DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in SO n.47, relativo alla G.U. 29/02/2008, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 23-7-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 26 
           Disposizioni urgenti in materia di agricoltura 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis,  quinto  periodo,
del  decreto-legge  18  maggio  2006,   n.   181,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17  luglio  2006,  n.  233,  e  successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2008,  anche  al  fine  di
consentire la presentazione della proposta  di  concordato  ai  sensi
dell'articolo 124  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e
successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e'
inserito il  seguente:  "In  mancanza  della  presentazione  e  della
autorizzazione   della    proposta    di    concordato    l'autorita'
amministrativa  che  vigila  sulla  liquidazione  revoca  l'esercizio
provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in  liquidazione  coatta
amministrativa". Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il  termine
per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari e'  prorogato  al
31 dicembre 2008.  Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del  bilancio  dello  Stato.
(10) 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre  1996,  n.
552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,  n.
642, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre  2007"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 
  2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge  6  giugno
1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della  legge  5  marzo
1991, n. 91, la parola: "colturali" e' soppressa e sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ", nonche' le  opere  di  trasformazione  e
miglioramento fondiario". 
  3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2008". Al relativo onere, pari a  150.000  euro  per  l'anno
2008,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter,  del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni. 
  4.  I  soci  delle  cooperative  agricole  in  accertato  stato  di
insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai  sensi  dell'articolo
1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  237,  rifinanziata
dall'articolo 126 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  ai  fini
dell'accollo  statale  delle  garanzie  rilasciate  in  favore  delle
cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed  inserite
negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto  del  Ministero  delle
risorse agricole, alimentari e forestali in data  18  dicembre  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996,  possono
ripresentare domanda entro il termine perentorio  di  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  nei  limiti
stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per  dette  garanzie,  che
devono riguardare crediti ancora in essere  nei  confronti  dei  soci
garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento  e  che
saranno inserite  in  coda  all'elenco  n.  1,  secondo  l'ordine  di
presentazione delle domande, si procedera' all'accollo nei limiti dei
fondi gia' stanziati per l'attuazione  del  citato  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 149. 
  4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di  entro  il  31
dicembre 2009 la situazione  gestionale  del  mercato  dei  fiori,  i
contributi in conto capitale gia' erogati per  la  realizzazione  del
mercato stesso ai sensi delle  leggi  1°  luglio  1977,  n.  403,  27
dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati  in
favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto  demaniale,  a
condizione che, entro la data del 31 dicembre 2008, lo stesso  assuma
gli impegni di destinazione e  di  inalienabilita'  previsti  per  le
opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi. (16) 
  5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, per  il  personale  proveniente  dai  consorzi
agrari e  collocato  in  mobilita'  collettiva  e'  differito  al  31
dicembre 2007. 
  6. Il termine del 30 novembre 2007 di  cui  all'articolo  1,  comma
1055,  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni, e' differito al  30  aprile  2008  per  consentire  la
definizione   del   piano   di   rientro,   tenendo    conto    della
rideterminazione  delle  tariffe   da   applicarsi   alla   fornitura
dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera  del  Comitato  di  cui
all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle  regioni
Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel  termine
suddetto, vi provvede il  Commissario  straordinario  nei  successivi
quindici giorni. Il Commissario e' altresi' autorizzato a prorogare i
contratti in essere per la gestione degli impianti per  l'accumulo  e
la distribuzione dell'acqua fino al  30  settembre  2009  nei  limiti
delle risorse disponibili dell'ente.  Il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008  effettua  la
ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati,  le  cui  opere
irrigue siano state realizzate o siano in corso di  collaudo  finale,
al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non
necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo  e'
versato alle entrate diverse dello Stato per  essere  riassegnato  al
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  che  e'
autorizzato  ad  attribuire  all'Ente  un  contributo  straordinario,
nell'ambito  delle  suddette  disponibilita',   per   concorrere   al
risanamento dello stesso, facendo  salvo  quanto  necessario  per  il
risanamento per il bilancio dell'Ente di  cui  al  comma  1056  della
medesima legge, in relazione  agli  interessi  maturati  sulle  opere
realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30  giugno  2008,
emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana,  un  decreto  avente
finalita' e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo
del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
e successive modificazioni. 
  7.   Per    assicurare    la    continuita'    nel    funzionamento
dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio
di  somministrazione  di  lavoro  nei  limiti  utilizzati  nel  corso
dell'anno 2007, il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali  e'  autorizzato,  anche  in  deroga  a   quanto   previsto
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  ad
utilizzare le disponibilita' del Fondo per le crisi  di  mercato,  di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nel limite della somma di 2 milioni di euro  per  l'anno  2008.  Tale
somma e' versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalita' di  cui
al presente comma. Per la medesima finalita',  per  l'anno  2009,  e'
assegnata  al  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali la somma di 860.000 euro. Al relativo  onere  si  provvede,
quanto a 660.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per  l'anno
2009, dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  5,  comma
3-ter, del decreto-legge 1 ottobre  2005,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.  244,  e,  quanto  a
200.000 euro, mediante corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2009,
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti
variazioni di bilancio. 
  7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio  2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,  n.
81, e successive modificazioni, le parole:  "1°  gennaio  2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009". 
  7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre  2000,
n. 388, si interpreta nel senso che gli  atti  ivi  indicati  possono
essere redatti e sottoscritti anche  dai  soggetti  in  possesso  del
titolo di cui  alla  legge  6  giugno  1986,  n.  251,  e  successive
modificazioni. ((30)) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 18) che " I
termini di  cui  all'articolo  26,  comma  1,  del  decreto-legge  31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2008, n. 31,  relativi  alla  chiusura  delle  procedure  di
liquidazione  coatta  amministrativa  dei  consorzi  agrari,  nonche'
relativi al termine per  l'adeguamento  degli  statuti  dei  consorzi
agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009". 
  La suddetta modifica entra in vigore il 31/12/2008. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il. D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con  l'art.  9,  comma
4-bis) che "Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo  26,
comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e  successive
modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2010". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 15  luglio  2015,
n.  154  (in  G.U.  1ª  s.s.  22/07/2015,  n.  29),   ha   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  del  comma   7-ter   del   presente
articolo.