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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in SO n.47, relativo alla G.U. 29/02/2008, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2024)
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Testo in vigore dal: 9-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire  una  piu'  concreta  e  puntuale attuazione dei correlati
adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni,  nonche'  di  prevedere  interventi  di riassetto di
disposizioni di carattere finanziario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali

  1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni
di  spesa  di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito,
con   modificazioni,   dalla  legge  29  marzo  2007,  n.  38,  e  al
decreto-legge  2  luglio  2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A
tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere
una  spesa  mensile  nel  limite  di un dodicesimo degli stanziamenti
iscritti  in  bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite
complessivo  di  100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma 1240, della legge 27 dicembre
2006,   n.   296.   A   questi   fini,   su  richiesta  delle  citate
amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il
necessario   finanziamento,   nell'ambito   del  programma  "Missioni
militari  di  pace".  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni
di  bilancio.  Alle  missioni  di  cui  al  presente comma si applica
l'articolo  5  del  decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).