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DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 216

Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ((e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori)).

note: Entrata in vigore del decreto: 28-8-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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Testo in vigore dal:  6-10-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Tutela giurisdizionale dei diritti
1. All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola "sesso" sono aggiunte le seguenti: ", di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali".
((
2. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
))
((3))
3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
.
((3))
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
.
((3))
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
.
((3))
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
.
((3))
8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
--------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."