DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2022)
Testo in vigore dal: 19-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3 ter 
         Processo di valorizzazione degli immobili pubblici 
 
  1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province,  Regioni
e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del  presente  articolo,
si  ispira  ai  principi   di   cooperazione   istituzionale   e   di
copianificazione, in base ai quali essi agiscono  mediante  intese  e
accordi procedimentali, prevedendo,  tra  l'altro,  l'istituzione  di
sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,
l'armonizzazione,  la  coerenza  e  la  riduzione  dei  tempi   delle
procedure di pianificazione del territorio. 
  2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonche'
per promuovere  iniziative  volte  allo  sviluppo  economico  e  alla
coesione  sociale  e  per  garantire  la  stabilita'  del  Paese,  il
Presidente della Giunta regionale, d'intesa  con  la  Provincia  e  i
comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di  uno
o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  la  formazione  di  "programmi  unitari   di
valorizzazione  territoriale"  per  il  riutilizzo  funzionale  e  la
rigenerazione degli immobili  di  proprieta'  della  Regione  stessa,
della Provincia e dei comuni  e  di  ogni  soggetto  pubblico,  anche
statale, proprietario, detentore  o  gestore  di  immobili  pubblici,
nonche' degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di  cui
al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso  in  cui  tali
programmi unitari di valorizzazione territoriale non coinvolgano piu'
Enti  territoriali,  il  potere   d'impulso   puo'   essere   assunto
dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi  unitari
di valorizzazione siano riferiti  ad  immobili  di  proprieta'  dello
Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato,  il  potere
d'impulso e' assunto, ai sensi  del  comma  15  dell'articolo  3  del
presente decreto, dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Agenzia del demanio, concordando  le  modalita'  di  attuazione  e  i
reciproci impegni con il Ministero utilizzatore. 
  3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione  e
adeguatezza di cui all'articolo 118 della  Costituzione,  nonche'  di
leale collaborazione  tra  le  istituzioni,  lo  Stato  partecipa  ai
programmi di cui al comma  2  coinvolgendo,  a  tal  fine,  tutte  le
Amministrazioni statali competenti,  con  particolare  riguardo  alle
tutele  differenziate  ove  presenti  negli  immobili  coinvolti  nei
predetti programmi, per consentire la  conclusione  dei  processi  di
valorizzazione di cui al presente articolo. 
  4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo  il
Ministero  dell'economia  e  finanze  -  Agenzia  del  demanio  e  le
strutture tecniche della Regione  e  degli  enti  locali  interessati
possono individuare, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,  le  azioni,  gli  strumenti,  le   risorse,   con
particolare  riguardo  a  quelle   potenzialmente   derivanti   dalla
valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico,  che  saranno
oggetto  di   sviluppo   nell'ambito   dei   programmi   unitari   di
valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una  struttura
unica  di  attuazione  del  programma,  anche  nelle  forme  di   cui
all'articolo  33  bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5.  I  programmi  unitari  di  valorizzazione   territoriale   sono
finalizzati  ad  avviare,  attuare  e  concludere,  in  tempi  certi,
autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto  dei
limiti e dei principi  generali  di  cui  al  presente  articolo,  un
processo di valorizzazione unico dei predetti  immobili  in  coerenza
con gli indirizzi di sviluppo territoriale e  con  la  programmazione
economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico  e
sociale  di  riferimento,  elemento  di  stimolo  ed  attrazione   di
interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche'  per  incrementare
le  dotazioni  di  servizi  pubblici  locali  e  di  quelle  relative
all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di  valorizzazione
territoriale disciplinati dal presente articolo, i beni gia' inseriti
in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato
al comma 5 bis dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  28  maggio
2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia' avviati  e  quelli
per i quali, alla data di entrata in vigore  del  presente  articolo,
risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a  meno
che  i  soggetti   sottoscrittori   concordino   congiuntamente   per
l'applicazione della presente disciplina. 
  6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti  territoriali
e urbanistici per dare attuazione ai programmi di  valorizzazione  di
cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo
di governo preposto, promuove la  sottoscrizione  di  un  accordo  di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche'  in  base  alla  relativa  legge  regionale  di
regolamentazione  della  volonta'  dei  soggetti   esponenziali   del
territorio  di  procedere  alla  variazione  di  detti  strumenti  di
pianificazione, al quale  partecipano  tutti  i  soggetti,  anche  in
qualita' di mandatari da  parte  degli  enti  proprietari,  che  sono
interessati all'attuazione del programma. 
  7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al  comma  6,  puo'
essere attribuita agli enti locali interessati dal  procedimento  una
quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato  della  vendita  degli
immobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi a
richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o  in  parte,  anche
come quota parte dei beni oggetto  del  processo  di  valorizzazione.
Qualora tali immobili, ai fini  di  una  loro  valorizzazione,  siano
oggetto  di  concessione  o  locazione  onerosa,  all'Amministrazione
comunale e' riconosciuta  una  somma  non  inferiore  al  50%  e  non
superiore al 100% del  contributo  di  costruzione  dovuto  ai  sensi
dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  e  delle  relative
leggi  regionali  per  l'esecuzione  delle  opere   necessarie   alla
riqualificazione  e  riconversione,  che  il  concessionario   o   il
locatario corrisponde all'atto  del  rilascio  o  dell'efficacia  del
titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione  per  l'attribuzione
di tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo  commisurato
alla complessita' dell'intervento e  alla  riduzione  dei  tempi  del
procedimento e tali importi  sono  finalizzati  all'applicazione  dei
commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre  2010,  n.
