LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47

Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 25.
                  (Semplificazione delle procedure)

  Le  regioni  entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge emanano norme che:
    a)  prevedono  procedure  semplificate  per  l'approvazione degli
strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;
    b)  definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione
ed  il  coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali,
nonche'  per  accelerare  l'esame  delle  domande di concessione e di
autorizzazione edilizia;
    c)   prevedono   procedure  semplificate  per  l'approvazione  di
varianti    agli    strumenti    urbanistici   generali   finalizzate
all'adeguamento  degli  standards  urbanistici  posti da disposizioni
statali o regionali.
  Le  norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie
forme  di  pubblicita'  e  la  partecipazione dei soggetti pubblici e
privati,  nonche' i termini, non superiori a centoventi giorni, entro
i   quali   la   regione   deve   comunicare  al  comune  le  proprie
determinazioni.  Trascorsi  tali  termini  i  provvedimenti di cui al
precedente comma si intendono approvati.
  Le  varianti  agli  strumenti  urbanistici  non  sono soggette alla
preventiva autorizzazione della regione.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380)).((17))
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AGGIORNAMENTO (17)
  Il  D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380,  come modificato dal D.L. 23
novembre  2001,  n.  411,  convertito  con  modificazioni dalla L. 31
dicembre  2001,  n.  463,  ha  disposto  (con l'art. 138, comma 1) la
proroga  dell'entrata  in  vigore  dell'abrogazione  del  comma 4 del
presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il  D.P.R.  6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002,  n.  122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002,
n.  185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata
in  vigore  dell'abrogazione del comma 4 del presente articolo dal 30
giugno 2002 al 30 giugno 2003.