DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5

((Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.))

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 5-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 7-octies
  (( Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti
              Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.))

  1.  (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  2.  Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino
ad  un  massimo  di  100  milioni di euro si provvede con quota parte
delle   risorse   affluite   all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  2.2.1.2,  ai  sensi
dell'articolo  1,  commi  343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
  3.  Al  fine  della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative
resesi  necessarie  per  garantire  la  continuita'  aziendale  della
societa'  Alitalia-Linee  aeree  italiane Spa, ora in amministrazione
straordinaria,  e in considerazione del preminente interesse pubblico
alla  garanzia  del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e
merci  in  Italia,  in  particolare  nei  collegamenti  con  le  aree
periferiche, si stabilisce quanto segue:
    a)  ai  titolari  di  obbligazioni  del  prestito obbligazionario
"Alitalia  7,5%  2002 - 2010 convertibile" emesso da Alitalia - Linee
Aeree  Italiane  Spa,  ora  in  amministrazione  straordinaria, viene
attribuito  il  diritto  di cedere al Ministero dell'economia e delle
finanze  i  propri  titoli per un controvalore determinato sulla base
del  prezzo  medio  di  borsa  delle obbligazioni nell'ultimo mese di
negoziazione,  ((  pari  ad  euro  0,262589 per singola obbligazione,
corrispondente al 70,97% del valore nominale)), e comunque nei limiti
di  cui  alla  successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di
nuova  emissione,  senza  cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con
taglio  minimo  unitario  di  euro  1.000. Il diritto e' condizionato
all'osservanza delle condizioni e modalita' di seguito specificate;
    ((  a-bis)  ai titolari di azioni della societa' Alitalia - Linee
aeree  italiane  Spa,  ora  in  amministrazione  straordinaria, viene
attribuito  il  diritto  di cedere al Ministero dell'economia e delle
finanze  i  propri  titoli per un controvalore determinato sulla base
del   prezzo   medio  di  borsa  delle  azioni  nell'ultimo  mese  di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola
azione,  e  comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in
cambio  di  titoli  di  Stato  di  nuova emissione, senza cedola, con
scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000.
Il   diritto   e'  condizionato  all'osservanza  delle  condizioni  e
modalita' di seguito specificate; ))
    b) le assegnazioni di titoli di Stato (( di cui alle lettere a) e
a-bis)  non  potranno  risultare  superiori  rispettivamente  a  euro
100.000  per  ciascun  obbligazionista  e  a  euro 50.000 per ciascun
azionista  )) e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio
di  euro.  Per  gli  importi  inferiori  ad euro 1.000 si provvede ad
assegnare  provvisoriamente  un  titolo di Stato del taglio minimo al
conto   di   deposito   titoli   di   cui   al  successivo  comma  4;
l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al
comma  5,  lo  detiene in nome e per conto del soggetto interessato e
provvede,   alla  scadenza  pattuita,  a  riversare  all'entrata  del
bilancio  dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato
e  il controvalore delle obbligazioni (( e delle azioni )) trasferite
dall'interessato  al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
delle  disposizioni  seguenti.((  le  assegnazioni di titoli di Stato
agli  obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite
complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi
incluse  quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis),
sono effettuate nell'anno 2010 ))
  4.  ((  I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3 ))
che  intendano  esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a
pena  di  decadenza,  ((  entro  il  31  agosto  2009 )), la relativa
richiesta  al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite
degli  intermediari  finanziari  che  curano la gestione del conto di
deposito  relativo  ai  titoli  menzionati, nella quale dichiarano il
loro impegno irrevocabile:
    a)  a  trasferire  al  Ministero dell'economia e delle finanze la
totalita' dei titoli obbligazionari (( e azionari ))detenuti;
    b)  a  rinunciare,  in favore del Ministero dell'economia e delle
finanze   e   di   Alitalia  -  Linee  aeree  italiane  Spa,  ora  in
amministrazione  straordinaria,  a  qualsiasi  pretesa  ed iniziativa
direttamente o indirettamente connessa alla proprieta' dei titoli.
  5.  Entro  i  trenta giorni successivi alla scadenza del termine di
cui  al  comma  4,  gli  intermediari  finanziari,  sotto  la propria
responsabilita', trasmettono (( in cartaceo e su supporto informatico
))  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze e ad Alitalia-Linee
aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria:
    a)  i  nominativi  dei  soggetti titolari delle obbligazioni (( e
delle  azioni  ))che, entro il termine stabilito, hanno presentato la
richiesta  di  adesione,  con  specifica indicazione, per ciascuno di
essi,  ((  delle  quantita' di detti titoli obbligazionari e azionari
detenute  alla  data  di  presentazione della dichiarazione di cui al
comma 4 ))e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i
titoli di Stato eventualmente spettanti;
    b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
    c)  un'attestazione  contenente  l'effettiva  giacenza  presso  i
propri conti delle quantita' di titoli obbligazionari (( e azionari))
dichiarati  da  ciascun  soggetto  richiedente e la conformita' delle
dichiarazioni  e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui
al  precedente  comma  4  e  la provenienza degli stessi dai soggetti
titolari delle obbligazioni (( e delle azioni )) di cui al comma 3.
  6.  A  successiva  richiesta  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze,  gli  intermediari  finanziari  trasferiscono  detti  titoli
obbligazionari  ((  e  azionari  ))  sul conto titoli presso la Banca
d'Italia  intestato  al  Ministero  dell'economia e delle finanze. La
Banca  d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni
((   e   delle   azioni  ))  e  ne  da'  comunicazione  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa,
ora  in  amministrazione  straordinaria.  Con  il  trasferimento,  il
Ministero  dell'economia  e delle finanze subentra automaticamente in
tutti  i connessi diritti, anche nei confronti della societa' e della
procedura  di  amministrazione  straordinaria, nonche' nelle relative
azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.
  7.  (( Entro il 31 dicembre 2010 )), e comunque non prima di trenta
giorni  dalla  avvenuta  ricezione  della  comunicazione  della Banca
d'Italia   che   attesta  l'avvenuto  trasferimento  dei  titoli,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  a trasferire i
titoli  di  Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito
titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5.
  ((  7-bis.  Alle  operazioni  previste dal presente articolo non si
applicano  le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli
articoli 114 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia
di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.))
  8. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
  ((  9.  E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28
agosto  2008,  n.  134,  convertito,  con  modificazioni, in legge 27
ottobre 2008, n. 166. ))
  10. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).