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LEGGE 12 novembre 1976, n. 751

Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/10/1986)
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Testo in vigore dal:  16-10-1986
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Art. 12


I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono effettuarsi al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente.
L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento, attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; b) l'impegno ad effettuare il pagamento all'ufficio della imposta sul valore aggiunto per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega all'azienda di credito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.
Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabiliti le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dalla azienda di credito delegata, i dati che devono essere contenuti nello stesso documento, le modalità per il rilascio del documento medesimo, per il pagamento dell'imposta, per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli.
All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato all'ufficio competente, con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.
L'azienda di credito che non versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente, nel termine previsto al secondo comma, lettera b), l'imposta al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al due per cento degli importi non versati.
((2))

Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni può stabilirsi che il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto possa essere effettuato anche tramite gli uffici postali, secondo modalità stabilite con il medesimo decreto. Le condizioni per l'esecuzione del servizio saranno regolate con apposita convenzione.
Il personale del ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli uffici del registro, i cui compiti sono stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 270, può essere utilizzato per lo svolgimento delle altre mansioni previste per il personale della carriera di concetto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
In luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contribuenti devono annotare, in apposite sezioni dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'ammontare dell'imposta, con i relativi elementi di calcolo, da versare ai sensi degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto o delle eventuali eccedenze detraibili. La disposizione di questo comma si applica dalla data indicata nel decreto del Ministro per le finanze con il quale saranno stabiliti i termini e le modalità delle annotazioni.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 4 ottobre 1986, n. 657 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli importi minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, sono elevati rispettivamente a lire tremiladuecento e a lire centomila.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5. comma 3) che la misura della penale prevista dal quinto comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è ridotta allo 0,50 per cento se il mancato versamento è dovuto ad errori materiali.