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LEGGE 1 marzo 2006, n. 67

Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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Testo in vigore dal:  6-10-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

(Tutela giurisdizionale)
((
1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
))
((1))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
.
((1))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
.
((1))
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."