LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2022)
Testo in vigore dal: 1-2-2022
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                              Art. 15. 
                        (Atti discriminatori) 
 
  E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a: 
    a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che
aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di
farne parte; 
    b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione  di
qualifiche  o  mansioni,   nei   trasferimenti,   nei   provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio  a  causa  della  sua
affiliazione o attivita' sindacale ovvero della sua partecipazione ad
uno sciopero. 
  Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai
patti o atti diretti a fini di discriminazione  politica,  religiosa,
razziale, di  lingua  o  di  sesso,  di  handicap,  di  eta'  ((,  di
nazionalita'))  o   basata   sull'orientamento   sessuale   o   sulle
convinzioni personali.