DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 26

Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2007)
Testo in vigore dal: 1-6-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore
      aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2008: 
a) la misura delle  aliquote  di  accisa  per  il  gas  naturale  per
   combustione per usi civili, di cui all'allegato I annesso al testo
   unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla
   produzione  e  sui  consumi   e   relative   sanzioni   penali   e
   amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
   504, e successive modificazioni, e' determinata come segue: 
    1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per  metro
cubo; 
    2) per consumi superiori a 120 metri cubi  annui  e  fino  a  480
metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo; 
    3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui  e  fino  a  1560
metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo; 
    4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186  per
metro cubo; 
b) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera  a)  per  i
   territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi  sugli
   interventi sul Mezzogiorno, approvato con decreto  del  Presidente
   della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' determinata come segue: 
    1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per  metro
cubo; 
    2) per consumi superiori a 120 metri cubi  annui  e  fino  a  480
metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo; 
    3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui  e  fino  a  1560
metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo; 
    4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150  per
metro cubo. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, in funzione  del  completamento
progressivo del processo di armonizzazione e di riavvicinamento delle
aliquote di accisa applicate  al  gas  naturale  nelle  diverse  zone
geografiche del Paese, con decreto  da  adottare  entro  il  mese  di
febbraio di ogni anno, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
procede ad interventi di riduzione delle aliquote di accisa di cui al
comma 1, lettera a). 
  3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di 98.000.000
di euro per l'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),  della  legge  5  agosto
1978, n. 468. 
  4. Conseguentemente, a fare data dal 1° gennaio 2008,  e'  abrogato
l'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
  5. A decorrere dal  1°  gennaio  2008,  il  numero  127-bis)  della
tabella A, parte  III,  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'  sostituito  dal  seguente
"127-bis) somministrazione di gas metano usato  per  combustione  per
usi civili limitatamente a 480 metri  cubi  annui;  somministrazione,
tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per  usi
domestici di cottura cibi e per produzione di  acqua  calda,  gas  di
petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole
da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;". 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  06/04/2007,  n.  81
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
          Note all'art. 2 
              - Per il decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,
          si vedano le note all'art. 1. 
              - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978,  n,.  218,  recante:  Testo  unico
          delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  e'   il
          seguente: 
              "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). (Art.  3,
          legge n. 646/1950; articolo unico, legge n.  13/1955;  art.
          1, legge n. 105/1955; articolo unico,  legge  n.  760/1956;
          articolo unico, legge n. 2523/1952). -  Il  presente  testo
          unico si applica, qualora non sia  prescritto  diversamente
          dalle singole disposizioni, alle regioni  Abruzzo,  Molise,
          Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna,
          alle provincie di Latina e di Frosinone,  ai  comuni  della
          provincia di Rieti gia'  compresi  nell'ex  circondario  di
          Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio
          di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia  di
          Roma  compresi  nella  zona  della  bonifica   di   Latina,
          all'Isola d'Elba, nonche' agli interi comuni di  Isola  del
          Giglio e di Capraia Isola. 
              (Art. 3, comma. 2, legge n. 646/1950; art. 8, legge  n.
          634/1957).  Qualora  il  territorio  dei   comprensori   di
          bonifica di cui al  precedente  comma  comprenda  parte  di
          quello di un comune con  popolazione  superiore  ai  10.000
          abitanti alla data del 18 agosto 1957,  l'applicazione  del
          Testo unico sara'  limitata  al  solo  territorio  di  quel
          comune facente parte dei comprensori medesimi. 
              (Articolo unico, legge n. 2523/1952; art. 1,  comma  2,
          legge n. 853/1971). Gli  interventi  comunque  previsti  da
          leggi in favore del Mezzogiorno  d'Italia,  escluse  quelle
          che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si
          intendono,  in  ogni  caso,  estesi  a  tutti  i  territori
          indicati nel presente articolo.". 
              - Il testo del comma 3, dell'art. 11,  della  legge  n.
