LEGGE 18 marzo 1968, n. 249

Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal: 10-11-1970
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 51.

  ((Le  norme  delegate  previste  dagli  articoli  1,  3  e 25 della
presente  legge  saranno  emanate  con  decreto  del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  competenti e con quelli per l'interno, il
tesoro,  le finanze e il bilancio e la programmazione economica e con
l'obbligo  di  sentire  preventivamente le regioni per quanto attiene
all'ordinamento  degli  uffici  periferici  dello  Stato;  le regioni
potranno  comunicare  le  proprie  osservazioni  entro e non oltre 60
giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine
le  norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni
delle  regioni,  al  parere  della  commissione  parlamentare  per le
questioni  regionali  di  cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio
1953, n. 62.
  Le  altre  norme  delegate  previste  dalla  presente legge saranno
emanate  con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di concerto con i Ministri
competenti  e  con  quello  per  il  tesoro,  previo  parere  di  una
commissione  composta  da  nove  senatori  e  da  nove  deputati,  in
rappresentanza  proporzionale  dei  gruppi parlamentari, nominati dai
Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei
gruppi stessi.
  Per  i  pareri  sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato,
escluso  il  personale  di cui al successivo comma, la commissione e'
integrata da:
    sei   dipendenti  dello  Stato  con  qualifica  non  inferiore  a
direttore  di  divisione  o  equiparata,  nominati dal Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  su  proposta del Ministro incaricato per la
riforma della pubblica amministrazione;
    sei  rappresentanti  degli  impiegati civili dello Stato nominati
dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su designazione delle
organizzazioni sindacali a carattere nazionale.
  Per  i  pareri  sulla  materia riguardante il personale di cui alla
legge  24  maggio 1951, n. 392, la commissione e' integrata da dodici
membri,   di   cui   otto  nominati  dal  Consiglio  superiore  della
magistratura  tra  i  magistrati  ordinari  e  quattro  nominati  dal
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  tra  i  magistrati  delle
magistrature speciali e gli avvocati dello Stato.
  Si  prescinde  dal  parere  della commissione di cui al primo comma
qualora  questo  non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta del
Governo  e  dal  parere  della  commissione di cui al secondo comma e
successivi qualora non sia espresso entro 30 giorni.
  Alle  esigenze  di servizio connesse alla attuazione della presente
legge e di quella sui provvedimenti finanziari per l'attuazione delle
regioni  a statuto ordinario, ed all'applicazione dei decreti in esse
previsti si provvede con personale delle Amministrazioni dello Stato,
anche  ad  ordinamento  autonomo,  da collocare fuori ruolo presso la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 58 e
59  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, nel limite di un contingente da
determinare  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro per il tesoro)).