DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 31-3-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                  Blocco e riduzione delle tariffe 
 
  1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini
e delle imprese, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto sino al 31 dicembre  2010,  e'  sospesa  l'efficacia
delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi  dello  Stato
ad  emanare  atti  aventi  ad  oggetto  l'adeguamento   di   diritti,
contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche
in relazione al  tasso  di  inflazione  ovvero  ad  altri  meccanismi
automatici, con esclusione della regolazione tariffaria  dei  servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonche' dei  servizi  di
trasporto ferroviario sottoposti a  regime  di  obbligo  di  servizio
pubblico, nonche' delle tariffe postali  agevolate,  fatta  eccezione
per i  provvedimenti  volti  al  recupero  dei  soli  maggiori  oneri
effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico
e ai  settori  dell'energia  elettrica  e  del  gas,  e  fatti  salvi
eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il settore  autostradale  e
per i settori dell'energia  elettrica  e  del  gas  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 2 e  seguenti.  Per  quanto  riguarda  i
diritti,  i  contributi  e  le  tariffe  di  pertinenza  degli   enti
territoriali l'applicazione della disposizione  di  cui  al  presente
comma e' rimessa all'autonoma  decisione  dei  competenti  organi  di
governo. (23) (24a) 
  2. Ferma restando la piena efficacia e validita'  delle  previsioni
tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti,  limitatamente
all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino
al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009. 
  3. Entro  il  30  aprile  2009,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  formularsi  entro  il  28  febbraio  2009,  sentite  le
Commissioni   parlamentari   competenti,   sono   approvate    misure
finalizzate a creare le condizioni per  accelerare  la  realizzazione
dei piani di investimento,  fermo  restando  quanto  stabilito  dalle
vigenti convenzioni autostradali. 
  4. Fino alla data  del  30  aprile  2009  e'  altresi'  sospesa  la
riscossione  dell'incremento  del  sovrapprezzo  sulle   tariffe   di
pedaggio autostradali decorrente dal  1°  gennaio  2009,  cosi'  come
stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296. 
  5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del  decreto-legge  8  aprile
2008, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2008, n. 101, dopo le parole "alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto" e' aggiunto il seguente periodo: 
"Le societa'  concessionarie,  ove  ne  facciano  richiesta,  possono
concordare con il concedente una formula semplificata del sistema  di
adeguamento annuale delle  tariffe  di  pedaggio  basata  su  di  una
percentuale   fissa,   per   l'intera   durata   della   convenzione,
dell'inflazione  reale,  anche  tenendo  conto   degli   investimenti
effettuati, oltre che sulle componenti  per  la  specifica  copertura
degli investimenti di  cui  all'articolo  21,  del  decreto-legge  24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2004, n. 47, nonche' dei nuovi investimenti come individuati
dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno  2007,  n.
39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del  25  agosto  2007,
ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il  parametro  X
della direttiva medesima.". 
  6. All'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi; 
    b) i commi 87 e 88 sono abrogati. 
  6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  47,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  concessionario
provvede a comunicare al concedente, entro  il  31  ottobre  di  ogni
anno, le variazioni  tariffarie  che  intende  applicare  nonche'  la
componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi  trenta  giorni,
previa  verifica  della  correttezza  delle  variazioni   tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonche' una  sua  proposta,  ai  Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze,
i quali, di concerto, approvano o rigettano  le  variazioni  proposte
con  provvedimento  motivato  nei  quindici  giorni   successivi   al
ricevimento  della  comunicazione.  Il  provvedimento  motivato  puo'
riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza  dei
valori inseriti nella formula revisionale e  dei  relativi  conteggi,
nonche' alla sussistenza di  gravi  inadempienze  delle  disposizioni
previste dalla convenzione e che siano state  formalmente  contestate
dal concessionario entro il 30 giugno precedente."; 
    b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati. 
  7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.  498,
come modificato  dall'articolo  2,  comma  85,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la  lettera  b)  e'
sostituita  dalla  seguente:  "b)  mantenere  adeguati  requisiti  di
solidita' patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;". 
  8. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  effettua  un
particolare  monitoraggio  sull'andamento  dei  prezzi,  nel  mercato
interno, relativi alla fornitura dell'energia  elettrica  e  del  gas
naturale, avendo riguardo alla diminuzione del  prezzo  dei  prodotti
petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula  ai
Ministri  competenti  le  proposte  necessarie  per  assicurare,   in
particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi  derivanti  dalla
predetta diminuzione. 
