DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
        (( (Sanzioni penali e sospensione dell'attivita').)) 
 
  ((1. Chiunque, in qualita'  di  titolare  di  una  delle  attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la
segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  o  la  richiesta  di
rinnovo  periodico  della  conformita'  antincendio  e'  punito   con
l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando
si tratta di attivita' che comportano la detenzione  e  l'impiego  di
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano  in
caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della  vita  e  dei
beni, da individuare con il decreto del Presidente  della  Repubblica
previsto dall'articolo 16, comma 2. 
  2. Chiunque, nelle certificazioni  e  dichiarazioni  rese  ai  fini
della  presentazione  della  segnalazione   certificata   di   inizio
attivita' o della richiesta di rinnovo  periodico  della  conformita'
antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito  con  la
reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a  516  euro.
La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le  certificazioni
e dichiarazioni medesime. 
  3. Ferme restando le sanzioni penali  previste  dalle  disposizioni
vigenti, il prefetto  puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'
nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di:  presentare
la segnalazione certificata di inizio attivita'  o  la  richiesta  di
rinnovo periodico della conformita' antincendio; richiedere i servizi
di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo  e  intrattenimento  e
nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i
quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta
fino all'adempimento dell'obbligo.))