DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
vigente al 05/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
(Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del  lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). 
 
  1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20  e  21
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  758,  al  fine  di  far
cessare il pericolo per la salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori,
nonche' di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato  nazionale
del lavoro adotta un provvedimento di sospensione,  quando  riscontra
che almeno il 10 per cento  dei  lavoratori  presenti  sul  luogo  di
lavoro risulti occupato, al  momento  dell'accesso  ispettivo,  senza
preventiva comunicazione di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
ovvero inquadrato come lavoratori  autonomi  occasionali  in  assenza
delle condizioni richieste dalla normativa,  nonche',  a  prescindere
dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia  di
tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui  all'Allegato
I. Con riferimento all'attivita' dei lavoratori autonomi occasionali,
((fatte salve le attivita' autonome  occasionali  intermediate  dalle
piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.
233,)) al fine di svolgere attivita' di monitoraggio e di contrastare
forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia  contrattuale,  l'avvio
dell'attivita' dei  suddetti  lavoratori  e'  oggetto  di  preventiva
comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente  per
territorio,  da   parte   del   committente,   ((mediante   modalita'
informatiche)).  Si  applicano  le   modalita'   operative   di   cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si
applica la sanzione amministrativa  da  euro  500  a  euro  2.500  in
relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui e'  stata
omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la  procedura  di
diffida di cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  23  aprile
2004,  n.  124.  Il  provvedimento  di  sospensione  e'  adottato  in
relazione alla parte dell'attivita' imprenditoriale interessata dalle
violazioni o, alternativamente,  dell'attivita'  lavorativa  prestata
dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri  3  e  6
dell'Allegato  I.  Unitamente   al   provvedimento   di   sospensione
l'Ispettorato nazionale del lavoro  puo'  imporre  specifiche  misure
atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la  salute  dei
lavoratori durante il lavoro. 
  2. Per tutto il periodo di sospensione e' fatto divieto all'impresa
di contrattare con la pubblica  amministrazione  e  con  le  stazioni
appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici,  di  cui
al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  A  tal  fine  il
provvedimento di sospensione e'  comunicato  all'Autorita'  nazionale
anticorruzione (ANAC) e al Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, per gli aspetti di  rispettiva  competenza  al
fine dell'adozione da parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore
di lavoro e' tenuto a corrispondere la retribuzione  e  a  versare  i
relativi  contributi  ai  lavoratori  interessati  dall'effetto   del
provvedimento di sospensione. 
  3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui
al  comma  1  per  il  tramite  del   proprio   personale   ispettivo
nell'immediatezza degli  accertamenti  nonche',  su  segnalazione  di
altre  amministrazioni,  entro  sette  giorni  dal  ricevimento   del
relativo verbale. 
  4. I provvedimenti di cui al comma 1,  per  le  ipotesi  di  lavoro
irregolare, non trovano applicazione nel caso in  cui  il  lavoratore
risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso  di  sospensione,
gli effetti della stessa possono essere  fatti  decorrere  dalle  ore
dodici del  giorno  lavorativo  successivo  ovvero  dalla  cessazione
dell'attivita' lavorativa in corso che non  puo'  essere  interrotta,
salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo  imminente  o  di
grave rischio per la salute dei lavoratori  o  dei  terzi  o  per  la
pubblica incolumita'. 
  5. Ai provvedimenti di cui al presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  6.   Limitatamente   ai   provvedimenti   adottati   in   occasione
dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi,
provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
competente. Ove gli organi di vigilanza o  le  altre  amministrazioni
pubbliche rilevino possibili violazioni  in  materia  di  prevenzione
incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale  dei
vigili del fuoco, il quale procede ai sensi  delle  disposizioni  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
  7. In materia di prevenzione incendi, in ragione  della  competenza
esclusiva  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco   prevista
dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano  le  disposizioni
di cui agli articoli 16, 19 e 20  del  decreto  legislativo  8  marzo
2006, n. 139. 
  8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai  servizi  ispettivi
delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia
di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. 
  9.  E'  condizione  per  la  revoca  del  provvedimento  da   parte
dell'amministrazione che lo ha adottato: 
    a)  la  regolarizzazione  dei  lavoratori  non  risultanti  dalle
scritture o da  altra  documentazione  obbligatoria  anche  sotto  il
profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; 
    b) l'accertamento del ripristino  delle  regolari  condizioni  di
lavoro nelle ipotesi di violazioni della  disciplina  in  materia  di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 
    c) la rimozione delle  conseguenze  pericolose  delle  violazioni
nelle ipotesi di cui all'Allegato I; 
    d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una  somma
aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati  fino  a  cinque
lavoratori irregolari e pari a 5.000  euro  qualora  siano  impiegati
piu' di cinque lavoratori irregolari; 
    e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma
aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato  I
con riferimento a ciascuna fattispecie. 
  10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e)  del  comma  9
sono raddoppiate nelle ipotesi in cui,  nei  cinque  anni  precedenti
alla adozione  del  provvedimento,  la  medesima  impresa  sia  stata
destinataria di un provvedimento di sospensione. 
  11.  Su  istanza  di  parte,  fermo  restando  il  rispetto   delle
condizioni di  cui  al  comma  9,  la  revoca  e'  altresi'  concessa
subordinatamente  al  pagamento  del  venti  per  cento  della  somma
aggiuntiva dovuta.  L'importo  residuo,  maggiorato  del  cinque  per
cento,  e'  versato  entro  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento
parziale dell'importo residuo entro detto termine,  il  provvedimento
di accoglimento dell'istanza di cui  al  presente  comma  costituisce
titolo esecutivo per l'importo non versato. 
  12. E' comunque fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  penali,
civili e amministrative vigenti. 
  13. Ferma  restando  la  destinazione  della  percentuale  prevista
dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, l'importo delle somme  aggiuntive  di  cui  al  comma  9,
lettere d) ed e), integra, in funzione  dell'amministrazione  che  ha
adottato  i  provvedimenti  di  cui   al   comma   1,   il   bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale
ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi
di  lavoro  svolta  dall'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  o   dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. 
  14. Avverso  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  adottati  per
l'impiego   di   lavoratori   senza   preventiva   comunicazione   di
instaurazione del rapporto di lavoro e'  ammesso  ricorso,  entro  30
giorni, all'Ispettorato interregionale  del  lavoro  territorialmente
competente, il quale si pronuncia nel  termine  di  30  giorni  dalla
notifica del ricorso. Decorso  inutilmente  tale  ultimo  termine  il
provvedimento di sospensione perde efficacia. 
  15. Il datore di lavoro  che  non  ottempera  al  provvedimento  di
sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto  fino
a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in  materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e  con  l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi
di sospensione per lavoro irregolare. 
  16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle
contravvenzioni, accertate ai sensi del  comma  1,  a  seguito  della
conclusione della procedura di prescrizione prevista  dagli  articoli
20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  758,  comporta
la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo  restando,  ai
fini della verifica dell'ottemperanza  alla  prescrizione,  anche  il
pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).