DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 19-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22. 
                  Ipoteca e sequestro conservativo. 
 
  1.  In  base  all'atto  di  contestazione,  al   provvedimento   di
irrogazione della sanzione o al processo verbale di  constatazione  e
dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha  fondato  timore
di perdere la  garanzia  del  proprio  credito,  puo'  chiedere,  con
istanza  motivata,  al  presidente   della   commissione   tributaria
provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore  e  dei
soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a  mezzo
di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo  dei  loro  beni,
compresa l'azienda. A tal fine  l'Agenzia  delle  entrate  si  avvale
anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. (1) 
  ((1-bis. Al fine di rafforzare  le  misure  poste  a  garanzia  del
credito  erariale  e  a  sostegno   delle   relative   procedure   di
riscossione, le istanze di cui al comma 1  possono  essere  inoltrate
dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione  ai
processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti  dipendenti,
dando   tempestiva   comunicazione   alla    direzione    provinciale
dell'Agenzia delle entrate,  che  esamina  l'istanza  e  comunica  le
proprie  eventuali  osservazioni  al  presidente  della   commissione
tributaria   provinciale,   nonche'   al    comandante    provinciale
richiedente. Decorso il  termine  di  venti  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza, si intende acquisito il  conforme  parere  dell'Agenzia
delle entrate. 
  1-ter. Nei casi di cui  al  comma  1-bis,  la  Guardia  di  finanza
fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento  richiesto  ai  fini
dell'istruttoria e della partecipazione  alla  procedura  di  cui  al
presente  articolo.  In  caso  di  richiesta   di   chiarimenti,   e'
interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-bis)). 
  2. Le istanze di cui al comma 1  devono  essere  notificate,  anche
tramite  il  servizio  postale,  alle  parti  interessate,  le  quali
possono, entro venti giorni  dalla  notifica,  depositare  memorie  e
documenti difensivi. 
  3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2,  fissa  con
decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di  consiglio
utile, disponendo che ne sia data  comunicazione  alle  parti  almeno
dieci  giorni  prima.  Nel  caso  in  cui  la   notificazione   debba
effettuarsi all'estero, il  termine  e'  triplicato.  La  commissione
decide con sentenza. 
  4. Quando la convocazione della controparte  potrebbe  pregiudicare
l'attuazione del provvedimento, il presidente  provvede  con  decreto
motivato assunte ove  occorra  sommarie  informazioni.  In  tal  caso
fissa, con lo stesso decreto, la camera di consiglio entro un termine
non superiore a  trenta  giorni  assegnando  all'istante  un  termine
perentorio non superiore a quindici giorni per la  notificazione  del
ricorso e del decreto. A tale udienza la commissione, con  ordinanza,
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. 
  5. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156. 
  6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio,  la
garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo  31
dicembre 1992, n. 546. In tal caso l'organo dinanzi al  quale  e'  in
corso  il  procedimento  puo'  non  adottare  ovvero  adottare   solo
parzialmente il provvedimento richiesto. 
  7. I provvedimenti cautelari  pronunciati  ai  sensi  del  comma  1
perdono efficacia: 
    a) se non sono eseguiti nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla
comunicazione; 
    b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione,  non
viene notificato atto impositivo, di contestazione o di  irrogazione;
in tal caso, il presidente della commissione su istanza  di  parte  e
sentito l'ufficio o  l'ente  richiedente,  dispone  la  cancellazione
dell'ipoteca; 
    c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato,  che
accoglie il ricorso avverso gli atti  di  cui  alla  lettera  b).  La
sentenza costituisce titolo per  la  cancellazione  dell'ipoteca.  In
caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha
pronunciato   la   sentenza   riduce   proporzionalmente    l'entita'
dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e' pronunciata  dalla
Corte di cassazione, provvede il giudice la  cui  sentenza  e'  stata
impugnata con ricorso per cassazione. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1 aprile 1998, salvo quelle  che  introducono  i  nuovi  illeciti
previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera
d), ovvero modificano il  trattamento  sanzionatorio  in  senso  piu'
sfavorevole al contribuente."