  9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia  elettrica,  di
cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  28  dicembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008,
e' riconosciuta anche  ai  clienti  domestici  presso  i  quali  sono
presenti persone che versano in gravi condizioni di salute,  tali  da
richiedere   l'utilizzo   di   apparecchiature   medico-terapeutiche,
alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro  mantenimento
in vita. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le  famiglie  economicamente
svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe  agevolate
per la fornitura  di  energia  elettrica  hanno  diritto  anche  alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas  naturale.  PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 28 GENNAIO 2009,  N.  2.  La  compensazione  della
spesa  tiene  conto  della  necessita'  di  tutelare  i  clienti  che
utilizzano  impianti  condominiali  ed  e'  riconosciuta   in   forma
differenziata per zone climatiche, nonche' in  forma  parametrata  al
numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione  della  spesa  al  netto  delle  imposte  dell'utente  tipo
indicativamente del 15 per  cento.  Per  la  fruizione  del  predetto
beneficio i soggetti interessati presentano al  comune  di  residenza
un'apposita istanza secondo le modalita' stabilite per l'applicazione
delle tariffe agevolate per la fornitura di energia  elettrica.  Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a  statuto  ordinario,
dalla compensazione sono destinate  le  risorse  stanziate  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
fatta  eccezione  per  47  milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  che
continuano ad essere  destinati  alle  finalita'  di  cui  al  citato
articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26  del  2007.  Nella
eventualita' che gli oneri eccedano le risorse di cui  al  precedente
periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica  ed  il  gas  istituisce
un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche  volta  ad  alimentare  un  conto  gestito   dalla   Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le  altre  misure  tecniche
necessarie per l'attribuzione del beneficio. (72) 
  9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica e il diritto alla compensazione per  la  fornitura  di  gas
naturale, di cui al  comma  9,  sono  riconosciuti  anche  ai  nuclei
familiari con almeno quattro figli  a  carico  con  indicatore  della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro. ((73)) 
  10.   In   considerazione    dell'eccezionale    crisi    economica
internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi  delle
materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le
imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, conforma la  disciplina
relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di  attuazione,  ivi
compreso il termine finale  di  cui  alla  lettera  a),  ai  seguenti
principi: 
    a) il prezzo dell'energia e' determinato, al termine del processo
di adeguamento disciplinato dalle lettere da b)  a  e),  in  base  ai
diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da
ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato  elettrico,  con
precedenza per le forniture offerte ai  prezzi  piu'  bassi  fino  al
completo soddisfacimento della domanda; 
    b) e' istituito, in  sede  di  prima  applicazione  del  presente
articolo, un mercato infragiornaliero dell'energia,  in  sostituzione
dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la  chiusura
del mercato del  giorno  precedente  e  l'apertura  del  mercato  dei
servizi di dispacciamento di cui alla lettera d)con la partecipazione
di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo
dell'energia  sara'  determinato  in  base   a   un   meccanismo   di
negoziazione  continua,  nel  quale  gli  utenti  abilitati  potranno
presentare  offerte  di  vendita  e  di   acquisto   vincolanti   con
riferimento a prezzi e quantita'; 
    c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da
leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il  Gestore
del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette
giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti,  sulle
loro manutenzioni e  indisponibilita'  sono  pubblicate  con  cadenza
mensile; 
    d)  e'  attuata  la  riforma   del   mercato   dei   servizi   di
dispacciamento, la cui gestione e'  affidata  al  concessionario  del
servizio  di  trasmissione  e  dispacciamento,  per   consentire   di
selezionare il fabbisogno delle risorse  necessarie  a  garantire  la
sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni  che
ciascuna risorsa rende  al  sistema,  attraverso  una  valorizzazione
trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento
sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie  dagli
operatori abilitati. Nel mercato dei  servizi  di  dispacciamento  il
prezzo dell'energia sara'  determinato  in  base  ai  diversi  prezzi
offerti in modo vincolante da ciascun utente  abilitato  e  accettati
dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza  per
le offerte ai prezzi piu' bassi fino al completo soddisfacimento  del
fabbisogno; 
    e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale,  del  mercato
infragiornaliero di cui alla lettera b)con il mercato dei servizi  di
dispacciamento  di  cui  alla  lettera  d),  favorendo  una  maggiore
flessibilita'  operativa  ed  efficienza  economica   attraverso   un
meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie. 
