DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 55-quinquies 
Procedimento per la tutela contro le discriminazioni per  ragioni  di
        sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura 
 
  ((1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo  55-ter,
e'  possibile  ricorrere  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria   per
domandare  la  cessazione  del  comportamento  pregiudizievole  e  la
rimozione degli effetti della discriminazione.)) ((9)) 
  ((2. Alle controversie previste dal presente  articolo  si  applica
l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150.))
((9)) 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((9)) 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((9)) 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((9)) 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((9)) 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((9)) 
  8. In caso di accertata violazione del divieto di cui  all'articolo
55-ter, da parte di soggetti pubblici o privati ai quali siano  stati
accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato  o  delle
regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto  attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di  servizi  o  di  forniture,  il
giudice da' immediata comunicazione alle amministrazioni pubbliche  o
enti pubblici che  abbiano  disposto  la  concessione  dei  benefici,
incluse le agevolazioni finanziarie  o  creditizie,  o  dell'appalto.
Tali amministrazioni o enti revocano i  benefici  e,  nei  casi  piu'
gravi, dispongono l'esclusione  del  responsabile  per  due  anni  da
qualsiasi  ulteriore  concessione  di  agevolazioni   finanziarie   o
creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. 
  ((9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di  provvedimenti,
diversi dalla condanna al risarcimento del danno,  resi  dal  giudice
nelle controversie previste  dal  presente  articolo  e'  punito  con
l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni.)) ((9)) 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso."