DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0047)

note: Entrata in vigore del decreto: 28-4-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77 (in SO n. 99, relativo alla G.U. 27/06/2009, n. 147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
           Norme di carattere fiscale in materia di giochi 
 
  1. Al fine di assicurare  maggiori  entrate  non  inferiori  a  500
milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, con propri decreti  dirigenziali  adottati  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto puo': 
    a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea; 
    b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto,  nonche'  dei
giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa  la  possibilita'
di piu' estrazioni giornaliere; 
    c) concentrare le estrazioni del Lotto, in  forma  automatizzata,
anche in una o piu' citta' gia' sedi di ruota; 
    d) consentire  l'apertura  delle  tabaccherie  anche  nei  giorni
festivi; 
    e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di  gioco
a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di  gestione,  dell'8
per cento come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del  15
per cento come entrate erariali sotto forma di imposta  unica  e  del
6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco  istituito
ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296; 
    f)   adeguare,   nel   rispetto   dei   criteri   gia'   previsti
dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure comunitarie vigenti
in  materia,  il  regolamento  emanato  con  decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   17   settembre   2007,   n.   186,
prevedendovi, altresi', la raccolta a distanza di giochi di  sorte  a
quota fissa e di giochi di carte organizzati  in  forma  diversa  dal
torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica di cui  al
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata  sulle  somme
giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme  che,
in  base  al  regolamento  di  gioco,  non  risultano  restituite  al
giocatore; 
    g) relativamente alle scommesse a  distanza  a  quota  fissa  con
modalita' di interazione diretta tra i singoli  giocatori,  stabilire
l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto
delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite  in
vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresi'  in  cinquanta
centesimi di euro la posta unitaria  di  gioco.  Conseguentemente,  a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'articolo 4,
comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo  23  dicembre
1998, n. 504, e  successive  modificazioni,  le  parole:  "e  per  le
scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i   singoli
giocatori", ovunque  ricorrano,  e  le  parole:  "e  per  quelle  con
modalita' di  interazione  diretta  tra  i  singoli  giocatori"  sono
soppresse; 
    h) per le scommesse a quota fissa di cui  all'articolo  1,  comma
88, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  disporre  che  l'aliquota
d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera  d)  del  predetto
comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto  delle  somme
che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in  vincite  al
consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di gioco in 1
euro. Conseguentemente, all'articolo 1,  comma  88,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, nell'alinea, le parole: "introduce con  uno  o
piu' provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti:  "disciplina  con
uno o piu'  provvedimenti"  e  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: "b) proposizione delle scommesse da parte dei concessionari
di cui alla lettera a) all'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
Stato che valuta l'aderenza  della  scommessa  proposta  ai  principi
definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia"; 
    i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete
telematica  per  la  gestione  degli  apparecchi  da  gioco  di   cui
all'articolo 110, comma  6,  del  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto18  giugno  1931,  n.  773,
nonche'  l'eventuale  esclusione   dalle   sanzioni   relative   alle
irregolarita' riscontrate dai medesimi  concessionari,  nel  rispetto
dei seguenti ulteriori criteri: 
      1) potere, per i concessionari della  rete  telematica  di  cui
all'articolo 14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso  di  propri
incaricati nei locali destinati all'esercizio di  raccolta  di  gioco
per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica
del corretto esercizio degli apparecchi stessi; 
      2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita' ispettive
di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceita'
riscontrate,  anche  qualora  esse  si  riferiscano   ad   apparecchi
collegati alla rete di altri concessionari; 
      3) previsione, in relazione  agli  illeciti  accertati  con  le
procedure  di  cui  ai  punti   precedenti,   dell'esclusione   delle
responsabilita'  previste  dall'articolo  39-quater,  comma  2,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
      4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, in relazione alle  somme  dovute  a  qualunque
titolo dai responsabili in  via  principale  o  in  solido,  a  norma
dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.
In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di
cui al citato articolo 22 , sono richiesti sui  beni  dell'impresa  e
sui    beni     personali     dell'imprenditore     individuale     o
dell'amministratore, se  responsabile  e'  persona  giuridica,  ed  i
medesimi provvedimenti sono richiesti, altresi',  sui  beni  di  ogni
altro  soggetto,  anche  non  titolare  d'impresa,   responsabile   a
qualunque titolo; 
    l) attuare la concreta sperimentazione  e  l'avvio  a  regime  di
sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali in  ambienti  dedicati,  dalla  generazione  remota  e
casuale di combinazioni  vincenti,  anche  numeriche,  nonche'  dalla
restituzione di vincite ciclicamente non inferiori  all'ottantacinque
per cento delle somme giocate, definendo : 
      1) il prelievo erariale  unico  applicabile  con  una  aliquota
massima non superiore al 4  per  cento  delle  somme  giocate,con  la
possibilita' di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione  in
modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei  nuovi  sistemi  di
gioco; 
      2) le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando  che
i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente
ad  attivita'  di  gioco  pubblico,  nonche'  il  rapporto  tra  loro
superficie e numero di videoterminali ; 
      3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, ((...)),
tramite il partner tecnologico, coerente agli standard  di  sicurezza
ed affidabilita' vigenti a livello internazionale; 
      4)   le   procedure   di   autorizzazione   dei   concessionari
all'installazione, previo versamento  di  euro  15.000  ciascuno,  di
videoterminali fino ad un  massimo  del  quattordici  per  cento  del
numero di nulla osta dagli stessi gia' posseduti.  Il  versamento  di
cui al periodo precedente e' eseguito con due rate di euro  7.500  da
versare rispettivamente entro il 30  ottobre  2009  ed  entro  il  30
novembre 2010; 
      5) le modalita' con cui le autorizzazioni all'installazione dei
videoterminali di cui al  numero  4)  possono  essere  cedute  tra  i
soggetti affidataci della concessione e possono  essere  prestate  in
garanzia  per  operazioni  connesse  al  finanziamento   della   loro
acquisizione e delle successive attivita' di installazione; 
      ((5-bis)  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   stipula
convenzioni per l'effettuazione delle verifiche  di  conformita'  dei
sistemi di gioco e dei giochi offerti e affida al partner tecnologico
la verifica di parte dei sistemi e giochi gia' sottoposti a  verifica
di conformita' in attuazione delle convenzioni  stesse.  La  presente
disposizione  si  applica  a  partire  dal  primo  giorno  del   mese
successivo a quello in cui, con decreto  del  direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono emanate  le  relative  disposizioni
attuative   di   carattere   tecnico   e   quelle   necessarie    per
l'effettuazione dei controlli)). 
    m) fissare le  modalita'  con  le  quali  i  concessionari  delle
scommesse a quota fissa su sport e su  altri  eventi  offrono  propri
programmi di avvenimenti  personalizzati  e  complementari  a  quello
ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto  dei  seguenti
ulteriori criteri: 
      1) asseverazione  preventiva,  da  parte  dell'Amministrazione,
degli eventi del programma complementare del concessionario; 
      2) acquisizione in tempo  reale,  da  parte  del  totalizzatore
nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti; 
    n) stabilire la posta unitaria di gioco e  l'importo  minimo  per
ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa su sport  e  su
altri eventi che comunque non possono essere inferiori ad  1  euro  ,
nonche' il limite della vincita potenziale per il quale e' consentita
l'accettazione di scommesse che comunque non puo' essere superiore  a
50.000 euro; 
    o) rideterminare, di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, le forme  della  comunicazione  preventiva  di  avvio  dei
concorsi a premio, prevedendosi in  ogni  caso  che  i  soggetti  che
intendono svolgere un  concorso  a  premio  ne  danno  comunicazione,
almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo
economico mediante compilazione e trasmissione  di  apposito  modulo,
dallo  stesso  predisposto,  esclusivamente  secondo   le   modalita'
telematiche  previste  dall'articolo   39,   comma   13-quater,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  fornendo
altresi' il  regolamento  del  concorso,  nonche'  la  documentazione
comprovante l'avvenuto versamento della  cauzione.  Conseguentemente,
in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e'
vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da  euro
cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e' raddoppiata nel
caso in cui i concorsi e le  operazioni  a  premio  siano  continuati
quando ne e' stato vietato lo svolgimento. La  sanzione  e'  altresi'
applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in  qualunque  modo
partecipano all'attivita' distributiva di  materiale  di  concorsi  a
premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello  sviluppo
economico dispone che sia data  notizia  al  pubblico,  a  spese  del
soggetto promotore e attraverso i mezzi di  informazione  individuati
dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della  manifestazione
vietata; 
    p) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44. 
    p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre  2010,
che, nell'ambito del gioco del bingo, istituito  dal  regolamento  di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,  le
somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per  cento  a  monte
premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per  cento  a
compenso dell'affidatario  del  controllo  centralizzato  del  gioco,
prevedendo, inoltre, la possibilita' per il concessionario di versare
il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera  differita  e
fino a sessanta giorni dal ritiro delle  stesse,  ferma  restando  la
garanzia   della   copertura   fideiussoria   gia'    prestata    dal
concessionario, eventualmente integrata nel caso  in  cui  la  stessa
dovesse risultare incapiente. (12) (13a) 
    ((1-bis. Le sanzioni previste dal comma  1,  lettera  o),  e  dal
relativo decreto di attuazione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,   si
applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i  quali  e'  stata
accertata la coincidenza con attivita' di gioco riservate allo  Stato
o  l'elusione  del  monopolio  statale  dei  giochi.  Per  le   altre
violazioni resta  ferma  la  disciplina  sanzionatoria  anteriormente
vigente in materia)). 
  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 GIUGNO 2009, N. 77. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 ha disposto (con l'art. 1, comma 1),
in relazione al comma 1, lettera p-bis), del presente  articolo,  che
"E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei
regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata  con  scadenza  in
data anteriore al 15 marzo 2011". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (13a) 
  Il Il D.P.C.M. 25  marzo  2011  (in  G.U.  31/03/2011,  n.  74)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui  al  comma  1,
lettera p-bis), del presente articolo e'  prorogato  al  31  dicembre
2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.