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DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139

Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonchè per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. (21G00153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 (in G.U. 7/12/2021, n. 291).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
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Testo in vigore dal:  14-4-2022
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Art. 7

Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei
((profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi))
l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
((
1-bis. Con la progressiva attivazione dei posti di cui al comma 1, si provvede, fatte salve sopraggiunte esigenze, al trasferimento dei beneficiari dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alle strutture del SAI, nel limite dei posti disponibili
))
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.