DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
                 Misure straordinarie di accoglienza 
 
  1. Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la disponibilita' di
posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi
consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza  puo'  essere
disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili
e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee,
appositamente  allestite,  previa  valutazione  delle  condizioni  di
salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza  di
esigenze particolari di accoglienza. 
  2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali
di accoglienza nel rispetto dei  principi  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali  del
Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio e' situata
la struttura, secondo  le  procedure  di  affidamento  dei  contratti
pubblici. E' consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle
procedure di  affidamento  diretto  ai  sensi  del  decreto-legge  30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione. 
  ((2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilita' di  posti
nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui
al  presente  articolo,  l'accoglienza  puo'  essere   disposta   dal
prefetto, per il  tempo  strettamente  necessario,  in  strutture  di
accoglienza provvisoria individuate con le modalita' di cui al  comma
2. In tali strutture sono assicurate le  prestazioni  concernenti  il
vitto,  l'alloggio,  il  vestiario,  l'assistenza  sanitaria   e   la
mediazione linguistico-culturale, secondo le  disposizioni  contenute
nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12)). 
  3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N.  20,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50)). 
  4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda
sono  espletate  presso  la  questura  piu'  vicina   al   luogo   di
accoglienza.