DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 355

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-12-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 (in G.U. 27/02/2004, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
Testo in vigore dal: 22-6-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 21 
                      Concessioni autostradali 
 
  1. IL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 28 GENNAIO  2009,  N.  2  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA. 
  2. IL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 28 GENNAIO  2009,  N.  2  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA. 
  3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di   conversione   del   presente   decreto,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta  intesa
a integrare gli standard di qualita' e le modalita' di misurazione  e
verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualita'
e sicurezza del servizio, fluidita' in itinere e qualita' ambientale.
La formulazione integrativa dovra' basarsi su rilevazioni oggettive e
verificabili  dei  risultati  ottenuti.  Essa  dovra'   essere   resa
operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione  alle  scadenze
previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far  tempo  dal  loro
rinnovo. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. 
  ((5. Il concessionario formula al concedente, entro il  15  ottobre
di ogni anno,  la  proposta  di  variazioni  tariffarie  che  intende
applicare nonche' la componente investimenti  dei  parametri  X  e  K
relativi a ciascuno dei  nuovi  interventi  aggiuntivi.  Con  decreto
motivato del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
entro il 15  dicembre,  sono  approvate  o  rigettate  le  variazioni
proposte. Il  decreto  motivato  puo'  riguardare  esclusivamente  le
verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula
revisionale e dei relativi  conteggi,  nonche'  alla  sussistenza  di
gravi inadempienze delle disposizioni previste  dalla  convenzione  e
che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30
giugno precedente.)) 
  6. IL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 28 GENNAIO  2009,  N.  2  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA. 
  7. Il IV atto  aggiuntivo  alla  vigente  convenzione  tra  ANAS  e
Autostrade S.p.a., ora Autostrade per l'Italia S.p.a.,  stipulato  il
23 dicembre 2002, e' approvato a tutti gli effetti  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli  fini  di  tale  atto
aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del  primo  incremento
tariffario  annuale  relativo  a  ciascuno   dei   nuovi   interventi
aggiuntivi all'approvazione del  relativo  progetto  ai  sensi  della
vigente normativa; i successivi incrementi tariffari  annuali  devono
essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei
lavori di realizzazione del singolo intervento.