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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077

Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/2004)
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Testo in vigore dal:  8-1-1971

Art. 19

(Attribuzioni del personale di concetto)


Il personale delle carriere di concetto, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale o periferica, svolge compiti di segreteria e di collaborazione; è preposto ad uffici ed attende a compiti di vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; rilascia certificazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni; provvede agli adempimenti che gli vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti ministeriali; nei casi previsti dagli ordinamenti medesimi può far parte, come membro tecnico o segretario, di commissioni, comitati od altri organi collegiali operanti nell'Amministrazione centrale o periferica, salvo che la partecipazione a tali organi non sia riservata al personale della carriera direttiva.