          468  del  5  agosto  1978  (Riforma  di  alcune  norme   di
          contabilita' generale dello Stato in materia  di  bilancio)
          e' il seguente: 
          "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega
          o di carattere ordinamentale  ovvero  organizzatorio.  Essa
          contiene esclusivamente norme  tese  a  realizzare  effetti
          finanziari con decorrenza dal primo  anno  considerato  nel
          bilancio pluriennale e in particolare: 
                a)  il  livello  massimo  del  ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate; 
                b) le variazioni delle aliquote, delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del  quantum  della  prestazione,  afferenti
          imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e  contributi  in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa si riferisce,  nonche'  le  correzioni  delle  imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione; 
                c) la determinazione, in  apposita  tabella,  per  le
          leggi che dispongono spese a carattere  pluriennale,  delle
          quote  destinate  a  gravare   su   ciascuno   degli   anni
          considerati; 
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota da iscrivere nel  bilancio  di  ciascuno  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente, di natura corrente e in conto capitale, la  cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; 
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; 
                f) gli stanziamenti di spesa,  in  apposita  tabella,
          per il rifinanziamento, per non piu' di un anno,  di  norme
          vigenti classificate tra le spese in conto capitale  e  per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora la legge lo preveda, per  uno  o  piu'  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti  che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale; 
                g) gli importi dei fondi speciali previsti  dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle; 
                h)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a   norma
          dell'art. 15 della legge 29 marzo  1983,  n.  93,  ed  alle
          modifiche  del  trattamento  economico  e   normativo   del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni   non
          compreso nel regime contrattuale; 
                i) altre regolazioni meramente quantitative  rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; 
                i-bis) norme che  comportano  aumenti  di  entrata  o
          riduzioni di spesa, restando  escluse  quelle  a  carattere
          ordinamentale ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse  si
          caratterizzino per un rilevante contenuto di  miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a); 
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni di entrata ed il cui  contenuto  sia  finalizzato
          direttamente al sostegno o al rilancio  dell'economia,  con
          esclusione  di  interventi  di  carattere   localistico   o
          microsettoriale; 
                i-quater)  norme  recanti  misure  correttive   degli
          effetti finanziari delle  leggi  di  cui  all'art.  11-ter,
          comma 7.". 
              - L'art. 14 della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448:
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -  (legge   finanziaria   2002),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29  dicembre  2001,
          n.  301,  supplemento  ordinario,  abrogato  dal   presente
          decreto a decorrere dal 1° gennaio 2008, recava:  "Art.  14
          (Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano)". 
              - Si riporta il testo vigente della  tabella  A,  parte
          III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  dell'11
          novembre 1972, supplemento ordinario, come  modificato  dal
          presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2008: 
                                  "PARTE III 
              Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%. 
              Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); 
                2) animali vivi della  specie  bovina,  compresi  gli
          animali del genere bufalo, suina,  ovina  e  caprina  (v.d.
          01.02; 01.03; 01.04); 
                3) carni e parti  commestibili  degli  animali  della
          specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
          bufalo), suina,  ovina  e  caprina,  fresche,  refrigerate,
          congelate o surgelate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06); 
                4) frattaglie commestibili degli animali della specie
          equina,  asinina,  mulesca,  bovina  (compreso  il   genere
          bufalo), suina,  ovina  e  caprina,  fresche,  refrigerate,
          congelate o surgelate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06); 
                5) volatili da  cortile  vivi;  volatili  da  cortile
          morti  commestibili,  freschi,  refrigerati,  congelati   o
          surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02); 
                6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al  n.
          5, fresche, refrigerate, salate o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03); 
                7)  conigli  domestici,  piccioni,  lepri,   pernici,
          fagiani,   rane   ed   altri   animali    vivi    destinati
          all'alimentazione umana; loro carni,  parti  e  frattaglie,
          fresche,  refrigerate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
          affumicate; api e bachi da  seta;  pesci  freschi  (vivi  o
          morti), refrigerati, congelati o surgelati,  non  destinati
          all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06  e  ex
          03.01); 
                8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate
          o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri,  pernici
          e fagiani (v.d. ex 02.04); 
                9) grasso di volatili non pressato ne' fuso,  fresco,
          refrigerato,  salato  o  in  salamoia,  secco,  affumicato,
          congelato o surgelato (v.d. ex 02.05); 
                10) lardo, compreso il grasso di maiale non  pressato
          ne'  fuso,  fresco,  refrigerato,  congelato  o  surgelato,
          salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05); 
              10-bis) pesci  freschi  (vivi  o  morti),  refrigerati,
          congelati   o   surgelati,   destinati   all'alimentazione;
          semplicemente salati o in  salamoia,  secchi  o  affumicati
          (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi  compresi  i
          crostacei (anche separati dal  loro  guscio  o  dalla  loro
          conchiglia), freschi, refrigerati, congelati  o  surgelati,
          secchi, salati o in salamoia, esclusi  astici,  aragoste  e
          ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente  cotti  in
          acqua o al vapore,  esclusi  astici  e  aragoste  (v.d.  ex
          03.03); 
                11) yogurt, kephir,  latte  fresco,  latte  cagliato,
          siero di latte, latticello (o latte battuto) e  altri  tipi
          di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01); 
                12) latte conservato, concentrato o zuccherato  (v.d.
