DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
Testo in vigore dal: 13-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
 
                        Forma e comunicazioni 
 
  ((1. Il contratto di lavoro intermittente  e'  stipulato  in  forma
scritta ai fini  della  prova  e,  oltre  alle  informazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio  1997,  n.
152, deve contenere i seguenti elementi: 
    a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata  e
ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la  stipulazione  del
contratto a norma dell'articolo 13; 
    b) il luogo e le  modalita'  della  disponibilita'  eventualmente
garantita dal lavoratore; 
    c) il trattamento economico e normativo spettante  al  lavoratore
per la prestazione eseguita, con l'indicazione  dell'ammontare  delle
eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione
dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite  nonche'
la relativa indennita' di disponibilita', ove prevista; 
    d) le forme e le  modalita'  con  cui  il  datore  di  lavoro  e'
legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di  lavoro  e
del  relativo  preavviso  di  chiamata  del  lavoratore,  nonche'  le
modalita' di rilevazione della prestazione; 
    e) i tempi e le  modalita'  di  pagamento  della  retribuzione  e
dell'indennita' di disponibilita'; 
    f) le misure di sicurezza necessarie  in  relazione  al  tipo  di
attivita' dedotta in contratto; 
    g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui  il
lavoratore e' tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.)) ((41)) 
  2.  Fatte  salve  le  previsioni  piu'  favorevoli  dei   contratti
collettivi, il datore di lavoro e' tenuto  a  informare  con  cadenza
annuale le rappresentanze sindacali  aziendali  o  la  rappresentanza
sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al contratto di  lavoro
intermittente. 
  3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa  o  di  un  ciclo
integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni,  il
datore di lavoro e' tenuto a comunicarne  la  durata  alla  direzione
territoriale del lavoro competente per  territorio,  mediante  sms  o
posta elettronica. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, possono essere  individuate  modalita'
applicative della disposizione  di  cui  al  primo  periodo,  nonche'
ulteriori modalita' di comunicazione in funzione dello sviluppo delle
tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui  al  presente
comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400
in relazione  a  ciascun  lavoratore  per  cui  e'  stata  omessa  la
comunicazione.  Non  si  applica  la  procedura  di  diffida  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 ha disposto (con l'art. 16,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  a
tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data  del  1°  agosto
2022".