220.  I  suddetti  importi   sono   versati   all'Ente   territoriale
direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati. 
  8. L'accordo deve essere concluso entro il  termine  perentorio  di
120 giorni dalla  data  della  sua  promozione.  Le  Regioni  possono
disciplinare  eventuali  ulteriori  modalita'  di   conclusione   del
predetto  accordo  di  programma,  anche   ai   fini   della   celere
approvazione  della  variante  agli   strumenti   di   pianificazione
urbanistica e dei relativi effetti, della  riduzione  dei  termini  e
delle semplificazioni procedurali  che  i  soggetti  partecipanti  si
impegnano ad attuare, al  fine  di  accelerare  le  procedure,  delle
modalita' di superamento delle criticita', anche  tramite  l'adozione
di forme di esercizio dei poteri  sostitutivi  previste  dal  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' ogni altra  modalita'  di
definizione del  procedimento  utile  a  garantire  il  rispetto  del
termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non  sia  concluso
entro il termine di 120 giorni sono  attivate  dal  Presidente  della
Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono  concludere
entro  i  successivi  60  giorni,  acquisendo  motivate  proposte  di
adeguamento   o   richieste   di   prescrizioni   da   parte    delle
Amministrazioni partecipanti al programma unitario di  valorizzazione
territoriale. Il programma unitario di  valorizzazione  territoriale,
integrato  dalle  modifiche  relative  alle  suddette   proposte   di
adeguamento  e  prescrizioni  viene  ripresentato   nell'ambito   del
procedimento di conclusione dell'accordo di  programma.  La  ratifica
dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove
ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al comma
2 dell'articolo 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380. 
  9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e  i  comuni,
ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di
valorizzazione di cui al comma  2,  possono  concludere  uno  o  piu'
accordi di cooperazione con il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali, ai sensi dei commi 4  e  5  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  anche  per  supportare   la
formazione del programma  unitario  di  valorizzazione  territoriale,
identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei  beni
immobili, in coerenza con la sostenibilita'  economica-finanziaria  e
attuativa del programma stesso. 
  10. Gli organi periferici dello Stato,  preposti  alla  valutazione
delle   tutele    di    natura    storico-artistica,    archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale  si  esprimono  nell'ambito
dell'accordo di cui al  comma  6,  unificando  tutti  i  procedimenti
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale
espressione non avvenga entro i  termini  stabiliti  nell'accordo  di
programma, il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali  puo'
avocare a se' la determinazione, assegnando  alle  proprie  strutture
centrali un termine non superiore a 30 giorni  per  l'emanazione  dei
pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
anche   proponendo   eventuali   adeguamenti   o   prescrizioni   per
l'attuazione del programma unitario di  valorizzazione  territoriale.
Analoga facolta' e' riservata al  Ministro  per  l'ambiente,  per  la
tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza. 
  11. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  e'  possibile
avvalersi  di  quanto  previsto  negli  articoli  33  e  33  bis  del
decreto-legge 6 luglio 2011  n.  98  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111  e  delle  procedure  di  cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Per il finanziamento  degli  studi  di
fattibilita' e delle azioni di  supporto  dei  programmi  unitari  di
valorizzazione  territoriale,  l'Agenzia  del   demanio,   anche   in
cofinanziamento  con  la  Regione,  le  Province  e  i  comuni,  puo'
provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul  capitolo
relativo  alle  somme  da  attribuire  all'Agenzia  del  demanio  per
l'acquisto   dei   beni   immobili,   per   la    manutenzione,    la
ristrutturazione, il risanamento e la  valorizzazione  dei  beni  del
demanio  e  del  patrimonio  immobiliare  statale,  nonche'  per  gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata. 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N.  133,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164. 
  13. Per garantire la conservazione, il  recupero  e  il  riutilizzo
degli immobili non necessari in  via  temporanea  alle  finalita'  di
difesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il Comune  e  con
l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello
strumento della concessione di  valorizzazione  di  cui  all'articolo
3-bis. In considerazione della specificita' degli immobili  militari,
le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate
dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un
periodo  di  tempo  commisurato  al  raggiungimento   dell'equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa  e  comunque  non  eccedente  i
cinquanta anni,  e  per  le  stesse  puo'  essere  riconosciuta,  nei
suddetti  limiti  temporali,  la  costituzione  di  un   diritto   di
superficie ai sensi ((degli articolo  952  e  seguenti))  del  codice
civile.  L'utilizzo  deve  avvenire  nel  rispetto  delle  volumetrie
esistenti, anche attraverso interventi di cui  alla  lettera  c)  del
comma 1 dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno  2001,  n.  380  e  delle
relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati
gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla  corresponsione  della  somma
prevista nel predetto articolo 3-bis, e' rimessa al  Comune,  per  la
durata della concessione stessa, un'aliquota del  10  per  cento  del
canone relativo. Il concessionario, ove richiesto,  e'  obbligato  al
ripristino  dello  stato  dei  luoghi  al  termine  del  periodo   di
concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per
la  concessione   dell'immobile   possono   essere   concordati   con
l'Amministrazione  comunale  l'eventuale  esecuzione  di   opere   di
riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi  pubblici
dei beni stessi, nonche' le modalita' per il rilascio  delle  licenze
di esercizio delle attivita' previste  e  delle  eventuali  ulteriori
autorizzazioni amministrative ovvero alla  scadenza  del  termine  di
durata del diritto di superficie.