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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077

Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/2004)
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Testo in vigore dal: 29-8-1980
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18
marzo   1968,   n.   249,   concernente  delega  al  Governo  per  il
riordinamento  dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento
delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni
dei dipendenti statali;
  Udito  il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo
21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  il  tesoro  e  per  il bilancio e la
programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                      (Concorsi di ammissione)

  I  concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato sono per
esami, per titoli e per titoli ed esami.
  A tal fine, per la determinazione del numero dei posti da mettere a
concorso, potra' tenersi conto, oltre che dei posti gia' disponibili,
anche  di  quelli  che  si faranno vacanti nel ruolo entro l'anno, in
dipendenza dei collocamenti a riposo. Le nomine ai posti in eccedenza
a   quelli   disponibili  alla  data  del  bando  sono  conferite  al
verificarsi   delle   singole  vacanze,  qualora  il  concorso  venga
espletato prima.
  Non  possono  essere messi a concorso i posti riservati ai passaggi
di carriera ai sensi dei successivi articoli 16, 21 e 27.
  ((In  deroga  alla  disposizione  del  secondo comma i concorsi per
l'assunzione  in  servizio  del personale dipendente dal Ministero di
grazia  e  giustizia,  esclusa  la  Magistratura, sono indetti per un
numero  di posti pari a quelli gia' disponibili alla data del bando e
a  quelli  che si renderanno vacanti nei due anni successivi a quello
di pubblicazione del bando stesso)).