          ex 04.02); 
                13) crema di latte fresca, conservata, concentrata  o
          non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02); 
                14) uova di volatili in guscio, fresche o  conservate
          (v.d. ex 04.05); 
                15) uova di volatili e giallo di  uova,  essiccati  o
          altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati  ad  uso
          alimentare (v.d. 04.05); 
                16) miele naturale (v.d. 04.06); 
                17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi  o
          in   pezzi,   esclusi   quelli    di    pesci,    destinati
          all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04); 
                18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
          acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
          all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08); 
                19) prodotti di origine  animale,  non  nominati  ne'
          compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed  altri
          simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15); 
                20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe  e  rizomi,
          allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o  fioriti,
          altre piante e radici vive, comprese le talee e  le  marze,
          fiori  e  boccioli  di  fiori  recisi,  per  mazzi  o   per
          ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed  altre  parti
          di  piante,  erbe,  muschi  e  licheni,  per  mazzi  o  per
          ornamenti, freschi (v.d. ex  06.01  -  06.02.  ex  06.03  -
          06.04); 
                21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi  i  tartufi,
          macinati  o  polverizzati,  ma  non  altrimenti  preparati;
          radici di manioca, d'arrow-root  e  di  salep,  topinambur,
          patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore
          di amido o di inulina, anche secchi o  tagliati  in  pezzi;
          midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06); 
                22) uva da vino (v.d. ex 08.04); 
                23) scorze di agrumi e di  meloni,  fresche,  escluse
          quelle congelate,  presentate  immerse  nell'acqua  salata,
          solforata  o  addizionata  di  altre   sostanze   atte   ad
          assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
          (v.d. ex 08.13); 
                24) te', mate' (v.d. 09.02 - 09.03); 
                25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10); 
                26)  orzo  destinato  alla   semina;   avena,   grano
          saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori,
          destinati ad usi diversi  da  quello  zootecnico  (v.d.  ex
          10.03, ex 10.04 e ex 10.07); 
                27)  farine  di  avena  e  di  altri  cereali  minori
          destinate ad usi diversi  da  quello  zootecnico  (v.d.  ex
          11.01); 
                28) semole e semolini  di  orzo,  avena  e  di  altri
          cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi
          di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02); 
                29) riso, avena, altri  cereali  minori,  spezzati  o
          schiacciati, destinati ad usi diversi da quello  zootecnico
          (v.d. ex 10.06 e ex 11.02); 
                30) farine dei legumi  da  granella  secchi  compresi
          nella v.d. 07.05 o delle frutta  comprese  nel  capitolo  8
          della Tariffa doganale; farine e  semolini  di  sago  e  di
          radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino
          e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05); 
                31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07); 
                32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08); 
                33) glutine e farina  di  glutine,  anche  torrefatti
          (v.d. 11.09 - ex 23.03); 
                34) semi di lino e di ricino;  altri  semi  e  frutti
          oleosi non  destinati  alla  disoleazione,  esclusi  quelli
          frantumati (v.d. ex 12.01); 
                35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
          esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02); 
                36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03); 
                37)  barbabietole  da  zucchero,  anche  tagliate  in
          fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04); 
                38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06); 
                38-bis) piante allo stato  vegetativo,  di  basilico,
          rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07); 
                39) (soppresso); 
                40) radici di cicoria, fresche  o  disseccate,  anche
          tagliate,  non  torrefatte;  carrube  fresche   o   secche;
          noccioli  di   frutta   e   prodotti   vegetali   impiegati
          principalmente nell'alimentazione umana, non  nominati  ne'
          compresi altrove (v.d. ex 12.08); 
                41)  paglia  e  lolla  di  cereali,   gregge,   anche
          trinciate (v.d. 12.09); 
                42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici
          da foraggio;  fieno,  erba  medica,  lupinella,  trifoglio,
          cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
          da foraggio (v.d. 12.10); 
                43) succhi ed estratti  vegetali  di  luppolo;  manna
          (v.d. ex 13.03); 
                44) (soppresso); 
                45) alghe (v.d. ex 14.05); 
                46) strutto ed altri grassi  di  maiale,  pressati  o
          fusi, grasso di oca e di altri volatili,  pressato  o  fuso
          (v.d. ex 15.01); 
                47) sevi (delle  specie  bovina,  ovina  e  caprina),
          greggi  o  fusi,  compresi  i  sevi  detti  "primo   sugo",
          destinati  all'alimentazione  umana  od  animale  (v.d.  ex
          15.02); 
                48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto  e
          oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
          preparati, destinati  all'alimentazione  umana  od  animale
          (v.d. ex 15.03); 
                49) grassi ed oli di pesci  e  di  mammiferi  marini,
          anche  raffinati,  destinati  all'alimentazione  umana   od
          animale (v.d. ex 15.04); 
                50)  altri  grassi  ed  oli  animali  destinati  alla
          nutrizione degli animali;  oli  vegetali  greggi  destinati
          alla alimentazione umana od animale (v.d.  ex  15.06  -  ex
          15.07); 
                51) oli e grassi animali o  vegetali  parzialmente  o
          totalmente idrogenati e oli e  grassi  animali  o  vegetali
          solidificati o induriti mediante qualsiasi altro  processo,
          anche    raffinati,    ma    non    preparati,    destinati
          all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12); 
                52)  imitazioni  dello   strutto   e   altri   grassi
          alimentari preparati (v.d. ex 15.13); 
                53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15); 
                54) (soppresso); 
                55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie
          o di sangue (v.d. 16.01); 
                56) altre preparazioni  e  conserve  di  carni  o  di
          frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di  oca  o  di
          anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02); 
                57) estratti e sughi di carne ed  estratti  di  pesce
          (v.d. 16.03); 
                58) preparazioni e  conserve  di  pesci,  escluso  il
          caviale  e  i  suoi  succedanei;  crostacei   e   molluschi
          (compresi  i  testacei),  esclusi   astici,   aragoste   ed
          ostriche, preparati  o  conservati  (v.d.  ex  16.04  -  ex
          16.05); 
                59) zuccheri di barbabietola e di  canna  allo  stato
          solido, esclusi quelli aromatizzati  o  colorati  (v.d.  ex
          17.01); 
                60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi  quelli
          aromatizzati  o  colorati;   sciroppi   di   zuccheri   non
          aromatizzati ne'  colorati;  succedanei  del  miele,  anche
          misti con miele naturale; zuccheri e  melassi  caramellati;
          destinati  all'alimentazione  umana  od  animale  (v.d.  ex
          17.02); 
                61)  melassi  destinati  all'alimentazione  umana  od
          animale, esclusi quelli aromatizzati o  colorati  (v.d.  ex
          17.03); 
                62) prodotti a base di zucchero non contenenti  cacao
          (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e  simili)
          in  confezione  non  di  pregio,  quali   carta,   cartone,
          plastica, banda stagnata, alluminio o  vetro  comune  (v.d.
          17.04); 
                63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05); 
                64)  cioccolato  ed  altre  preparazioni   alimentari
          contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali  carta,
          cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune
          (v.d. ex 18.06); 
                65)   estratti    di    malto;    preparazioni    per
          l'alimentazione dei  fanciulli,  per  usi  dietetici  o  di
          cucina,  a  base  di  farine,  semolini,  amidi,  fecole  o
          estratti di malto, anche addizionate  di  cacao  in  misura
          inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02); 
                66) tapioca, compresa  quella  di  fecola  di  patate
          (v.d. 19.04); 
                67)  prodotti  a  base  di  cereali;   ottenuti   per
          soffiatura  o  tostatura:  "puffed-rice",  "corn-flakes"  e
          simili (v.d. 19.05); 
                68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria
          e  della  biscotteria,  anche  addizionati  di   cacao   in
          qualsiasi proporzione (v.d. 19.08); 
                69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati  o
          conservati nell'aceto o nell'acido  acetico,  con  o  senza
          sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01); 
                70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi  i  tartufi)
          preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex
          20.02); 
                71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri  (v.d.
