DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni 
 
  1. La Cassa depositi e prestiti  e'  trasformata  in  societa'  per
azioni con la denominazione di "Cassa depositi  e  prestiti  societa'
per azioni" (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma  3.
La CDP S.p.A., salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,  subentra  nei
rapporti attivi e  passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli  obblighi
anteriori alla trasformazione. 
  2. Le azioni della CDP  S.p.A.  sono  attribuite  allo  Stato,  che
esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300;  non  si
applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del  codice  civile.  Le
fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  17  maggio
1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o  privati  possono  detenere
quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A. 
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinati: 
    a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi
e prestiti anteriori  alla  trasformazione  che  sono  trasferite  al
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  quelle  assegnate  alla
gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8; 
    b) i beni e  le  partecipazioni  societarie  dello  Stato,  anche
indirette, che sono trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e  assegnate  alla
gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga  alla  normativa
vigente. I relativi  valori  di  trasferimento  e  di  iscrizione  in
bilancio sono determinati sulla scorta  della  relazione  giurata  di
stima prodotta da uno  o  piu'  soggetti  di  adeguata  esperienza  e
qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in  deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice  civile  ed  all'articolo  24
della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi  decreti
ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori  trasferimenti   e
conferimenti. I decreti ministeriali di  cui  alla  presente  lettera
sono soggetti  al  controllo  preventivo  della  Corte  dei  conti  e
trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari; 
    c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
    d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in  misura  non
inferiore al fondo di  dotazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. 
  3-bis.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  il   Ministro
dell'economia e delle finanze adegua il tasso  di  remunerazione  del
conto corrente di Tesoreria centrale denominato 'CDP SpA  -  gestione
separata', al fine di allinearlo ai livelli di mercato  in  relazione
all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del  conto  medesimo,
tenendo conto altresi' del costo effettivo delle  passivita'  che  lo
alimentano. 
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura
non regolamentare, su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e' approvato lo Statuto della CDP  spa  e  sono  nominati  i
componenti del consiglio di amministrazione e del collegio  sindacale
per il primo periodo di durata in  carica.  Per  tale  primo  periodo
restano in carica i componenti del collego dei revisori  indicati  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio  1983,
n. 197. Le successive modifiche allo  statuto  della  CDP  spa  e  le
nomine dei componenti degli organi sociali per i  successivi  periodi
sono deliberate a norma del codice civile. 
  5. Il primo esercizio sociale della CDP  S.p.A.  si  chiude  al  31
dicembre 2004. 
  6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del  Titolo  V  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1  settembre  1993,  n.  385,  previste  per  gli
intermediari iscritti nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  107
del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del  soggetto  vigilato  e  la  speciale  disciplina  della  gestione
separata di cui al comma 8. 
  7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
    a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli
organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi  rimborsabili  sotto
forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali,
assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti  attraverso  Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e  fondi  provenienti
dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, che possono essere assistiti  dalla  garanzia
dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui  alla  presente  lettera  e'
consentito anche per  il  compimento  di  ogni  altra  operazione  di
interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della  CDP  S.p.A.
effettuata nei confronti  dei  medesimi  soggetti  di  cui  al  primo
periodo, o dai medesimi promossa, nonche' nei confronti  di  soggetti
privati per il compimento di  operazioni  nei  settori  di  interesse
generale individuati ai sensi del successivo comma  11,  lettera  e),
((o  al  fine  di  contribuire  al  raggiungimento  degli   obiettivi
stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e  sulla
tutela ambientale nonche' su altri beni  pubblici  globali  ai  quali
l'Italia   ha   aderito,))   tenuto   conto   della    sostenibilita'
economico-finanziaria di ciascuna operazione. Le operazioni  adottate
nell'ambito  delle  attivita'  di  cooperazione  internazionale  allo
sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n.  125,
possono essere effettuate anche in  cofinanziamento  con  istituzioni
finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo
stabilito con apposita convenzione  stipulata  tra  la  medesima  CDP
S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di
cui alla presente lettera possono essere effettuate anche in deroga a
quanto previsto dal comma 11, lettera b); 
    b) le opere, gli impianti, le reti e  le  dotazioni  destinati  a
iniziative di  pubblica  utilita',  gli  investimenti  finalizzati  a
ricerca,  sviluppo,  innovazione,   tutela   e   valorizzazione   del
patrimonio culturale, anche in funzione di  promozione  del  turismo,
ambiente, efficientamento  energetico  e  promozione  dello  sviluppo
sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti i  territori
montani e rurali per investimenti  nel  campo  della  green  economy,
nonche' le iniziative per la crescita, anche per aggregazione,  delle
imprese,  in  Italia  e   all'estero,   in   via   preferenziale   in
cofinanziamento con enti  creditizi  e  comunque,  utilizzando  fondi
provenienti   dall'emissione   di    titoli,    dall'assunzione    di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello
Stato e con preclusione della raccolta  di  fondi  a  vista.  PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 
  7-bis. Fermo  restando  quanto  stabilito  al  comma  7,  la  Cassa
depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo
periodo, puo' altresi' fornire alle banche italiane e alle succursali
di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in  Italia
e  autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'   bancaria,   provvista
attraverso finanziamenti, sotto la forma  tecnica  individuata  nella
convenzione di cui al periodo seguente,  per  l'erogazione  di  mutui
garantiti  da  ipoteca  su   immobili   residenziali   da   destinare
prioritariamente     all'acquisto     dell'abitazione     principale,
preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A,  B  o
C,   e   ad   interventi   di   ristrutturazione   e    accrescimento
dell'efficienza energetica, con priorita' per le giovani coppie,  per
i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e  per
le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre
finanziamenti  secondo   contratti   tipo   definiti   con   apposita
convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e  l'Associazione
Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi'  definite
le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in
favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a  vantaggio
dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da  destinare  in
via esclusiva alle predette finalita', si applica il  regime  fiscale
di cui al comma 24. 
  8. La CDP S.p.A.  assume  partecipazioni  e  svolge  le  attivita',
strumentali,  connesse  e  accessorie;  per  l'attuazione  di  quanto
previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. istituisce un  sistema
separato ai soli fini contabili ed  organizzativi,  la  cui  gestione
uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni  e
le attivita'  ad  essa  strumentali,  connesse  e  accessorie,  e  le
attivita' di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui
al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di  cui  al  comma  3
puo' prevedere forme  di  razionalizzazione  e  concentrazione  delle
partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data  di
trasformazione in societa' per azioni. 
  8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP  S.p.A.  puo'
altresi' assumere partecipazioni in societa' di  rilevante  interesse
nazionale in termini di strategicita' del settore di operativita', di
livelli occupazionali, di entita' di fatturato ovvero di ricadute per
il sistema economico-produttivo del Paese, e  che  risultino  in  una
stabile  situazione  di  equilibrio  finanziario,   patrimoniale   ed
economico  e  siano  caratterizzate  da   adeguate   prospettive   di
redditivita'. Ai fini della qualificazione di societa'  di  interesse
nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  di
natura  non  regolamentare   sono   definiti   i   requisiti,   anche
quantitativi, delle societa' oggetto  di  possibile  acquisizione  da
parte di CDP S.p.A. ai  sensi  del  presente  comma.  Il  decreto  e'
trasmesso alle Camere.  Le  medesime  partecipazioni  possono  essere
acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di  investimento
partecipati da CDP S.p.A. ed  eventualmente  da  societa'  private  o
controllate dallo Stato o  enti  pubblici.  Nel  caso  in  cui  dette
partecipazioni  siano  acquisite   mediante   utilizzo   di   risorse
provenienti dalla raccolta postale,  le  stesse  sono  contabilizzate
nella gestione separata di cui al comma 8. 
  8-ter. Fermo restando quanto  previsto  dai  commi  precedenti,  la
Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  puo'  acquistare   obbligazioni
bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di  mutui  garantiti
da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi  della
legge  30  aprile  1999,  n.  130,  nell'ambito  di   operazioni   di
cartolarizzazione  aventi  ad  oggetto  crediti  derivanti  da  mutui
garantiti da ipoteca su immobili residenziali. 
  8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi  precedenti,  la
Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'  acquistare  titoli  emessi  ai
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito  di  operazioni
di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e  medie
imprese al fine di accrescere il volume del credito  alle  piccole  e
medie imprese. Gli acquisti dei predetti  titoli,  ove  effettuati  a
valere sui fondi di cui  al  comma  7,  lettera  a),  possono  essere
garantiti dallo Stato  secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti  con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni  delle
garanzie di  cui  al  presente  comma  si  provvede  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662. (49) (58) 
  9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta  il  potere  di
indirizzo della gestione separata di cui al comma 8.  Ferme  restando
le attribuzioni  proprie  della  Commissione  di  vigilanza  prevista
dall'articolo  3  del  regio  decreto  2  gennaio  1913,  n.  453,  e
successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie  della
Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge  9  marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le  funzioni
di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8  del  presente
articolo relativamente ai profili di operazioni  di  finanziamento  e
sostegno del settore pubblico realizzate con  riferimento  all'intero
settore previdenziale e assistenziale. 
  10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8
il consiglio di amministrazione della CDP  S.p.A.  e'  integrato  dai
membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c),  d)
ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983,  n.
197. 
  11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al  comma  8  il
Ministro dell'economia e delle finanze determina con  propri  decreti
di natura non regolamentare: 
    a) i criteri per la  definizione  delle  condizioni  generali  ed
economiche dei libretti di risparmio postale,  dei  buoni  fruttiferi
postali, dei titoli,  dei  finanziamenti  e  delle  altre  operazioni
finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato; 
    b) i criteri per la  definizione  delle  condizioni  generali  ed
economiche   degli   impieghi,   nel   rispetto   dei   principi   di
accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione  e  non
discriminazione; 
    c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita',  contratti  e
comunicazioni periodiche; 
    d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai  sensi
del comma 3; 
    e) i criteri generali  per  la  individuazione  delle  operazioni
promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera  a),  ammissibili  a
finanziamento, e i settori di intervento di cui al medesimo comma  7,
lettera a), nonche'  i  criteri  e  i  limiti  delle  operazioni  dei
soggetti privati e i relativi settori di intervento. 
    e-bis) le esposizioni assunte o previste da CDP  S.p.A.,  diverse
da quelle di cui al comma 7, lettera b), che possono essere garantite
dallo Stato, anche a livello pluriennale.  La  garanzia  dello  Stato
puo' essere  rilasciata  a  prima  domanda,  deve  essere  onerosa  e
compatibile con  la  normativa  dell'Unione  europea  in  materia  di
garanzie onerose concesse dallo Stato . Con una  o  piu'  convenzioni
tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi  e
presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalita'  operative,
la durata e la remunerazione della predetta garanzia. 
  11-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  determina,  con
decreti di natura non  regolamentare  adottati  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione  internazionale,  i
criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni  adottate
nell'ambito  delle  attivita'  di  cooperazione  internazionale  allo
sviluppo di cui al comma 7, lettera a), terzo periodo. 
  12. Sino all'emanazione dei decreti di  cui  al  comma  11  la  CDP
S.p.A.  continua  a  svolgere  le  funzioni  oggetto  della  gestione
separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla  data
di trasformazione della Cassa depositi e  prestiti  in  societa'  per
azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso
alla data di entrata in  vigore  dei  decreti  di  cui  al  comma  11
continuano ad essere regolati  dai  provvedimenti  adottati  e  dalle
norme legislative e regolamentari  vigenti  in  data  anteriore.  Per
quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma  11  continua  ad
applicarsi  la  normativa   vigente   in   quanto   compatibile.   Le
attribuzioni  del  consiglio  di  amministrazione  e  del   direttore
generale   della   Cassa   depositi   e   prestiti   anteriori   alla
trasformazione sono esercitate,  rispettivamente,  dal  consiglio  di
amministrazione e, se previsto,  dall'amministratore  delegato  della
CDP S.p.A. 
  13. All'attivita' di impiego della  gestione  separata  di  cui  al
comma 8 continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  piu'  favorevoli
previste  per  la  Cassa   depositi   e   prestiti   anteriori   alla
trasformazione, inclusa la  disposizione  di  cui  all'articolo  204,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  14. La gestione separata di cui al comma 8  subentra  nei  rapporti
attivi e passivi e conserva  i  diritti  e  gli  obblighi  sorti  per
effetto della  cartolarizzazione  dei  crediti  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. 
  15.  La  gestione  separata  di  cui  al  comma  8  puo'  avvalersi
dell'Avvocatura dello Stato, ai  sensi  dell'articolo  43  del  testo
unico delle leggi e delle norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e
difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al regio decreto 30  ottobre  1933,  n.  1611,  e
successive modificazioni. 
  16. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  di
apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A., riferisce annualmente
al Parlamento sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti dalla
CDP S.p.A. 
  17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla  CDP  S.p.A.
con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259. 
  18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e  rapporti  giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi
e di altri soggetti finanziatori. A tal fine  la  CDP  S.p.A.  adotta
apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei
rapporti  giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui  vantaggio  la
destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi  attribuiti  e  delle
modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e  sostituire
elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e'  depositata  e
iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data  di
deposito  della  deliberazione  i  beni  e   i   rapporti   giuridici
individuati sono  destinati  esclusivamente  al  soddisfacimento  dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata  e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
CDP S.p.A. e  dagli  altri  patrimoni  destinati.  Fino  al  completo
soddisfacimento  dei  diritti  dei  soggetti  a  cui   vantaggio   la
destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui  frutti  e
proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela  dei
diritti dei predetti soggetti. Se la  deliberazione  di  destinazione
del patrimonio  non  dispone  diversamente,  delle  obbligazioni  nei
confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione eeffettuata la
CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad  essi
destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni  caso
la responsabilita' illimitata della CDP S.p.A.  per  le  obbligazioni
derivanti da fatto illecito. Con  riferimento  a  ciascun  patrimonio
separato la CDP S.p.A. tiene separatamente i  libri  e  le  scritture
contabili prescritti  dagli  articoli  2214  e  seguenti  del  codice
civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure
di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o
ad altra procedura concorsuale applicabile, i  contratti  relativi  a
ciascun  patrimonio  destinato  continuano  ad  avere  esecuzione   e
continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente  comma.
Gli organi della procedura provvedono al tempestivo  pagamento  delle
passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato  e  nei  limiti
dello stesso, secondo le scadenze e gli altri  termini  previsti  nei
relativi contatti preesistenti. Gli organi  della  procedura  possono
trasferire o affidare in gestione  a  banche  i  beni  e  i  rapporti
giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato  e  le  relative
passivita'. 
  19. Alla scadenza,  anche  anticipata  per  qualsiasi  motivo,  del
contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale e'  attribuita
la disponibilita' o  e'  affidata  la  gestione  delle  opere,  degli
impianti, delle reti e delle dotazioni destinati  alla  fornitura  di
servizi pubblici in relazione ai quali eintervenuto il  finanziamento
della CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione  di
credito, gli indennizzi dovuti al  soggetto  uscente  sono  destinati
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della  CDP  S,p.A.  e
degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono indisponibili
da parte del soggetto uscente fino al  completo  soddisfacimento  dei
predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte  di
creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri finanziatori di  cui
al  presente  comma.  Il  nuovo  soggetto   gestore   assume,   senza
liberazione del debitore originario, l'eventuale debito  residuo  nei
confronti della CDP S.p.A. e  degli  altri  finanziatori  di  cui  al
presente  comma.  L'ente  affidante  e,  se  prevista,  la   societa'
proprietaria  delle  opere,  degli  impianti,  delle  reti  e   delle
dotazioni  garantiscono  in  solido  il  debito  residuo  fino   all'
individuazione del nuovo soggetto  gestore.  Anche  ai  finanziamenti
concessi dalla CDP S.p.A. si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1  settembre
1993, n. 385. 
  20.   Salvo   le   deleghe   previste   dallo   statuto,   l'organo
amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di raccolta di
fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse  non  si
applicano, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del  comma
7 del presente articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra  il
pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, ne' i  limiti  quantitativi  alla  raccolta
previsti dalla normativa vigente; non trovano  altresi'  applicazione
gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione
di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in  loro  rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva  le
modificazioni delle condizioni dell' operazione. 
  21. Ai decreti ministeriali emanati in base  alle  norme  contenute
nel  presente  articolo  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 3, comma 13 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
  22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3  nella  Gazzetta
Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in  materia  di  costituzione
delle societa' previsti dalla normativa vigente. 
  23. Tutti  gli  atti  e  le  operazioni  posti  in  essere  per  la
trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per  l'effettuazione
dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo  sono
esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta. 
  24.  Tutti  gli  atti,  contratti,  trasferimenti,  prestazioni   e
formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di  impiego,  sotto
qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui  al  comma
8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione,  alle  garanzie
anche reali di qualunque tipo da  chiunque  e  in  qualsiasi  momento
prestate, sono  esenti  dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni  altra  imposta
indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non  si  applica  la
ritenuta di cui ai commi 2 e  3  dell'articolo  26  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   sugli
interessi e gli altri  proventi  dei  conti  correnti  dedicati  alla
gestione separata di cui al  comma  8.  Gli  interessi  e  gli  altri
proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi  ai
sensi del comma 7, lettera a), con le caratteristiche  autorizzate  e
nei limiti di emissione previsti con decreto del  direttore  generale
del Tesoro, sono soggetti al regime  dell'imposta  sostitutiva  delle
imposte sui  redditi  nella  misura  applicabile  ai  titoli  di  cui
all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. 
  25. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  24  per  la  gestione
separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per  quanto
rientra nella medesima  gestione,  alla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito
delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive, imposte
di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di
cui agli articoli 15 e seguenti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' quelle  concernenti  le
altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute
di cui all'articolo 26, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta  sul  reddito
delle societa' e  l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in  Tesoreria  con
imputazione  ai  competenti  capitoli  dello  stato   di   previsione
dell'entrata. 
  26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa
depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue  con  la
CDP S.p.A. ed e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle
leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi  i
diritti  quesiti  e  gli  effetti,  per  i  dipendenti  della  Cassa,
rivenienti   dalla   originaria   natura   pubblica   dell'ente    di
appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai concorsi pubblici per i
quali  sia  richiesta  una  specifica  anzianita'  di  servizio,  ove
conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto  continuano  ad  applicarsi   al   personale   gia'
dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione  di
un nuovo contratto. In sede di prima applicazione,  non  puo'  essere
attribuito  al  predetto  personale  un  trattamento  economico  meno
favorevole di quello spettante alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.  Per  il  personale  gia'  dipendente  dalla  Cassa
depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla
trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni  sindacali,  le
procedure di mobilita', con  collocamento  prioritario  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e' inquadrato,
in base all'ex livello di  appartenenza  e  secondo  le  equipollenze
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984  e
successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive  modificazioni,
nella  corrispondente  area  e  posizione  economica,  o  in   quella
eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati  presso  altre
pubbliche amministrazioni, se superiore. Al  personale  trasferito  o
reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai  sensi  del  presente
comma   e'   riconosciuto   un   assegno   personale    pensionabile,
riassorbibile  con  qualsiasi  successivo  miglioramento,  pari  alla
differenza tra la retribuzione globale percepibile al  momento  della
trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in
base  al  nuovo  inquadramento;  le   indennita'   spettanti   presso
l'amministrazione  di  destinazione  sono  corrisposte  nella  misura
eventualmente eccedente l'importo  del  predetto  assegno  personale.
Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale gia'  dipendente
della Cassa depositi e prestiti che  ha  proseguito  il  rapporto  di
lavoro dipendente con CDP S.p.A. puo' richiedere  il  reinquadramento
nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le  modalita'  e  i
termini previsti dall'articolo 54  del  CCNL  per  il  personale  non
dirigente  della  Cassa  depositi  e  prestiti  per  il   quadriennio
normativo  1998-2001.  I  dipendenti  in  servizio   all'atto   della
trasformazione mantengono il regime pensionistico e  quello  relativo
all'indennita'  di  buonuscita  secondo  le  regole  vigenti  per  il
personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla  data
di trasformazione, i  predetti  dipendenti  possono  esercitare,  con
applicazione dell'articolo 6 della legge  7  febbraio  1979,  n.  29,
opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti
in  data  successiva  alla  trasformazione,  i  quali  sono  iscritti
all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno  diritto  al
trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120  del  codice
civile. (4) 
  27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  giugno  2002,  n.