  10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico,  sentita  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, in considerazione  di  proposte  di
intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di  carattere
temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza
nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati. 
  10-ter. A  decorrere  dall'anno  2009,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico,  entro
il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento  dei
mercati dell'energia, che e'  resa  pubblica.  La  segnalazione  puo'
contenere, altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure  per
migliorare l'organizzazione dei mercati,  attraverso  interventi  sui
meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza  e
rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello  sviluppo
economico, entro  il  mese  di  gennaio  dell'anno  successivo,  puo'
adottare uno o  piu'  decreti  sulla  base  delle  predette  proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas.  A  tale  riguardo,
potranno essere in particolare adottate  misure  con  riferimento  ai
seguenti aspetti: 
    a) promozione dell'integrazione  dei  mercati  regionali  europei
dell'energia  elettrica,  anche   attraverso   l'implementazione   di
piattaforme comuni  per  la  negoziazione  dell'energia  elettrica  e
l'allocazione della capacita' di  trasporto  transfrontaliera  con  i
Paesi limitrofi; 
    b)  sviluppo  dei  mercati  a   termine   fisici   e   finanziari
dell'energia con lo  sviluppo  di  nuovi  prodotti,  anche  di  lungo
termine,  al  fine  di  garantire   un'ampia   partecipazione   degli
operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado di integrazione
con i mercati sottostanti. 
  11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  sentito  il  Ministero
dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni,  anche  in
materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti  principi
e criteri direttivi: 
    a) i soggetti che  dispongono  singolarmente  di  impianti  o  di
raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno  dei  servizi
di dispacciamento, come individuati sulla base  dei  criteri  fissati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  in  conformita'  ai
principi di cui alla  presente  lettera,  sono  tenuti  a  presentare
offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima  Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi  puntuali
volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per  il  sistema  e
un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali
per il fabbisogno dei servizi  di  dispacciamento,  limitatamente  ai
periodi di tempo in  cui  si  verificano  le  condizioni  di  seguito
descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e  strutturalmente
indispensabili  alla  risoluzione  di  congestioni  di  rete   o   al
mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del  sistema  elettrico
nazionale per significativi periodi di tempo; 
    b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza  del
mercato dei servizi per  il  dispacciamento,  l'incentivazione  della
riduzione del costo di approvvigionamento dei  predetti  servizi,  la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del
relativo corrispettivo per i clienti finali. 
  12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas  sentito  il  concessionario  dei  servizi  di   trasmissione   e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non piu' di tre
macro-zone. 
  13. Decorsi i termini di cui ai commi 10,  11  e  12,  la  relativa
disciplina  e'  adottata,  in  via  transitoria,  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri. 
  13-bis.Per  agevolare   il   credito   automobilistico,   l'imposta
provinciale di trascrizione per l'iscrizione  nel  pubblico  registro
automobilistico di ipoteche per residuo prezzo  o  convenzionali  sui
veicoli e' stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche e'
esente dell'imposta provinciale di trascrizione. 
 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla  G.U.
26/2/2011, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in  relazione
al comma 1 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il
termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella
tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011". 
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AGGIORNAMENTO (24a) 
  Il Il D.P.C.M. 25  marzo  2011  (in  G.U.  31/03/2011,  n.  74)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del
presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 17)
che "Per l'anno 2023, sono ammessi alle  agevolazioni  relative  alle
tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti
domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e  alla  compensazione  per  la
fornitura di gas  naturale  di  cui  all'articolo  3,  comma  9,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei  familiari
con un  indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)
valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro". 
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AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.L. 30 marzo 2023, n. 34 ha disposto (con l'art.  1,  comma  2)
che "Dal secondo trimestre 2023  e  fino  al  31  dicembre  2023,  le
agevolazioni relative alle  tariffe  di  cui  all'articolo  3,  comma
9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  rideterminate
sulla base dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente
pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel  limite  di  5
milioni di euro".