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LEGGE 6 giugno 1986, n. 251

Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal:  21-8-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente:
a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;
b) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari , nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario.
((5))
d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;
e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario;
f) la rilevazione dei dati statistici;
g) l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;
h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
l) le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici;
m) l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati;
n) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
o) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 16) che "L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale".