DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 19-5-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 66 
                              Turn over 
 
  1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro
il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione  triennale  del
fabbisogno   di   personale   in    relazione    alle    misure    di
razionalizzazione,  di  riduzione  delle  dotazioni  organiche  e  di
contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto. 
  2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.  296
le parole "per gli anni 2008 e 2009"  sono  sostituite  dalle  parole
"per l'anno 2008" e le parole  "per  ciascun  anno"  sono  sostituite
dalle parole "per il medesimo anno". 
  3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono  procedere,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento  di  quella  relativa  alle   cessazioni   avvenute   nell'anno
precedente. In ogni caso il  numero  delle  unita'  di  personale  da
assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il  10  per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente. (1) (20)  (55)  (64)
(75) (83) (86) 
  4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.  296
le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle  seguenti:
"per l'anno 2008". 
  5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
526, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  possono  procedere  alla
stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati
nel  limite  di  un   contingente   di   personale   complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di  quella  relativa
alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero
delle unita' di personale da  stabilizzare  non  puo'  eccedere,  per
ciascuna amministrazione,  il  10  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente. (20) 
  6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e'
sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008 le amministrazioni  di  cui
al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a
tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure  di
mobilita', nel limite di  un  contingente  complessivo  di  personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di  euro  a
regime. A tal fine e' istituito un  apposito  fondo  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  pari  a  25
milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono  concesse  secondo
le modalita' di cui all'articolo 39,  comma  3-ter,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni". 
  7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e' sostituito dal seguente:  "Per  gli  anni  2010  e  2011,  le
amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  523  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per  ciascun  anno,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato  nell'anno  precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente. 
  8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114. 
  9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i  Corpi  di  polizia  e  il  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  possono  procedere,  secondo   le
modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato,  nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente  e  per
un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal  servizio  nel
corso dell'anno precedente.  La  predetta  facolta'  assunzionale  e'
fissata nella misura del venti per cento per il  triennio  2012-2014,
del cinquanta per cento nell'anno  2015  e  del  cento  per  cento  a
decorrere dall'anno 2016. (46) (49) (55) (64)  (75)  (82)  (83)  (86)
(92) (98) (99) (104) (107) (115)((119)) 
  10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5,  7  e  9  sono  autorizzate
secondo le modalita' di cui all'articolo 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,  previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai  relativi  organi  di  controllo.
(92) 
  11. I limiti di cui ai commi 3, 7  e  9  si  applicano  anche  alle
assunzioni  del  personale  di  cui  all'articolo   3   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  Le
limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con la professionalizzazione delle forze armate  cui  si  applica  la
specifica disciplina di settore. 
  12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 le parole "A  decorrere  dall'anno  2011"  sono
sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013". 
  13. Per  il  triennio  2009-2011,  le  universita'  statali,  fermi
restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105,  della  legge  30
dicembre 2004, n.  311,  possono  procedere,  per  ciascun  anno,  ad
assunzioni di personale nel limite di un  contingente  corrispondente
ad una spesa pari al  cinquanta  per  cento  di  quella  relativa  al
personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una
quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di  ricercatori  e
per una quota  non  superiore  al  20  per  cento  all'assunzione  di
professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei  predetti  limiti
di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli
Istituti di istruzione universitaria ad  ordinamento  speciale.  Sono
fatte salve le assunzioni dei  ricercatori  per  i  concorsi  di  cui
all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nei
limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1,  comma
650. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso,  per  l'anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di  stabilizzazione  in
possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa  vigente.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14. Le limitazioni di cui
al presente comma non  si  applicano  alle  assunzioni  di  personale
appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto  previsto
dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui  all'articolo
5, comma 1,  lettera  a)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
