DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 28-12-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 58 
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di  regioni,
                     comuni ed altri enti locali 
 
((1.  Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio immobiliare di Regioni,  Province,  Comuni  e  altri  Enti
locali, nonche' di  societa'  o  Enti  a  totale  partecipazione  dei
predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di  Governo
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei  limiti  della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i  singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,  suscettibili  di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi'  redatto  il  piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato  al  bilancio
di previsione nel quale, previa intesa,  sono  inseriti  immobili  di
proprieta' dello Stato  individuati  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze-Agenzia  del  demanio  tra  quelli  che  insistono  nel
relativo territorio. 
  2.  L'inserimento  degli  immobili  nel  piano  ne   determina   la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto  salvo
il rispetto delle tutele di natura  storico-artistica,  archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli
Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi  i
quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti,  la
predetta classificazione e' resa  definitiva.  La  deliberazione  del
consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica  dell'atto  di
deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale  partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni  determina  le
destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
disciplinano  l'eventuale   equivalenza   della   deliberazione   del
consiglio comunale di  approvazione  quale  variante  allo  strumento
urbanistico generale,  ai  sensi  dell'articolo  25  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le  procedure  semplificate
per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della  predetta
normativa approvano procedure  di  copianificazione  per  l'eventuale
verifica   di   conformita'   agli   strumenti   di    pianificazione
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla  deliberazione  comunale.  Trascorsi  i
predetti 60 giorni, si applica il  comma  2  dell'articolo  25  della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti  urbanistiche  di  cui  al
presente  comma,  qualora  rientrino  nelle  previsioni  di  cui   al
paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al  comma  4
dell'articolo 7 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e
s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica)). 
  3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante  le  forme
previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo  della
proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni,  e  producono  gli
effetti  previsti  dall'articolo  2644  del  codice  civile,  nonche'
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 
  4.  Gli  uffici  competenti   provvedono,   se   necessario,   alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. 
  5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, e'
ammesso  ricorso   amministrativo   entro   sessanta   giorni   dalla
pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 
  6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del  decreto-legge  25
settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni  dalla  legge  23
novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello  Stato  si
estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1.  In
tal caso, la procedura prevista al comma 2  dell'articolo  3-bis  del
citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per  i  soggetti
diversi dai Comuni e l'iniziativa e'  rimessa  all'Ente  proprietario
dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma  5  dell'articolo
3-bis del citato decreto-legge  n.  351  del  2001  sono  predisposti
dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare. 
  7. I soggetti di cui al comma 1 possono in  ogni  caso  individuare
forme di valorizzazione alternative, nel  rispetto  dei  principi  di
salvaguardia  dell'interesse  pubblico  e  mediante   l'utilizzo   di
strumenti competitivi, anche  per  quanto  attiene  alla  alienazione
degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. 
  8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti  negli  elenchi  di
cui al comma  1  possono  conferire  i  propri  beni  immobili  anche
residenziali  a  fondi  comuni  di  investimento  immobiliare  ovvero
promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli  4
e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
  9. Ai conferimenti  di  cui  al  presente  articolo,  nonche'  alle
dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al  comma  1,
si applicano le disposizione dei commi 18 e 19  dell'articolo  3  del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. 
  9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento  immobiliare
dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma  1,  la  destinazione
funzionale   prevista   dal   piano   delle   alienazioni   e   delle
valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni  urbanistiche
ed edilizie vigenti ed in itinere, puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e  delle  corrispondenti  disposizioni  previste  dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il  termine
perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena  di
retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura  si
procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli  immobili
conferiti. 
 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  La Corte Costituzionale con sentenza del 16 - 30 dicembre 2009,  n.
340 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 58, comma 2,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  esclusa  la
proposizione iniziale: "L'inserimento degli  immobili  nel  piano  ne
determina la conseguente classificazione come patrimonio  disponibile
e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica"".