LEGGE 28 ottobre 1970, n. 775

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/1975)
Testo in vigore dal: 10-11-1970
                              Art. 21. 
 
  L'articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito  dal
seguente: 
  "Le norme delegate previste dagli articoli 1, 3 e 25 della presente
legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri competenti e con quelli per l'interno, il tesoro, le finanze
e il bilancio e  la  programmazione  economica  e  con  l'obbligo  di
sentire preventivamente le regioni per quanto attiene all'ordinamento
degli uffici periferici dello Stato; le regioni  potranno  comunicare
le  proprie  osservazioni  entro  e  non  oltre   60   giorni   dalla
comunicazione delle norme proposte. Decorso  tale  termine  le  norme
verranno sottoposte, unitamente  alle  eventuali  osservazioni  delle
regioni, al parere della commissione parlamentare  per  le  questioni
regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. 
  Le altre norme  delegate  previste  dalla  presente  legge  saranno
emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  di  concerto  con  i  Ministri
competenti  e  con  quello  per  il  tesoro,  previo  parere  di  una
commissione  composta  da  nove  senatori  e  da  nove  deputati,  in
rappresentanza proporzionale dei gruppi  parlamentari,  nominati  dai
Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei
gruppi stessi. 
  Per i pareri sulla materia riguardante i  dipendenti  dello  Stato,
escluso il personale di cui al successivo comma,  la  commissione  e'
integrata da: 
    sei  dipendenti  dello  Stato  con  qualifica  non  inferiore   a
direttore di divisione o  equiparata,  nominati  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri su proposta del  Ministro  incaricato  per  la
riforma della pubblica amministrazione; 
    sei rappresentanti degli impiegati civili  dello  Stato  nominati
dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su  designazione  delle
organizzazioni sindacali a carattere nazionale. 
  Per i pareri sulla materia riguardante il  personale  di  cui  alla
legge 24 maggio 1951, n. 392, la commissione e' integrata  da  dodici
membri,  di  cui  otto  nominati  dal   Consiglio   superiore   della
magistratura  tra  i  magistrati  ordinari  e  quattro  nominati  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  tra  i  magistrati   delle
magistrature speciali e gli avvocati dello Stato. 
  Si prescinde dal parere della commissione di  cui  al  primo  comma
qualora questo non sia espresso entro 60 giorni dalla  richiesta  del
Governo e dal parere della commissione di  cui  al  secondo  comma  e
successivi qualora non sia espresso entro 30 giorni. 
  Alle esigenze di servizio connesse alla attuazione  della  presente
legge e di quella sui provvedimenti finanziari per l'attuazione delle
regioni a statuto ordinario, ed all'applicazione dei decreti in  esse
previsti si provvede con personale delle Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, da collocare  fuori  ruolo  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli  58  e
59 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite  di  un  contingente  da
determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di
concerto con il Ministro per il tesoro".