stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 14

Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. (22G00024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 2022, n. 28 (in G.U. 13/04/2022, n. 87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  18-5-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 5-quater

(Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina)
1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022.
((2))
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in via prioritaria per la copertura delle spese necessarie per l'accoglienza delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, provenienti dall'Ucraina.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Ai fini dell'attuazione del presente comma è destinata quota parte del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989, nella misura di euro 37.702.260 per l'anno 2022 e di euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole da: "richiedenti asilo" fino a: "medesimi richiedenti" sono sostituite dalle seguenti: "profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi".
5. All'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Con la progressiva attivazione dei posti di cui al comma 1, si provvede, fatte salve sopraggiunte esigenze, al trasferimento dei beneficiari dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alle strutture del SAI, nel limite dei posti disponibili".
6. All'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: "dei richiedenti asilo" fino a: "Afghanistan" sono sostituite dalle seguenti: "dei richiedenti asilo e delle persone in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina".
7. I cittadini ucraini di cui al comma 1 possono essere accolti, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.
8. Per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 54.162.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

------------
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha disposto (con l'art. 44, comma 3) che "Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, le risorse di cui all'articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022".