DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 44 
               Azione civile contro la discriminazione 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42) 
 
  ((1. Quando  il  comportamento  di  un  privato  o  della  pubblica
amministrazione produce  una  discriminazione  per  motivi  razziali,
etnici,  linguistici,  nazionali,   di   provenienza   geografica   o
religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria
per domandare la cessazione del comportamento  pregiudizievole  e  la
rimozione degli effetti della discriminazione.)) ((38)) 
  ((2. Alle controversie previste dal presente  articolo  si  applica
l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150.))
((38)) 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  ((8. Chiunque elude l'esecuzione di  provvedimenti,  diversi  dalla
condanna  al  risarcimento  del  danno,  resi   dal   giudice   nelle
controversie previste  dal  presente  articolo  e'  punito  ai  sensi
dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.)) ((38)) 
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  10. Qualora il datore di lavoro  ponga  in  essere  un  atto  o  un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in  casi
in cui  non  siano  individuabili  in  modo  immediato  e  diretto  i
lavoratori  lesi  dalle  discriminazioni,  il  ricorso  puo'   essere
presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentativi a livello nazionale. ((PERIODO SOPPRESSO
DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((38)) 
  11. Ogni accertamento di atti  o  comportamenti  discriminatori  ai
sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese  alle  quali  siano
stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello  Stato  o
delle regioni, ovvero che  abbiano  stipulato  contratti  di  appalto
attinenti  all'esecuzione  di  opere  pubbliche,  di  servizi  o   di
forniture, e'  immediatamente  comunicato  dal  pretore,  secondo  le
modalita'   previste   dal   regolamento    di    attuazione,    alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici  che  abbiano  disposto  la
concessione del beneficio,  incluse  le  agevolazioni  finanziarie  o
creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti  revocano  il
beneficio  e,  nei  casi  piu'  gravi,  dispongono  l'esclusione  del
responsabile per due  anni  da  qualsiasi  ulteriore  concessione  di
agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. 
  12. Le regioni, in collaborazione con le province e con  i  comuni,
con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai  fini
dell'applicazione delle norme del presente articolo  e  dello  studio
del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e
di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso."