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DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 1998, n. 361

Istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-10-1998
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Testo in vigore dal:  31-10-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi volti a razionalizzare l'ordinamento, fra l'altro, dei Ministeri;
Visto, altresì, l'articolo 12, comma 1, lettere g), p) e r), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevedono, rispettivamente, quali principi e criteri direttivi, la riallocazione di funzioni e di uffici esistenti, idonei strumenti di coordinamento fra uffici, anche istituendo centri interservizi all'interno di ciascuna amministrazione, nonché l'organizzazione di strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento di compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha fissato al 31 gennaio 1999 il termine entro il quale deve essere esercitata la delega legislativa di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituità ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione e compiti del servizio
1. All'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: "degli ispettori tributari" sono sostituite dalle seguenti: "consultivo ed ispettivo tributario";
b) nel secondo comma:
1) all'alinea, le parole: "centrale degli ispettori tributari" sono sostituite dalle seguenti: "svolge i seguenti compiti";
2) prima della lettera a), è inserita la seguente: "0 a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonché volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento";
3) alla lettera a), le parole da: "dei direttori regionali" a: "di zona della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: "dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando";
4) la lettera d) è soppressa;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonché i risultati delle verifiche eseguite, affinchè ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti d Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a), del 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, è il seguente:
"Art. 11. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo".
- Il testo dell'art. 12, comma 1, lettere g), p) e r), della legge n. 59 del 1997 è il seguente:
" Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)-f) (omissis);
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;
h)-o) (omissis);
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) (omissis);
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni".
- La legge 16 giugno 1998, n. 191, recante: "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica", è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998.
- La legge 24 aprile 1980, n. 146, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 28 aprile 1980.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993.
- Il testo dell'art. 5 della legge n 59 del 1997 è il seguente:
"Art. 5. - 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 146/1980, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 9. - Nell'ambito dell'amministrazione finanziaria è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze il servizio centrale consultivo ed ispettivo tributario.
Il servizio svolge i seguenti compiti:
0a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonché volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento;
a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;
b) al fine del migliore espletamento dei controlli di cui alla precedente lettera a), può, in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza;
c)provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;
d) (soppressa);
dbis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.
Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonché i risultati delle verifiche eseguite, affinchè ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte".
- Il testo degli articoli 3 e 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 42), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, è il seguente:
"Art. 3 ( Indirizzo politicoamministrativo.
Funzioni e responsabilità). - 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".
"Art. 14 (Indirizzo politicoamministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità".