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LEGGE 18 marzo 1968, n. 249

Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal:  10-11-1970
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Art. 51

((Le norme delegate previste dagli articoli 1, 3 e 25 della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quelli per l'interno, il tesoro, le finanze e il bilancio e la programmazione economica e con l'obbligo di sentire preventivamente le regioni per quanto attiene all'ordinamento degli uffici periferici dello Stato; le regioni potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle regioni, al parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Le altre norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, previo parere di una commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi.
Per i pareri sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato, escluso il personale di cui al successivo comma, la commissione è integrata da:
sei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro incaricato per la riforma della pubblica amministrazione;
sei rappresentanti degli impiegati civili dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.
Per i pareri sulla materia riguardante il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, la commissione è integrata da dodici membri, di cui otto nominati dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati ordinari e quattro nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle magistrature speciali e gli avvocati dello Stato.
Si prescinde dal parere della commissione di cui al primo comma qualora questo non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta del Governo e dal parere della commissione di cui al secondo comma e successivi qualora non sia espresso entro 30 giorni.
Alle esigenze di servizio connesse alla attuazione della presente legge e di quella sui provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, ed all'applicazione dei decreti in esse previsti si provvede con personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da collocare fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro))
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