          20.03); 
                72) frutta, scorze  di  frutta,  piante  e  parti  di
          piante,  cotte  negli  zuccheri  o  candite   (sgocciolate,
          diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04); 
                73) puree e paste di  frutta,  gelatine,  marmellate,
          ottenute mediante cottura, anche con aggiunta  di  zuccheri
          (v.d. 20.05); 
                74) frutta altrimenti preparate o  conservate,  anche
          con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06); 
                75) (soppresso); 
                76) cicoria torrefatta e altri succedanei  torrefatti
          del caffe' e loro estratti; estratti o essenze  di  caffe',
          di te', di mate' e di camomilla;  preparazioni  a  base  di
          questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03); 
                77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03); 
                78)  salse;  condimenti  composti;  preparazioni  per
          zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi,  preparati;
          preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.  21.04
          - 21.05); 
                79)  lieviti  naturali,  e  vivi  o  morti,   lieviti
          artificiali preparati (v.d. 21.06); 
                80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
          altrove (v.d. ex 2 1.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi
          natura; 
                81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01); 
                82) birra (v.d. 22.03); 
                83)- 84) (soppressi); 
                85) aceto di vino; aceti commestibili non di  vino  e
          loro succedanei (v.d. 22-10); 
                86) farine e polveri di carne  e  di  frattaglie,  di
          pesci,   di   crostacei,   di   molluschi,    non    adatte
          all'alimentazione umana  e  destinate  esclusivamente  alla
          nutrizione    degli     animali;     ciccioli     destinati
          all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01); 
                87)  polpe  di  barbabietole,  cascami  di  canne  da
          zucchero esaurite  ed  altri  cascami  della  fabbricazione
          dello zucchero; avanzi della fabbricazione  della  birra  e
          della   distillazione   degli    alcoli;    avanzi    della
          fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui  simili
          (v.d. ex 23.03); 
                88)  panelli,  sansa  di  olive  ed   altri   residui
          dell'estrazione dell'olio di  oliva,  escluse  le  morchie;
          panelli ed altri  residui  della  disolcazione  di  semi  e
          frutti oleosi (v.d. 23.04); 
                89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05); 
                90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
          utilizzati per la nutrizione degli  animali,  non  nominati
          ne' compresi altrove (v.d. 23.06); 
                91)   foraggi   melassati   o    zuccherati;    altre
          preparazioni    del    genere    di    quelle    utilizzate
          nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti  per
          cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex
          23.07); 
                92)  tabacchi  greggi  o  non  lavorati;  cascami  di
          tabacco (v.d. 24.01); 
                93) lecitine  destinate  all'alimentazione  umana  od
          animale (v.d. ex 29.24); 
                94)-97) (soppressi); 
                98) legna da ardere in tondelli,  ceppi,  ramaglie  o
          fascine; cascami  di  legno,  compresa  la  segatura  (v.d.