concernente  il  fondo   per   il   finanziamento   ordinario   delle
universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno  2009,  di
190 milioni di euro per l'anno 2010,  di  316  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2013. (27) (46)  (49)  (55)  (64)  (75)
(83) (86) (99) (104) (107) (115) 
  13-bis Per  il  biennio  2012-2013  il  sistema  delle  universita'
statali,  puo'  procedere  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite  di  un
contingente corrispondente ad una spesa pari al venti  per  cento  di
quella relativa al corrispondente personale complessivamente  cessato
dal servizio nell'anno precedente. La predetta  facolta'  e'  fissata
nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015,  del  60  per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017  e  del  100
per cento a decorrere dall'anno 2018. Per l'anno 2015, le universita'
che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera
c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle  successive
norme di attuazione del comma  6  del  medesimo  articolo  7  possono
procedere, in aggiunta alle facolta' di cui al  secondo  periodo  del
presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24,
comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche
utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente  riferite  ai
ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera  a),  gia'
assunti a valere sulle facolta' assunzionali  previste  dal  presente
comma. A decorrere dall'anno  2016,  alle  sole  universita'  che  si
trovano nella condizione di cui al periodo precedente, e'  consentito
procedere alle assunzioni di  ricercatori  di  cui  all'articolo  24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza  che
a queste siano applicate le limitazioni da  turn  over.  Resta  fermo
quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,  e  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31  dicembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66  del  20  marzo  2015,  con
riferimento  alle  facolta'  assunzionali  del  personale   a   tempo
indeterminato e dei ricercatori di  cui  all'articolo  24,  comma  3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.  240.  L'attribuzione  a
ciascuna universita' del  contingente  delle  assunzioni  di  cui  ai
periodi  precedenti  e'   effettuata   con   decreto   del   Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca,  tenuto  conto  di
quanto previsto dall'articolo 7  del  decreto  legislativo  29  marzo
2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'  e  della
Ricerca  procede  annualmente  al   monitoraggio   delle   assunzioni
effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle  attivita',  sino
al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli
istituti ad ordinamento speciale, di  cui  ai  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  8  luglio  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178  del  2  agosto  2005,  18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  30
novembre  2005,  e  18  novembre  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005. (64) (75) (83) (86) (99) (104)
(107) (115) 
  14.COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218. (99)  (104)
(107) (115) 
                                                                (114) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
2 agosto 2008, n. 129, ha disposto che (con l'art.  4-bis,  comma  3)
che "Il  termine  per  il  completamento  delle  procedure  in  corso
occorrenti  per  il  reclutamento  del  personale   di   magistratura
ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli  anni
2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga  all'articolo  1,  comma  523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  ed
all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di  3
milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma  527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 17, comma 17) che  "Il
termine  per  procedere  alle  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi  nell'anno  2008,
di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2010." 
  Inoltre ha disposto (con l'art. 17, comma 18) che "Il  termine  per
procedere alle  assunzioni  di  personale  relative  alle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66,  comma  13,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  e'
prorogato al 31 dicembre 2010." 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con  l'art.  7,  comma
4-bis) che "Al fine di completare l'istituzione delle attivita' negli
istituti ad ordinamento speciale, di  cui  ai  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  8  luglio  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178  del  2  agosto  2005,  18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  30
novembre  2005,  e  18  novembre  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino  al  31
dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma
13, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto  dei  risparmi
di spesa ivi  indicati  con  riferimento  all'articolo  5,  comma  1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537". 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione all'art. 66, commi 9-bis, 13 e 14, che  "E'  fissato
al 31 marzo 2011 il termine di scadenza  dei  termini  e  dei  regimi
giuridici indicati nella tabella 1  allegata  con  scadenza  in  data
anteriore al 15 marzo 2011". 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il Il D.P.C.M. 28  marzo  2011  (in  G.U.  31/03/2011,  n.  74)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  il  termine  di  cui  ai  commi
9-bis, 13 e 14, del presente articolo e'  prorogato  al  31  dicembre
2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
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AGGIORNAMENTO (55) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che il termine per procedere alle assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato di cui al presente articolo, comma 3, e'  prorogato  al
