DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 28 
 
 
          Delle controversie in materia di discriminazione 
 
  1.  Le  controversie  in  materia   di   discriminazione   di   cui
all'articolo 44 del decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9  luglio  2003,
n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006,
n.  67,  e  quelle  di  cui  all'articolo  55-quinquies  del  decreto
legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  sono  regolate   dal   rito
semplificato  di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto   dal
presente articolo. (12) ((13)) 
  2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha  il
domicilio. 
  3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio
personalmente. 
  4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto,  desunti  anche
da  dati  di  carattere  statistico,  dai  quali  si  puo'  presumere
l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta  al
convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I
dati di carattere  statistico  possono  essere  relativi  anche  alle
assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e
qualifiche, ai trasferimenti, alla  progressione  in  carriera  e  ai
licenziamenti dell'azienda interessata. 
  5. Con la sentenza  che  definisce  il  giudizio  il  giudice  puo'
condannare  il  convenuto  al  risarcimento  del  danno   anche   non
patrimoniale  e  ordinare  la  cessazione  del  comportamento,  della
condotta  o  dell'atto  discriminatorio  pregiudizievole,  adottando,
anche  nei  confronti  della  pubblica  amministrazione,  ogni  altro
provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la
ripetizione  della  discriminazione,  il  giudice  puo'  ordinare  di
adottare, entro il termine fissato nel  provvedimento,  un  piano  di
rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di  comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, il piano e' adottato sentito
l'ente collettivo ricorrente. (12) ((13)) 
  6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del
fatto che l'atto o  il  comportamento  discriminatorio  costituiscono
ritorsione  ad  una  precedente  azione  giudiziale  ovvero  ingiusta
reazione ad una precedente  attivita'  del  soggetto  leso  volta  ad
ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento. 
  7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare la
pubblicazione del provvedimento, per una sola volta  e  a  spese  del
convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Della sentenza  e'
data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 9 luglio 2003,  n.  216,  e  dall'articolo
55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.
198. (12) ((13)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".