DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
                      Misure ((di accoglienza)) 
 
  1. Per le esigenze ((di accoglienza)) e  per  l'espletamento  delle
operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica,  lo
straniero  e'  accolto  nei  centri  governativi  ((di  accoglienza))
istituiti  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   sentita   la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  secondo  la  programmazione  e   i   criteri
individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale  e  dai  Tavoli  di
coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16, che tengono conto,
ai fini della migliore gestione, delle esigenze di contenimento della
capienza massima. 
  ((1-bis. Il richiedente  che  si  trova  in  una  delle  specifiche
situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto puo'
essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei
posti disponibili, nell'ambito del  sistema  di  accoglienza  di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39)). 
  2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo' essere affidata ad
enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi  di  comuni,  ad
enti pubblici o privati che operano nel  settore  dell'assistenza  ai
richiedenti asilo o agli  immigrati  o  nel  settore  dell'assistenza
sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. 
  3. Le strutture allestite ai sensi  del  decreto-legge  30  ottobre
1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
1995, n. 563, possono essere  destinate,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, alle finalita' di cui al presente articolo. I centri di
accoglienza per richiedenti asilo gia' istituiti alla data di entrata
in vigore del  presente  decreto  svolgono  le  funzioni  di  cui  al
presente articolo. 
  4. Il prefetto, informato il sindaco del comune nel cui  territorio
e' situato il centro ((di accoglienza)) e sentito il Dipartimento per
le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia
il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. ((PERIODO SOPPRESSO
DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  L.
5 MAGGIO 2023, N. 50)). 
  4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N.  20,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50)). 
  4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze particolari  e  di
specifiche  situazioni  di  vulnerabilita',  anche  ai   fini   ((del
trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis)) e dell'adozione
di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10, e' effettuata
secondo le linee guida emanate dal Ministero della  salute,  d'intesa
con  il  Ministero  dell'interno  e  con  le  altre   amministrazioni
eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente
articolo e all'articolo 11. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132.