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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1995, n. 154

Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/5/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 1995, n. 265 (in G.U. 01/07/1995, n.152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1999)
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Testo in vigore dal:  15-7-1999
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Art. 5-ter

1. Ai fini del completamento della ricostruzione in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell' 11 novembre 1994, previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ai soggetti danneggiati è concesso, fino al 31 dicembre 1998, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA. La distruzione o il danneggiamento devono risultare da attestazioni rilasciate dal comune competente. (4)(5)
((7))
2. Il contributo, da erogarsi a partire dal 1 gennaio 1996, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di IVA, non compete nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le disposizioni per l'erogazione dei contributi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la somma di lire 150 miliardi.
4. In relazione a quanto previsto dal comma 4-ter dell'articolo 5 e dal comma 3 del presente articolo, al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "1000 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "720 miliardi".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 1996, n. 496 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Il termine entro il quale deve essere erogato il contributo di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è fissato, per le domande presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in sessanta giorni dalla data della relativa entrata in vigore; per le domande presentate in data successiva il termine è fissato in novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1998, n. 61 ha disposto (con l'art. 23, comma 6-ter) che "Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998."
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 luglio 1999, n. 226 ha disposto (con l'art. 3, comma 5-bis) che "Il termine di cui al comma l dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, già prorogato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 23, comma 6-quater, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è differito al 30 giugno 2000."