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LEGGE 12 novembre 1976, n. 751

Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/10/1986)
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Testo in vigore dal:  16-11-1976 al: 15-4-1981
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Nei casi in cui il reddito complessivo lordo dichiarato per l'anno 1974 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche era comprensivo dei redditi della moglie del dichiarante ciascuno dei coniugi può chiedere che l'imposta sia applicata separatamente nei propri confronti, presentando apposita dichiarazione, a norma del successivo articolo 2 e nel termine ivi stabilito, allo stesso ufficio delle imposte al quale era stata presentata la dichiarazione unica. In tale caso, ancorché la richiesta sia stata fatta da uno solo dei coniugi, l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi.
I redditi dei figli minori, ancorché conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per metà del loro ammontare.
Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975, nonché quelli previsti dallo articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per metà del loro ammontare.
Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per la metà quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi. Dall'imposta stessa si scomputano le ritenute di acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per metà del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori.
Le somme già pagate per l'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta a ruolo per l'anno 1974 si detraggono dall'imposta liquidata nei confronti del marito a norma dei commi precedenti.
All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applica l'ulteriore detrazione prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.