici dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale del personale di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, le quote di stanziamenti per stipendi ed oneri riflessi relativi al predetto personale, iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni da cui dipende il personale stesso, saranno trasferite all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri della difesa e dei trasporti.
Ferma restando la dimensione finanziaria dei vari programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata, ivi compresi quelli straordinari di cui al decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed al decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui fondi sono depositati nei conti correnti di tesoreria intestati alla sezione autonomia per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, il Ministro del tesoro può autorizzare, con propri decreti, la medesima sezione autonoma ad effettuare giro-fondi tra gli stessi conti correnti, salvo successivo reintegro, al fine di fronteggiare eventuali insufficienze di cassa dei predetti programmi.
La lettera b) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è così modificata:
"b) certificati di credito del tesoro, di durata fino a dieci anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collegamento anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, - da un rappresentante della direzione generale del tesoro".
La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, già modificata dall'articolo 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è così modificata:
"c) titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali in qualsiasi valuta, di durata fino a dieci anni, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti".
Gli istituti regionali di mediocredito, costituiti ai sensi delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 11 aprile 1953, n. 298, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, e successive integrazioni, nonché la sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, in deroga alle norme di legge e di statuto, ad esercitare il credito a medio e lungo termine a favore delle medie e piccole imprese, anche artigiane, appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia, del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive nei territori di rispettiva competenza.
I predetti istituti sono altresì autorizzati a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono indicati, ai fini dell'utilizzo dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, i parametri dimensionali della piccola e media impresa.
Il finanziamento previsto per il triennio 1981-1983 dall'articolo 13, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per i programmi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge stessa, è esteso, con le modalità e per le finalità ivi previste, all'anno 1984 a valere sullo stanziamento di lire 500 miliardi indicato nella tabella A allegata alla presente legge.
Le opere riguardanti l'area territoriale di Gioia Tauro, di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 30 marzo 1981, n. 119, possono essere eseguite in gestione diretta dalla Cassa per il mezzogiorno.
Nell'articolo 21, quarto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole "per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare" sono sostituite dalle altre "per un importo superiore al 6 per cento dell'ammontare", e le parole "che costituisce il limite del 12 per cento" sono sostituite dalle altre "che costituisce il limite del 6 per cento".
Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 dicembre 1984.
All'onere derivante dalla suddetta proroga si provvede a carico della disponibilità esistente sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla direzione generale affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.
Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1984, a lire venticinque miliardi.
A valere sull'assegnazione di lire 1.660 miliardi disposta per l'anno 1984 ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, è autorizzata la concessione di un contributo speciale di lire 40 miliardi in favore della regione Calabria, quale finanziamento integrativo degli interventi di cui all'articolo 22 della legge 26 aprile 1983, n. 130.