          44.01); 
                99-102) (soppressi); 
                103) energia elettrica  per  uso  domestico;  energia
          elettrica e gas per uso di imprese estrattive,  agricole  e
          manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
          e simili; energia  elettrica  per  il  funzionamento  degli
          impianti irrigui, di sollevamento e di scolo  delle  acque,
          utilizzati dai  consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione;
          energia elettrica  fornita  ai  clienti  grossisti  di  cui
          all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
          n. 79; gas, gas  naturale  e  gas  petroliferi  liquefatti,
          destinati ad essere immessi  direttamente  nelle  tubazioni
          delle reti  di  distribuzione  per  essere  successivamente
          erogati, ovvero destinati ad imprese che li  impiegano  per
          la produzione di energia elettrica; 
                104)  oli  minerali  greggi,  oli   combustibili   ed
          estratti aromatici impiegati per generare,  direttamente  o
          indirettamente,  energia  elettrica,  purche'  la   potenza
          installata non sia inferiore ad 1 KW; oli minerali  greggi,
          oli  combustibili  (ad  eccezione  degli  oli  combustibili
          fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
          lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
          45 per cento  in  peso  di  prodotti  petrolici,  da  usare
          direttamente come combustibili nelle caldaie e  nei  forni;
          oli combustibili impiegati per produrre direttamente  forza
          motrice  con  motori  fissi  in  stabilimenti  industriali,
          agricolo-industriali, laboratori, cantieri di  costruzione;
          oli combustibili diversi da quelli speciali destinati  alla
          trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine  di
          distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
          distillazione primaria  del  petrolio  naturale  greggio  o
          dalle lavorazioni degli stabilimenti  che  trasformano  gli
          oli minerali in prodotti chimici di natura diversa,  aventi
          punto di infiammabilita' (in vaso chiuso)  inferiore  a  55
          °C, nei quali il distillato a 225 °C sia  inferiore  al  95
          per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per  cento
          in  volume,  destinati  alle  trasformazione  in   gas   da
          immettere nelle reti cittadine di distribuzione; 
                105) (soppresso); 
                106) prodotti petroliferi per uso agricolo e  per  la
          pesca in acque interne; 
                107)-109) (soppressi); 
                110) prodotti fitosanitari; 
                111)  seme  per  la  fecondazione   artificiale   del
          bestiame; 
                112)  principi  attivi   per   la   preparazione   ed
          integratori per mangimi; 
                113)    prodotti    di     origine     minerale     e
          chimico-industriale ed additivi  per  la  nutrizione  degli
          animali; 
                114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
          compresi i prodotti omeopatici; sostanze  farmaceutiche  ed
          articoli  di  medicazione  di  cui   le   farmacie   devono
          obbligatoriamente  essere  dotate  secondo  la   farmacopea
          ufficiale; 
                115)-118) (soppressi); 
                119)  contratti  di  scrittura   connessi   con   gli
          spettacoli teatrali; 
                120) prestazioni rese  ai  clienti  alloggiati  nelle
          strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio
          1983,  n.  217,   e   successive   modificazioni,   nonche'
          prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a  persone
          ricoverate in istituti sanitari; 
                121)  somministrazioni   di   alimenti   e   bevande;
          prestazioni di servizi dipendenti da contratti  di  appalto
          aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di  alimenti
          e bevande; 
                122)  prestazioni   di   servizi   e   forniture   di
          apparecchiature e  materiali  relativi  alla  fornitura  di
          energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
          di teleriscaldamento o nell'ambito del  contratto  servizio
          energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
          all'art. 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412,  e
          successive modificazioni;  sono  incluse  le  forniture  di
          energia prodotta da fonti  rinnovabili  o  da  impianti  di
          cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
          da  altre  fonti,  sotto  qualsiasi   forma,   si   applica
          l'aliquota ordinaria; 
                123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo,  compresi
          opere  liriche,   balletto,   prosa,   operetta,   commedia
          musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
          circensi  e  dello  spettacolo  viaggiante,  spettacoli  di
          burattini e marionette ovunque tenuti; 
                123-bis) (soppresso); 
                123-ter) canoni di abbonamento  alle  radiodiffusioni
          circolari  trasmesse  in  forma  codificata,  nonche'  alla
          diffusione   radiotelevisiva   con   accesso   condizionato
          effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
          satellite ivi comprese le trasmissioni televisive  punto  -
          punto, con  esclusione  dei  corrispettivi  dovuti  per  la
          ricezione di programmi di contenuto pornografico; 
                124) (soppresso); 
                125)  prestazioni  di   servizi   mediante   macchine
          agricole o aeromobili rese a  imprese  agricole  singole  o
          associate; 
                126) (soppresso); 
                127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di
          cui alla  legge  23  giugno  1927,  n.  1110,  e  al  regio
          decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696,  convertito  nella
          legge 5 gennaio 1939, n. 8; 
                127-bis) somministrazione di gas naturale  usato  per
          combustione per usi civili limitatamente a  40  metri  cubi
          annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione,  di
          gas di petrolio liquefatti per  usi  domestici  di  cottura
          cibi e per  produzione  di  acqua  calda;  gas  di  petroli
          liquefatti contenuti  o  destinati  ad  essere  immessi  in
          bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della 
          commercializzazione 
                127-ter) (soppresso); 
                127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
          teleriscaldamento realizzate in  conformita'  alla  vigente
          normativa in materia di risparmio energetico; 
                127-quinquies) opere  di  urbanizzazione  primaria  e
          secondaria elencate nell'art. 4 della  legge  29  settembre
          1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
          1971, n. 865; linee di trasporto  metropolitane  tramviarie
          ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti  di
          produzione e reti  di  distribuzione  calore-energia  e  di
          energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica  ed  eolica;
          impianti di depurazione destinati  ad  essere  collegati  a
          reti fognarie anche intercomunali e ai relativi  collettori
          di adduzione; edifici di cui  all'art.  1  della  legge  19
          luglio 1961,  n.  659,  assimilati  ai  fabbricati  di  cui
          all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
          modificazioni; 
                127-sexies)   beni,   escluse   materie    prime    e
          semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli
          impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies); 
                127-septies) prestazioni  di  servizi  dipendenti  da
          contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere,
          degli  impianti  e  degli  edifici   di   cui   al   numero
          127-quinquies); 
                127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per
          la stipula di accordi  in  deroga  previsti  dall'art.  11,
          comma  2,  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.   333,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1992,
          n. 359, resi dalle organizzazioni della proprieta' edilizia
          e dei conduttori per il tramite delle  loro  organizzazioni
          provinciali; 
                127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei
          rispettivi bagagli al  seguito,  escluse  quelle  esenti  a
          norma dell'art. 10, n. 14), del presente decreto; 
                l27-decies) francobolli da collezione e collezioni di
          francobolli; 
                127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo
          i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969  del
          Ministro dei  lavori  pubblici  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate  in
          proprieta' o in godimento a soci da cooperative edilizie  e
          loro consorzi, ancorche'  non  ultimate,  purche'  permanga
          l'originaria  destinazione,  qualora   non   ricorrano   le
          condizioni richiamate nel numero 21)  della  parte  seconda
          della  presente   tabella;   fabbricati   o   porzioni   di
          fabbricato, diversi dalle predette case di  abitazione,  di
          cui all'art. 13 della  legge  2  luglio  1949,  n.  408,  e
          successive modificazioni  ed  integrazioni,  ancorche'  non
          ultimati,  purche'  permanga   l'originaria   destinazione,
          ceduti da imprese costruttrici; 
                127-duodecies)  prestazioni  di  servizi  aventi   ad
          oggetto la  realizzazione  di  interventi  di  manutenzione
          straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera  b),
          della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
          residenziale pubblica; 
                127-terdecies)  beni,  escluse  le  materie  prime  e
          semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
          di recupero di cui all'art. 31 della legge 5  agosto  1978,
          n. 457, esclusi quelli di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
          primo comma dello stesso articolo; 
                127-quaterdecies) prestazioni di  servizi  dipendenti
          da contratti di appalto relativi alla costruzione  di  case
          di  abitazione  di  cui  al   n.   127-undecies)   e   alla
          realizzazione degli degli interventi  di  recupero  di  cui
          all'art. 31 della legge 5  agosto  1978,  n.  457,  esclusi
          quelli di cui alle lettere a) e b) del  primo  comma  dello
          stesso articolo; 
                127-quinquiesdecies)   fabbricati   o   porzioni   di
          fabbricati sui quali  sono  stati  eseguiti  interventi  di
          recupero di cui all'art. 31 della legge 5  agosto  1978,  a
          457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)  del  primo
          comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
          effettuato gli interventi; 
                127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio
          e deposito  temporaneo,  previste  dall'art.  6,  comma  1,
          lettera d), l) e m), del  decreto  legislativo  5  febbraio
          1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma  2,
          e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma  3,  lettera
          g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni  di  gestione
          di impianti di fognatura e depurazione; 
                127-septiesdecies) oggetti d'arte,  di  antiquariato,
          da  collezione,  importati;  oggetti  d'arte  di  cui  alla
          lettera a)  de1la  tabella  allegata  al  decreto-legge  23
          febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori,  dai  loro
          eredi o legatari; 
                127-duodevicies)  locazioni  di  immobili  di  civile
          abitazione  effettuate  in  esecuzione  di   programmi   di
          edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno
          costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di
          cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d) ed  e),  della
          legge 5 agosto 1978, n. 457.".