DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 215

Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-8-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
                 Tutela giurisdizionale dei diritti 
 
  ((1. I giudizi civili avverso gli atti e  i  comportamenti  di  cui
all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo
1°  settembre  2011,  n.150.  In  caso  di  accertamento  di  atti  o
comportamenti  discriminatori,  come  definiti  dall'articolo  2  del
presente decreto, si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.)) ((3)) 
  2. Chi intende  agire  in  giudizio  per  il  riconoscimento  della
sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e  non
ritiene di avvalersi delle procedure di  conciliazione  previste  dai
contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo  di  conciliazione
ai  sensi  dell'articolo  410  del  codice  di  procedura  civile  o,
nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni  pubbliche,
ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3)) 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3)) 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3)) 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3)) 
  7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo  per  il
personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso."