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DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ((. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)). (15G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/2015
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 14/08/2015, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  1-1-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali
1. I contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all'articolo 67-quater, comma 8, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito il ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture - Uffici territoriali del Governo. Si applica l'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-bis. All'articolo 1, comma 436, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "si applica nella misura del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica limitatamente alle lettere a) e b) e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente alla lettera c)".
2. Il direttore dei lavori non può avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone, altresì, copia ai comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione.
3. I contratti già stipulati , ivi compresi i contratti preliminari, sono adeguati, prima dell'approvazione della progettazione esecutiva, alla previsione del comma 1. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto.
4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
5. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino dell'agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri.
In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.
5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo.
La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati.
Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi.
Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità.
7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta dello stesso, nonché nei casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto. La disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente.
7-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile, la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, purché documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati.
7-ter. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorità definito dai comuni per l'erogazione del contributo che è concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola.
8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarità riscontrate.
9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici. Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2021 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno degli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione.
9-quater. Agli interventi di cui al comma 9-bis si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il citato Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125.
11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo.
11-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione appaltante di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante.
Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
((Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresì delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi))
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11-ter. Al comma 8-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Tale modalità di riparto può essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo 2016. Dal 1º aprile 2016, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del progetto CASE e nei MAP".
11-quater. Dalle disposizioni di cui al comma 11-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211. Il programma di sviluppo è sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse.
Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "sui restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti: "nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77."
14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la parola: "titolari" sono aggiunte le seguenti: "nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".
14-bis. All'articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "immobili privati" sono inserite le seguenti: "sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai comuni".
14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "anni 2014 e 2015" sono inserite le seguenti: "nonché per gli anni 2016 e 2017".
15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è assegnato al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo è destinato:
a) per l'importo di 7 milioni di euro per fare fronte a oneri connessi al processo di ricostruzione del comune de L'Aquila;
b) per l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) per l'importo di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare ai comuni, diversi da quello de L'Aquila, interessati dal suddetto sisma.
16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14 di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), dopo le parole: "produce rifiuti" sono inserite le seguenti: "e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione";
b) alla lettera o), dopo la parola: "deposito" sono inserite le seguenti: "preliminare alla raccolta";
c) alla lettera bb), alinea, la parola: "effettuato" è sostituita dalle seguenti: "e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati" e dopo le parole: "sono prodotti" sono inserite le seguenti: ", da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti".
16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni".
16-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione interessata";
b) al comma 12, primo periodo, le parole: da: "Bagnoli-Coroglio" fino a: "di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale società in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015,";
c) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
"13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma.
13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la società di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria.
13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario.
Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria.
Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9";
d) il comma 13-ter è abrogato.