DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 33-bis 
 
    Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici 
 
  1. Per la valorizzazione, trasformazione,  gestione  e  alienazione
del  patrimonio  immobiliare  pubblico  di  proprieta'  dei   Comuni,
Province, Citta' metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti  vigilati
dagli stessi, nonche' dei diritti reali relativi  ai  beni  immobili,
anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto, iniziative
idonee per la costituzione, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi  immobiliari.  ((Alle
societa' di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali,
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131,  134,  137,  138  e
139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)). 
  2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative  di  cui
al presente articolo e'  promosso  dall'Agenzia  del  demanio  ed  e'
preceduto dalle attivita' di cui  al  comma  4  dell'art.  3-ter  del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili
soggetti  a  vincoli  di  tutela,  per  l'acquisizione  di  pareri  e
nulla-osta   preventivi   ovvero   orientativi   da    parte    delle
Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del  demanio  procede
alla convocazione di una conferenza dei servizi di  cui  all'articolo
14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si  deve  esprimere  nei
termini e con i criteri indicati nel predetto articolo.  Conclusa  la
procedura di individuazione degli immobili di cui al presente  comma,
i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento
della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa  preventiva
all'avvio delle iniziative. In caso di mancata  espressione  entro  i
termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile. 
  3. Qualora le iniziative di  cui  al  presente  articolo  prevedano
forme societarie, ad esse partecipano  i  soggetti  apportanti  e  il
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia  del  demanio,  che
aderisce anche  nel  caso  in  cui  non  vi  siano  inclusi  beni  di
proprieta' dello Stato in qualita' di  finanziatore  e  di  struttura
tecnica di supporto.  L'Agenzia  del  demanio  individua,  attraverso
procedure  di  evidenza  pubblica,  gli  eventuali  soggetti  privati
partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento  delle  attivita'
relative all'attuazione del  presente  articolo,  puo'  avvalersi  di
soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure  ad
evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento  delle
attivita' di cui al presente comma dovra' avvenire nel  limite  delle
risorse finanziarie disponibili. Le iniziative  realizzate  in  forma
societaria sono soggette al controllo della  Corte  dei  Conti  sulla
gestione finanziaria, con  le  modalita'  previste  dall'articolo  12
della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
  4. I rapporti tra il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla
legge, e da un atto contenente a pena  di  nullita'  i  diritti  e  i
doveri delle parti, anche per gli  aspetti  patrimoniali.  Tale  atto
deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri
di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo  l'attribuzione
delle  spese  sostenute,  in  quota  proporzionale,  tra  i  soggetti
partecipanti. 
  5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione  nelle  iniziative
concordate ai sensi del presente  articolo  non  modifica  il  regime
giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del  codice
civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i  diritti
reali si  applicano  le  leggi  generali  e  speciali  vigenti.  Alle
iniziative di cui al presente articolo, se  costituite  in  forma  di
societa', consorzi o  fondi  immobiliari  si  applica  la  disciplina
prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi
comuni di investimento immobiliare. 
  6. L'investimento nelle iniziative avviate ai  sensi  del  presente
articolo e' compatibile con i fondi disponibili di  cui  all'articolo
2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  7. I commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133, sono cosi' sostituiti: 
   "1. Per procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio immobiliare di Regioni,  Province,  Comuni  e  altri  Enti
locali, nonche' di  societa'  o  Enti  a  totale  partecipazione  dei
predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di  Governo
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei  limiti  della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i  singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,  suscettibili  di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi'  redatto  il  piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato  al  bilancio
di previsione nel quale, previa intesa,  sono  inseriti  immobili  di
proprieta' dello Stato  individuati  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze-Agenzia  del  demanio  tra  quelli  che  insistono  nel
relativo territorio. 
    2.  L'inserimento  degli  immobili  nel  piano  ne  determina  la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto  salvo
il rispetto delle tutele di natura  storico-artistica,  archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli
Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi  i
quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti,  la
predetta classificazione e' resa  definitiva.  La  deliberazione  del
consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica  dell'atto  di
deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale  partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni  determina  le
destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
disciplinano  l'eventuale   equivalenza   della   deliberazione   del
consiglio comunale di  approvazione  quale  variante  allo  strumento
urbanistico generale,  ai  sensi  dell'articolo  25  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le  procedure  semplificate
per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della  predetta
normativa approvano procedure  di  copianificazione  per  l'eventuale
verifica   di   conformita'   agli   strumenti   di    pianificazione
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla  deliberazione  comunale.  Trascorsi  i
predetti 60 giorni, si applica il  comma  2  dell'articolo  25  della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti  urbanistiche  di  cui  al
presente  comma,  qualora  rientrino  nelle  previsioni  di  cui   al
paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al  comma  4
dell'articolo 7 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e
s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".