DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 49

Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5. (12G0071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/2017)
Testo in vigore dal: 1-3-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
 
Rispetto dei limiti per le spese di personale  e  per  le  spese  per
                            indebitamento 
 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  rispetto  dei  limiti  di  cui  agli
articoli  5  e   6   nonche'   la   sostenibilita'   e   l'equilibrio
economico-finanziario e patrimoniale delle universita',  fatto  salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011,  n.  199,  e
ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni  a
tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione
vigente, che definiscono i livelli  occupazionali  massimi  su  scala
nazionale, dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e
comunque limitatamente all'anno 2012, si prevede che: 
    a) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno  precedente  riportano
un valore dell'indicatore delle spese di personale pari  o  superiore
all'80 per cento e  dell'indicatore  delle  spese  per  indebitamento
superiore al  10  per  cento,  possono  procedere  all'assunzione  di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo  determinato
con oneri a carico del proprio  bilancio  per  una  spesa  annua  non
superiore al 10  per  cento  di  quella  relativa  al  corrispondente
personale cessato dal servizio nell'anno precedente; 
    b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno  precedente  riportano
un valore dell'indicatore delle spese di personale pari  o  superiore
all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento  non
superiore al  10  per  cento,  possono  procedere  all'assunzione  di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo  determinato
con oneri a carico del proprio  bilancio  per  una  spesa  annua  non
superiore al 20  per  cento  di  quella  relativa  al  corrispondente
personale cessato dal servizio nell'anno precedente; 
    c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno  precedente  riportano
un valore dell'indicatore delle spese di personale  inferiore  all'80
per cento, possono procedere  all'assunzione  di  personale  a  tempo
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico
del proprio bilancio per una spesa annua  non  superiore  al  20  per
cento di quella relativa  al  corrispondente  personale  cessato  dal
servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo  pari  al  15
per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate  di
cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per  fitti  passivi
di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese di
personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico  del  bilancio
di  ateneo  complessivamente  sostenuti  al  31  dicembre   dell'anno
precedente e comunque  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  di  cui
all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni; 
    d)  gli  atenei  con  un  valore  dell'indicatore  per  spese  di
indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono  contrarre
nuovi mutui e altre forme di indebitamento con  oneri  a  carico  del
proprio bilancio; 
    e)  gli  atenei  con  un  valore  dell'indicatore  per  spese  di
indebitamento  superiore  al  10  per   cento   o   con   un   valore
dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80  per  cento
possono contrarre ulteriori  forme  di  indebitamento  a  carico  del
proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico
d'ateneo  di  esercizio  e  alla  predisposizione  di  un  piano   di
sostenibilita' finanziaria redatto  secondo  modalita'  definite  con
decreto del Ministero e inviato, entro 15 giorni dalla  delibera,  al
Ministero  e  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   per
l'approvazione. 
  2. Sono in ogni caso consentite: 
    a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e
quelle  relative  a  personale  docente  e  ricercatore  coperte   da
finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5,  comma
5; 
    b)  la  contrazione  di  forme   di   indebitamento   con   oneri
integralmente a carico di finanziamenti esterni. 
  3. Il piano di cui al comma 1, lettera e), predisposto  dall'ateneo
e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio
dei   revisori   dei   conti,   e'   approvato   dal   consiglio   di
amministrazione. Nella predisposizione del piano l'ateneo tiene conto
anche della situazione di indebitamento degli enti e  delle  societa'
partecipate. 
  4. Il Ministero procede alla verifica del valore  degli  indicatori
di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  nonche'  alla
successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo  comma
1,  lettere  a),  b),  c),  d)  ed  e)  comunicando  gli  esiti  alle
universita' e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese  per
indebitamento disposte in difformita' a quanto previsto al comma 1: 
    a) determinano responsabilita' per danno erariale  nei  confronti
dei componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte; 
    b)  comportano  penalizzazioni  nelle  assegnazioni  del  FFO  da
corrispondere all'ateneo nell'anno successivo  a  quelle  in  cui  si
verificano. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ridefinite  per
gli anni successivi con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, da emanare  entro  il  mese  di
dicembre antecedente  al  successivo  triennio  di  programmazione  e
avente validita' triennale.((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 30 dicembre 2013,  n.  150,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 1, comma  9)
che "Per la ridefinizione del  sistema  di  cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e' prorogato  al
30 giugno 2014".