31 dicembre 2012. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  il  termine  per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di  cui
al presente articolo, commi 9-bis,  13  e  14,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 luglio 2012. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
91) che "Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche  in
deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo  66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50  per  cento
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno
2015, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro
per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  nonche'  del
Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle
assunzioni". 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio  2012,  n.  14,  come  modificato  dalla  L.  24
dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1,  comma  2)  che  "Il
termine  per  procedere  alle  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni  2009,
2010 e 2011, di  cui  all'articolo  3,  comma  102,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo  66,
commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
e successive modificazioni, e' prorogato al 31  dicembre  2012  e  le
relative autorizzazioni ad assumere,  ove  previste,  possono  essere
concesse entro il 31 dicembre 2012". 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 1, commi 1  e
2 del D.L. 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha conseguentemente  disposto  (con
l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il  termine  di
scadenza dei termini e dei regimi giuridici  indicati  nei  commi  3,
9-bis, 13, 13-bis e 14 del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (75) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio  2012,  n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2013, n. 150,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27
febbraio 2014, n. 15, ha disposto: 
  -(con l'art. 1,  comma  1)  che  "Il  termine  per  procedere  alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo  1,
commi 523, 527 e 643,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
successive  modificazioni,  e   all'articolo   66,   comma   3,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  e'
prorogato al 31 dicembre 2014". 
  - (con l'art. 1, comma  2)  che  "Il  termine  per  procedere  alle
assunzioni  di  personale  a  tempo   indeterminato   relative   alle
cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011  e  2012  di  cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e
successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13,  13-bis
e 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2014  e  le  relative
autorizzazioni ad assumere, ove  previste,  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2014". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
264) che "Le assunzioni di personale di cui  all'articolo  66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  per  l'anno  2015,
possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1º dicembre
2015, fatta  eccezione  per  quelle  di  cui  all'articolo  3,  commi
3-quater e  3-sexies,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
nonche' per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori  di  corsi
per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale  dei  gruppi
sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a  27,2  milioni
di euro". 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma  2)
che il termine di cui ai commi 9-bis e  13-bis  e'  prorogato  al  31
dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015. 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio  2012,  n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  31
dicembre 2014, n. 192,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27
febbraio 2015, n. 11 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma  1)  che  "Il  termine  per  procedere  alle
assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato   di   cui   [...]
all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2015"; 
  - (con l'art. 1, comma  2)  che  "Il  termine  per  procedere  alle
assunzioni  di  personale  a  tempo   indeterminato   relative   alle
cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011  e  2012  di  cui
[...]  all'articolo  66,  commi  9-bis,  13,   13-bis   e   14,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  e'
prorogato al  31  dicembre  2015  e  le  relative  autorizzazioni  ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
2015". 
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AGGIORNAMENTO (86) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 come modificato dal D.L. 30 dicembre
2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016,
n. 21 ha disposto: 
  - (con l'art. 1,  comma  1)  che  il  termine  per  procedere  alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato previsto  dal  comma  3
del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2016. 
  - (con l'art. 1,  comma  2)  che  il  termine  per  procedere  alle
assunzioni  di  personale  a  tempo   indeterminato   relative   alle
cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e  2012  previsto
dai commi 9-bis, 13, 13-bis e 14 del presente articolo  e'  prorogato
al 31 dicembre 2016 e le relative  autorizzazioni  ad  assumere,  ove
previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016. 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 come modificato dal D.L. 30 dicembre
2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio  2016,
n. 21 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  il  termine  per
procedere  alle  assunzioni  di  personale  a  tempo   indeterminato,
relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014
previsto dai commi 9-bis e 13-bis del presente articolo e'  prorogato
al 31 dicembre 2016 e le relative  autorizzazioni  ad  assumere,  ove
previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016. 
