DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 31-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
                         Societa' pubbliche 
 
  1. All'articolo 18  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  Le  disposizioni  che   stabiliscono,   a   carico   delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si  applicano,  in
relazione al  regime  previsto  per  l'amministrazione  controllante,
anche alle societa' a partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di
controllo che  siano  titolari  di  affidamenti  diretti  di  servizi
pubblici locali senza gara, ovvero  che  svolgano  funzioni  volte  a
soddisfare  esigenze  di  interesse  generale  aventi  carattere  non
industriale  ne'  commerciale,  ovvero  che  svolgano  attivita'  nei
confronti della  pubblica  amministrazione  a  supporto  di  funzioni
amministrative di natura pubblicistica inserite nel  conto  economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311.  Le  predette
societa' adeguano inoltre le  proprie  politiche  di  personale  alle
disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti  in  materia
di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni,  da  emanare  entro  il  30
settembre 2009, sono definite  le  modalita'  e  la  modulistica  per
l'assoggettamento al patto di stabilita'  interno  delle  societa'  a
partecipazione pubblica  locale  totale  o  di  controllo  che  siano
titolari di affidamenti diretti  di  servizi  pubblici  locali  senza
gara, ovvero che svolgano funzioni volte  a  soddisfare  esigenze  di
interesse generale aventi carattere non industriale ne'  commerciale,
ovvero  che  svolgano  attivita'   nei   confronti   della   pubblica
amministrazione a  supporto  di  funzioni  amministrative  di  natura
pubblicistica.". 
  2. All'articolo 3 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 28, in fine, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "La
delibera  di  cui  al  presente  comma  e'  trasmessa  alla   sezione
competente della Corte dei conti."; 
   b) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102 
  3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, in legge  9  aprile  2009,  n.  33  e'
modificato come segue: 
   a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente "Misure a
favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.A."; 
   b) il comma 1 e' abrogato; 
   c) al comma 3, lettera a), le parole "ridotto del  50  per  cento"
sono sostituite dalle seguenti parole  "pari  ad  euro  0,262589  per
singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale"; 
   d) al comma 3, dopo la  lettera  a),  e'  introdotta  la  seguente
lettera: "a-bis) ai titolari di  azioni  della  societa'  Alitalia  -
Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene
attribuito il diritto di cedere al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze i propri titoli per un controvalore  determinato  sulla  base
del  prezzo  medio  di  borsa  delle  azioni  nell'ultimo   mese   di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola
azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera  b),  in
cambio di titoli di Stato  di  nuova  emissione,  senza  cedola,  con
scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. 
Il  diritto  e'  condizionato  all'osservanza  delle   condizioni   e
modalita' di seguito specificate; "; 
   e) al comma 3, lettera b), le parole "di cui alla lettera  a)  non
potranno   risultare   superiori   a   euro   100.000   per   ciascun
obbligazionista" sono sostituite dalle seguenti parole "di  cui  alle
lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori  rispettivamente
a euro 100.000 per  ciascun  obbligazionista  e  a  euro  50.000  per
ciascun azionista"; dopo le parole "controvalore delle  obbligazioni"
sono aggiunte le seguenti parole: "e delle azioni"; 
   f) al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il seguente  periodo:
"le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno
superare per l'anno 2009 il limite complessivo di  spesa  di  cui  al
comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli
azionisti di cui  alla  lettera  a-bis),  sono  effettuate  nell'anno
2010"; 
   g)  al  comma  4,  primo  periodo,  le  parole  "I   titolari   di
obbligazioni di cui  al  comma  3"  sono  sostituite  dalle  seguenti
parole: "I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al  comma  3";
le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti parole "entro il 31 agosto 2009"; 
   h) al comma 4,  alla  lettera  a),  dopo  le  parole  "dei  titoli
obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole: "e azionari"; 
   i) al comma 5, primo periodo, dopo  le  parole  "gli  intermediari
finanziari,  sotto  la  propria  responsabilita',  trasmettono"  sono
aggiunte le parole "in cartaceo e su supporto informatico"; 
   j)  al  comma  5  lettera  a),  dopo  le  parole  "titolari  delle
obbligazioni" sono aggiunte le seguenti parole "e delle  azioni";  le
parole "delle quantita' di detti titoli obbligazionari detenuta  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti parole  "delle  quantita'  di
detti  titoli  obbligazionari  e  azionari  detenute  alla  data   di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4"; 
   k) al comma 5, lettera c), dopo le  parole  "quantita'  di  titoli
obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole: "e azionari";  dopo
le parole "soggetti titolari delle  obbligazioni"  sono  aggiunte  le
seguenti parole "e delle azioni"; 
   l)  al  comma  6,  primo   periodo,   dopo   le   parole   "titoli
obbligazionari" sono aggiunte le seguenti parole "e azionari"; 
   m) al comma 6, secondo  periodo,  dopo  le  parole  "trasferimento
delle obbligazioni"  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  "e  delle
azioni"; 
   n) al  comma  7  le  parole  "entro  il  31  dicembre  2009"  sono
sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2010"; 
   o) dopo il comma 7, e' introdotto il seguente comma: "7-bis.  Alle
operazioni  previste  dal  presente  articolo  non  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli  114
e  seguenti  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58."; 
   p) e' abrogato il comma 8; 
   q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: "9. E' abrogato il
comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28  agosto  2008,  n.  134,
convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166."; 
   r) e' abrogato il comma 10. 
  4.  Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  di  cui   all'articolo
7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 
5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come
modificato dal comma 3 del presente articolo, si  considerano  valide
le richieste presentate dai titolari  di  obbligazioni  del  prestito
obbligazionario  "Alitalia  7,5  per  cento  2002-2010  convertibile"
emesso  da  Alitalia  -  Linee  aeree   italiane   S.p.A.,   ora   in
amministrazione straordinaria, sulla  base  della  normativa  vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di
provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti  dal  comma  3
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
con legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata  di  230  milioni  di
euro per l'anno 2010. 
  5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per  legge
fondi  o  interventi  pubblici,  possono  affidarne  direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi. 
  6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile,  si  interpreta
nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici  collettivi,
diversi  dallo  Stato,  che  detengono  la   partecipazione   sociale
nell'ambito  della  propria  attivita'  imprenditoriale  ovvero   per
finalita' di natura economica o finanziaria. 
  7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno  2009,
n. 69, e' sostituito dal seguente: 
   "b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei  soci,  sulle
materie delegabili, al presidente possano essere  attribuite  deleghe
operative da parte dell'organo  di  amministrazione  che  provvede  a
determinarne in  concreto  il  contenuto  ed  il  compenso  ai  sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;". 
  8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno  2009,
n. 69, e' sostituito dal seguente: 
   "d)  prevedere  che  l'organo  di  amministrazione,  fermo  quanto
previsto  ai  sensi  della  lettera  b),   possa   delegare   proprie
attribuzioni  a  un  solo  componente,  al   quale   possono   essere
riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo  comma,  del
codice civile unitamente al Presidente nel caso  di  attribuzione  di
deleghe operative di cui alla lettera b); ". 
  8-bis. Le disposizioni di cui  ai  commi  7  e  8  si  applicano  a
decorrere dal 5 luglio 2009. 
  9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
e' soppresso. 
  9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' abrogato  e  la  misura  del  canone  annuo
corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi  del  comma  1020  del
medesimo articolo 1  della  legge  n.  296  del  2006,  e  successive
modificazioni,  e'  integrata  di   un   importo,   calcolato   sulla
percorrenza  chilometrica  di   ciascun   veicolo   che   ha   fruito
dell'infrastruttura  autostradale,  pan  a  3  millesimi  di  euro  a
chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro  a
chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS  Spa  provvede  a
dare  distinta  evidenza  nel  proprio  piano   economico-finanziario
dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente  e  destina
tali risorse alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  nonche'
all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in
gestione  diretta.  Al  fine   di   assicurare   l'attuazione   delle
disposizioni  del  presente  comma,  i  concessionari  recuperano  il
suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di
competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione  della  presente
disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli  utenti.  I
pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del  contratto
di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle
maggiori   entrate   derivanti   dall'applicazione   della   presente
disposizione. ((11)) 
  10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244  e'
sostituito dal seguente: "13. Le modifiche statutarie,  ad  eccezione
di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno  effetto  a
decorrere dal primo rinnovo degli organi  societari  successivo  alle
modifiche stesse.". 
  11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle  societa'
di cui  all'articolo  1  della  legge  13  luglio  1966,  n.  559,  e
successive  modificazioni,  e  al  comma  15  dell'articolo  83   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  12. Il consiglio di amministrazione delle societa' di cui al  comma
11 del presente articolo e' conseguentemente rinnovato nel numero  di
cinque consiglieri entro 45  giorni  dalla  data  di  emanazione  dei
relativi   atti   di   indirizzo   strategico,   senza   applicazione
dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il  relativo  statuto
dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle  previsioni  di
cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244. 
  13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: "ovvero  da
eventuali disposizioni speciali" sono inserite  le  parole:  "nonche'
dai  provvedimenti  di  attuazione  dell'articolo  5,  comma  4,  del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326". 
  13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 1003, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel
capitolo  7620  dello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel
capitolo  7255  dello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  sono  destinate,  per  l'esercizio
finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a  garantire  la
necessaria copertura finanziaria  alla  sovvenzione  dei  servizi  di
collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009,
all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e  all'adeguamento
alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo  di
euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario  2009,  il
fondo perequativo per le autorita' portuali e, per un importo di euro
6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  priorita'  per  il   sistema
informativo del demanio marittimo (SID). 
  13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per la  necessaria
compensazione sui saldi  di  finanza  pubblica,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e' tenuto a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui
di stanziamento iscritti nel capitolo 7620 dello stato di  previsione
del medesimo Ministero e la somma di euro  14.510.000  a  valere  sui
residui di stanziamento iscritti nel capitolo  7255  dello  stato  di
previsione del medesimo Ministero. 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 15,  comma  4)  che
"La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad  ANAS  S.p.A.
ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2006  n.
296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1°  luglio  2009
n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.  102,
e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica,
pari a: 
    a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello
di entrata in vigore del presente comma; 
    b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011".