DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-11-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
                         Vigilanza ispettiva 
 
(art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) 
 
  1.  Il  Corpo  nazionale  esercita,  con  i   poteri   di   polizia
amministrativa    e    giudiziaria,    la     vigilanza     ispettiva
sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione
alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti  ad
essa assoggettati nonche' nei luoghi di lavoro ai sensi  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si  realizza
attraverso  visite  tecniche,  verifiche  e  controlli  disposti   di
iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in  base
a programmi settoriali per categorie di attivita' o prodotti,  ovvero
nelle ipotesi  di  situazioni  di  potenziale  pericolo  segnalate  o
comunque  rilevate.  Nell'esercizio   dell'attivita'   di   vigilanza
ispettiva, il Corpo  nazionale  puo'  avvalersi  di  amministrazioni,
enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza. 
  2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e
dei controlli e' consentito: l'accesso alle attivita', costruzioni ed
impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai  luoghi
di  fabbricazione,  immagazzinamento  e  uso  di  apparecchiature   e
prodotti;  l'acquisizione  delle   informazioni   e   dei   documenti
necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e  prove
e ogni altra attivita' necessaria all'esercizio della vigilanza. 
  3. Qualora nell'esercizio  dell'attivita'  di  vigilanza  ispettiva
siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della  normativa
di prevenzione  incendi  ovvero  l'inadempimento  di  prescrizioni  e
obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita', il Corpo
nazionale adotta, attraverso i  propri  organi,  le  misure  urgenti,
anche ripristinatorie, di ((...)) per la messa  in  sicurezza  e  da'
comunicazione dell'esito degli accertamenti  effettuati  ai  soggetti
interessati,  al  sindaco,  al  prefetto  e  alle   altre   autorita'
competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei
rispettivi ambiti di competenza. 
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'
disciplinata l'attivita' di vigilanza ispettiva di  cui  al  presente
articolo.