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AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 6-bis, comma 1) che
"Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo  di
soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche  in
occasione  di  situazioni  emergenziali,  e'  autorizzata,   in   via
eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di 193 unita' per l'anno 2016 a valere
sulle facolta' assunzionali  del  2017,  previste  dall'articolo  66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga  al
comma 10 del medesimo articolo 66, con  decorrenza  dal  31  dicembre
2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo
8  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. [...] Le  residue
facolta'  assunzionali  relative  all'anno  2017  previste  ai  sensi
dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma,  possono
essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre 2017". 
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AGGIORNAMENTO (98) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
368) che "Sono altresi' prorogate,  fino  al  31  dicembre  2017,  le
graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui  all'articolo  66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". 
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AGGIORNAMENTO (99) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 come modificato dal D.L. 30 dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012,
n. 14, ha disposto (con l'art.  1,  comma  2)  che  "Il  termine  per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011  e  2012  di
cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e successive modificazioni,  e  all'articolo  66,  commi  9-bis,  13,
13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2017  e  le  relative
autorizzazioni ad assumere, ove  previste,  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2017". 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2015,  n.  11,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2016, n. 244,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27
febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art.  1,  comma  2)  che  il
termine  per  procedere  alle  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013,
2014 e 2015, previsto dai commi 9-bis e 13-bis del presente  articolo
e' prorogato al 31 dicembre 2017  e  le  relative  autorizzazioni  ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
2017. 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1122, lettera g)) che "sono prorogate, fino al 31 dicembre  2018,  le
graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui  all'articolo  66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2015,  n.  11,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  "Il
termine  per  procedere  alle  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013,
2014, 2015 e 2016,  previste  dall'articolo  3,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi  9-bis  e
13-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2018  e  le  relative
autorizzazioni ad assumere, ove  previste,  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2018". 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio  2012,  n.  14,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  "Il
termine  per  procedere  alle  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni  2009,
2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66,
commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre  2018  e
le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono  essere
concesse entro il 31 dicembre 2018. 
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AGGIORNAMENTO (107) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio  2012,  n.  14,  come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  "Il
termine  per  procedere  alle  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni  2009,
2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66,
commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre  2019  e
le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono  essere
concesse entro il 31 dicembre 2019". 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2015,  n.  11,  come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  "Il
termine  per  procedere  alle  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013,
2014, 2015, 2016 e 2017, previste dall'articolo 3, commi 1 e  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi  9-bis  e
13-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2019  e  le  relative
autorizzazioni ad assumere, ove  previste,  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2019". 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio  2012,  n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2019, n. 162, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  "Il
termine  per  procedere  alle  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni  2009,
2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66,
commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre  2020  e
le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono  essere
concesse entro il 31 dicembre 2020". 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
328) che "Al fine  di  rafforzare  lo  svolgimento  dell'attivita'  a
completamento dell'avvio del Centro di valutazione  e  certificazione
nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive  attribuite  al  Ministero
dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione,
di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti  e  dei
processi  produttivi,  di  crisi  di  impresa,   di   amministrazioni
straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali  in  materia
di  energia,  di  vigilanza  e  controllo  del  corretto  uso   delle
frequenze, il Ministero dello sviluppo  economico  e'  autorizzato  a
bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad  assumere  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle settantasette unita' gia' autorizzate
ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  21  settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3,  4  e  6,  e
all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31  agosto  2013  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
nonche' ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, con  conseguente  incremento  della  vigente  dotazione
organica  nel  limite  delle  unita'  eccedenti,  in  aggiunta   alle
ordinarie facolta' assunzionali, trecentonove unita' di personale  da
inquadrare nella III area del personale non  dirigenziale,  posizione
economica F1, e trecentodiciotto unita' di  personale  da  inquadrare
nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1,
con professionalita' pertinenti alle  funzioni  di  cui  al  presente
comma". 
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AGGIORNAMENTO (119) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (l'art.  259,  comma  7)
che "Le assunzioni di personale delle Forze di polizia  e  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco   previste,   per   l'anno   2020,
dall'articolo 66, comma 9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno
2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge  30
dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020,  n.  8,  possono  essere  effettuate  entro  il  31
dicembre 2021".