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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (14G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  15-8-2015
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Art. 4

(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali)
1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, è data facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorché già definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla metà. Resta ferma la facoltà, da parte del Comune o dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, i cui termini sono ridotti alla metà.
2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque riconducibile ad ulteriori difficoltà amministrative, è data facoltà di avvalimento a scopo consulenziale - acceleratorio dell'apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilità interno alle seguenti condizioni, accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da concludere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel Programma Triennale delle opere pubbliche;
b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente;
c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del patto di stabilità devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014;
c-bis) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione dal patto di stabilità devono riguardare prioritariamente l'edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale.
4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e l'importo dei pagamenti da escludere.
4-bis. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "26 febbraio 1992, n. 211," sono inserite le seguenti: "e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,".
5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 240 milioni di euro, i pagamenti sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.
5-bis. Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a) del comma 5 rilevano solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanità.
6. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al secondo periodo dell'alinea del comma 5 è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni sostenuti successivamente alla data del 1º luglio 2014, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedente e i comuni e le province comunicano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno rispettivamente nel 2014 e 2015.
7. Al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole "i pagamenti in conto capitale sostenuti" sono inserite "nel primo semestre";
b) al terzo periodo, le parole "derivanti dal periodo" sono sostituite da "derivanti dall'esclusione di cui al periodo" e le parole "nel primo semestre dell'anno" sono sostituite da "entro l'anno".
8. Al fine di consentire la prosecuzione dell'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è rifinanziata di 250 milioni per l'anno 2014 in termini di sola competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare si provvede:
a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".
8-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione, e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile 2010 e all'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 possono essere prorogati, in relazione alle effettive esigenze, fino all'anno 2016, entro il tetto di spesa di 900.000 euro per l'anno 2015 e di 300.000 euro per l'anno 2016, ferma restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.
8-quater. Agli oneri previsti dal comma 8-ter si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.(2)
8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi.
((Tale modalità di riparto può essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo 2016. Dal 1º aprile 2016, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del progetto CASE e nei MAP))
. La manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP è effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziate per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e assegnate a tale finalità con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del coordinatore della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º giugno 2014.
8-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013, il commissario ad acta, nominato dall'autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l'ordine di priorità nell'erogazione dei contributi predisposto dai comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della registrazione in protocollo delle richieste di contributo.
8-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento.
Tale termine non può comunque superare centottanta giorni.
8-octies. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611".
9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8, pari a complessivi 450 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni;
d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto il seguente:
"9-bis. Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la società Cassa depositi e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione di liquidità di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica".
9-ter. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, dopo le parole: "in data successiva" sono inserite le seguenti: ", ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati".
9-quater. Per l'anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulla liquidità riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 551, alinea) che la modifica del comma 8-quater del presente articolo decorre dal 12 novembre 2014.