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DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2015
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Art. 20

Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità
1. A decorrere dall'anno 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito.
Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità:
a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilità interno;
c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
1) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.
Al fine di tener conto della realtà socioeconomica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma. (29) (31)
((38))
2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi. (29) (31)
((38))
2-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente:
"31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009".
3. Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilità interno per l'importo di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il contributo degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 è ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. È ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo. (29) (31)
((38))
3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata.
4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi. (18)
5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2012 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012; (18)
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012; (18)
c) le province per 700 milioni di euro per l'anno 2012 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; (18)
d) i comuni per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. (5) (18)
6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.
8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.
9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.".
10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111, è inserito il seguente:
"111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.".
11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111-bis è inserito il seguente:
"111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.".
13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è soppresso.
14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all'attività di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione.
15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
16. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.
17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.".
17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 32, comma 10) che "Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella":


"Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza
pubblica in termini di competenza e di cassa
aggiuntivo rispetto al 2011
(in migliaia di euro)

2012 2013 e successivi
DL 78 DL 98 DL 78 DL 98
Autonomie speciali del e 138 Totale del e 138 Totale 2010 del 2011 2010 del 2011
Bolzano 59.347 242.216 301.563 59.347 297.198 356.545 Friuli-Venezia
Giulia 77.217 229.350 306.567 77.217 281.411 358.628 Sardegna 76.690 237.544 314.234 76.690 291.466 368.156 Sicilia 193.582 572.826 771.408 198.582 702.853 901.435 Trentino-Alto
Adige 4.537 27.571 32.108 4.537 33.829 38.366 Trento 59.346 225.462 284.808 59.346 276.641 335.987 Valle d'Aosta 24.281 95.031 119.312 24.281 116.602 140.883
Totale 500.000 2.130.000 2.000.000
1.630.OOO 500.000 2.500.000"

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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che: "A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".
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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 19 luglio 2012, n. 193
(in G.U. 1a s.s. 25/7/2012, n. 30) ha dichiarato:
- "l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, del d.l.
n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «anche agli anni 2014 e successivi», anziché «sino all'anno 2014»";
- "l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 5, lettera
b), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «per gli anni 2012 e successivi», anziché «sino all'anno 2014», e «a decorrere dall'anno 2012», anziché «sino all'anno 2014»";
- "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 5, lettera a), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «a decorrere dall'anno 2012», anziché «sino all'anno 2014»";
- "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 5, lettere c) e d), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispongono che le misure previste si applicano «a decorrere dall'anno 2013», anziché «sino all'anno 2014»".
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AGGIORNAMENTO (29)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 31 agosto
2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 ha disposto (con l'art. 31, comma 4-bis), che "Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono sospese".
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AGGIORNAMENTO (31)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 15 ottobre
2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2013, n. 137 ha disposto (con l'art. 31, comma 4-bis) che "Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono sospese".
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AGGIORNAMENTO (38)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 492,
lettera a)) che a decorrere dall'anno 2015 non si applicano i commi 2,
2-bis e 3 del presente articolo.