112, i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono  sostituiti  dai
seguenti:  "Infrastrutture  S.p.A.  puo'  destinare  propri  beni   e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti  dei  portatori  di
titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori.  A  tal  fine
Infrastrutture  S.p.A.  adotta  apposita   deliberazione   contenente
l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata,  dei  diritti
ad essi attribuiti e  delle  modalita'  con  le  quali  e'  possibile
disporre, integrare e sostituire elementi del  patrimonio  destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo  2436
del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i  beni
e i rapporti giuridici individuati sono destinati  esclusivamente  al
soddisfacimento  dei  diritti  dei  soggetti  a  cui   vantaggio   la
destinazione e' effettuata  e  costituiscono  patrimonio  separato  a
tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.A.  e  dagli  altri
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione eeffettuata, sul  patrimonio
destinato e sui frutti e proventi  da  esso  derivanti  sono  ammesse
azioni soltanto a tutela dei diritti dei  predetti  soggetti.  Se  la
deliberazione   di   destinazione   del   patrimonio   non    dispone
diversamente, delle obbligazioni nei confronti  dei  soggetti  a  cui
vantaggio  la  destinazione  e'  effettuata   Infrastrutture   S.p.A.
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e
dei  diritti  ad  essi  attribuiti.  Resta  salva  in  ogni  caso  la
responsabilita'  illimitata   di   Infrastrutture   S.p.A.   per   le
obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna  emissione  di
titoli puo' essere nominato un rappresentante  comune  dei  portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in  loro  rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva  le
modificazioni delle condizioni  dell'operazione.  Con  riferimento  a
ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene separatamente
i libri e le scritture contabili prescritti  dagli  articoli  2214  e
seguenti  del  codice  civile.  Per  il  caso  di   scioglimento   di
Infrastrutture S.p.A. e di sottoposizione a procedura di liquidazione
di qualsiasi  natura,  i  contratti  relativi  a  ciascun  patrimonio
separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le
previsioni contenute nel presente comma. Gli organi  della  procedura
provvedono al tempestivo pagamento delle passivita' al  cui  servizio
il patrimonio e' destinato e nei  limiti  dello  stesso,  secondo  le
scadenze  e  gli  altri  termini  previsti  nei  relativi   contratti
preesistenti.  Gli  organi  della  procedura  possono  trasferire   o
affidare  in  gestione  a  banche  i  beni  e  i  rapporti  giuridici
ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'". 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art.  17,  comma
1-bis) che "Il termine di sessanta  giorni  di  cui  all'articolo  5,
comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  entro  il
quale il personale gia' dipendente dalla Cassa  depositi  e  prestiti
puo'  richiedere  l'attivazione  delle  procedure  di  mobilita',  e'
differito al 31 luglio 2004." 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
52) che "All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 8-ter e' aggiunto il seguente: 
  «8-quater. Al fine di rispettare gli impegni  assunti  in  sede  di
Unione europea volti a incrementare l'efficienza  energetica  del  20
per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' prestare
garanzia sui finanziamenti relativi  agli  interventi  di  incremento
dell'efficienza energetica delle infrastrutture  pubbliche,  compresi
quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso  il
ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o  a  societa'
private appositamente costituite, in  particolare  per  garantire  il
pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica  per
la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei  servizi  di
cui  al  presente  comma.  In  caso  di  escussione  della  garanzia,
l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla
base dei  dati  comunicati  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,
provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni  interessati,
all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino
di  conto  corrente  postale  e,  per  le  province,   all'atto   del
riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui  all'articolo  60  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e  successive  modificazioni,
riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
economico, sono definite le modalita' attuative del presente comma e,
in particolare, i criteri, le tipologie e  le  caratteristiche  degli
interventi di cui  al  presente  comma,  le  modalita'  di  selezione
nonche' di concessione, di gestione e di  escussione  della  medesima
garanzia,  l'importo  massimo  utilizzabile   e   le   modalita'   di
comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e prestiti  Spa
all'Agenzia delle entrate. Le somme  trattenute  di  cui  al  periodo
precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi  11,  12  e  13,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64.  Agli  eventuali  maggiori  oneri
derivanti dal presente  comma  si  provvede  a  valere  su  ulteriori
risorse messe a disposizione dagli enti pubblici  territoriali  sulla
base  di  convenzioni  stipulate  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  nonche'
sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea  per
il periodo 2014-2020»". 
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AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10 ha disposto (con l'art.  2,  comma
1)  l'abrogazione  del  comma   8-quater   del   presente   articolo,
erroneamente introdotto dall'articolo 1, comma  52,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147.